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Sentenza

Sentenza del 28/10/2015 n. 21963 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’IVA sulle operazioni relative alla costruzione dello scafo di un catamarano. Con avviso notificato il 17 febbraio 2005, l’Agenzia aveva negato la non imponibilità prevista dall’art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972, ritenendo l’imbarcazione destinata al diporto del proprietario e della sua famiglia, anziché ad attività commerciale. La società aveva sostenuto che il natante fosse destinato sin dall’origine al trasporto commerciale di passeggeri, ed era stato immatricolato a tale scopo. In Cassazione l’Agenzia ha proposto cinque motivi: violazione delle norme IVA e della disciplina della navigazione e dell’impresa; falsa applicazione dell’art. 8-bis; violazione del divieto di nuove eccezioni in appello; insufficiente motivazione sull’effettivo uso commerciale, contestando in particolare data, completezza e posteriorità della dichiarazione dell’armatore, che menzionava anche la pesca sportiva; violazione delle regole sull’onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo, relativo alla motivazione sull’uso concreto ed effettivo dell’imbarcazione, e ha dichiarato inammissibili gli altri quattro. I primi due motivi muovevano da una ricostruzione non corrispondente a quella della CTR, che aveva ritenuto provata la destinazione commerciale sulla base delle caratteristiche del natante, dell’immatricolazione e della dichiarazione dell’acquirente. Il terzo era carente di autosufficienza e, inoltre, dagli atti trascritti risultava che la destinazione commerciale era stata dedotta già in primo grado. Il quinto era privo di decisività, poiché la decisione regionale si fondava anche sulle prove offerte dalla contribuente. Quanto al quarto, occorreva chiarire meglio il valore della dichiarazione del 10 gennaio 2007: l’Agenzia ne contestava la data, la completezza — perché sarebbe stata omessa la contestuale indicazione dell’uso anche per pesca sportiva, attività ricreativa — e la formazione successiva al giudizio di primo grado. La sentenza della CTR della Liguria è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della stessa CTR, in diversa composizione, per una motivazione più compiuta sull’assolvimento dell’onere probatorio e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla spettanza della non imponibilità IVA.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8-bis, comma 1, lettere a) ed e)

    Il giudice d'appello ha espressamente fondato la propria decisione sulle prove offerte dal contribuente - con riguardo alla tipologia del natante, alla sua immatricolazione ed all'uso concreto, attestato da apposita dichiarazione - sicchè l'ulteriore rilievo della mancanza di prova contraria da parte dell'Ufficio, circa l'asserito uso non commerciale del catamarano, assume un ruolo secondario e meramente additivo, rispetto alla rilevata assoluzione dell'onere della prova ad opera della parte interessata.

    La non imponibilità delle operazioni contemplate dall’art. 8-bis richiede, nella fattispecie, che sia provata la destinazione commerciale effettiva dell’imbarcazione. La Cassazione non ha definito in via definitiva l’applicazione della norma, ma ha richiesto al giudice di rinvio di motivare adeguatamente sulla sufficienza delle prove relative all’uso concreto.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2

    Il motivo fondato sul divieto di nuove eccezioni in appello è stato dichiarato inammissibile perché il ricorso non riportava in modo autosufficiente gli atti necessari a verificare la dedotta novità; inoltre, quanto trascritto indicava che la destinazione commerciale era stata prospettata già in primo grado.

  • Codice civile, art. 2697

    La censura sulla ripartizione dell’onere della prova non era decisiva: secondo la ricostruzione della CTR, la contribuente aveva già fornito elementi probatori a sostegno della destinazione commerciale, e il rilievo sull’assenza di prova contraria dell’Ufficio era soltanto aggiuntivo.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Le censure in Cassazione sono state esaminate secondo i rispettivi vizi dedotti: i motivi di violazione di legge e di error in procedendo sono stati dichiarati inammissibili per le ragioni indicate dalla Corte, mentre è stato accolto il motivo di insufficiente motivazione sulla valutazione delle prove decisive.

Massime di principio

  • La mera possibilità che un’imbarcazione sia utilizzata per diporto non esclude automaticamente la non imponibilità: occorre valutare la sua destinazione e il suo impiego effettivo, insieme agli elementi documentali e fattuali disponibili.
  • L’immatricolazione per trasporto passeggeri e le caratteristiche tecniche sono elementi probatori pertinenti, ma se l’uso concreto è controverso il giudice deve spiegare come valuta tutte le prove rilevanti, comprese eventuali dichiarazioni che indichino anche impieghi ricreativi o sportivi.
  • Chi invoca il trattamento di non imponibilità deve fornire prova della destinazione commerciale. L’assenza di prova contraria dell’Amministrazione non sostituisce la necessità di valutare motivatamente la prova positiva offerta dal contribuente.
  • In Cassazione, chi denuncia la proposizione di una nuova eccezione in appello deve riportare gli atti processuali necessari a dimostrarlo; altrimenti la censura può essere inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La cassazione con rinvio per motivazione insufficiente non determina, da sola, il riconoscimento definitivo del beneficio fiscale: il giudice di rinvio deve riesaminare e motivare la questione indicata dalla Corte.

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