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Sentenza

Sentenza del 28/10/2015 n. 21995 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava gli avvisi di accertamento IRPEF per gli anni d’imposta 1999 e 2000, emessi con accertamento sintetico basato sulle spese per incrementi patrimoniali. La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, sezione staccata di Verona, con sentenza depositata l’8 febbraio 2010, aveva confermato l’annullamento degli accertamenti per S.F. e, per S.M., aveva annullato quello relativo al 1999 ma rideterminato per il 2000 un reddito ulteriore di lire 40.700.000, pari a un quinto dell’esborso di lire 203.500.000, oltre sanzioni e interessi. S.M. ha proposto tre motivi: violazione dell’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, perché non risultava lo scostamento richiesto per almeno due periodi d’imposta; violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR rideterminato d’ufficio il reddito del 2000 anziché annullare l’accertamento; insufficiente o contraddittoria motivazione sulla diversa valutazione delle annualità 1999 e 2000.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri due. Ha rilevato che, secondo la disciplina applicabile, il redditometro richiedeva la non congruità del reddito dichiarato per almeno due periodi d’imposta. Poiché la CTR aveva ritenuto giustificate le spese relative al 1999 e agli anni successivi dal 2001 al 2004, restava incongrua una sola annualità, il 2000: mancava quindi un presupposto necessario per l’accertamento sintetico. La Corte ha cassato la sentenza limitatamente alla posizione di S.M. e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha accolto direttamente il suo ricorso introduttivo, annullando l’accertamento sintetico. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; l’Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare le spese di cassazione, liquidate in 2.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4 (testo vigente ratione temporis)

    Ne deriva che requisito indispensabile, al fine di legittimare il ricorso all'utilizzo del redditometro, è lo scostamento riguardante "due o più periodi di imposta".

    Per applicare l’accertamento sintetico mediante redditometro, la non congruità del reddito dichiarato deve ricorrere in almeno due periodi d’imposta. Se lo scostamento riguarda una sola annualità, tale procedura è illegittima, pur restando possibile per l’Amministrazione ricorrere ad altre forme di accertamento previste dalla legge.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39

    La decisione lo indica come possibile base per altri tipi di accertamento quando manchi il presupposto temporale richiesto per il redditometro; non esamina né decide un accertamento fondato su tale disposizione.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    È richiamato esclusivamente per la memoria depositata dal ricorrente; non costituisce una norma sulla quale si fonda la decisione.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    S.M. ha invocato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sostenendo che la CTR avesse rideterminato d’ufficio il reddito. La Corte non ha deciso questa censura nel merito, avendola dichiarata assorbita.

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3, 4 e 5

    Individua i motivi di ricorso per cassazione formulati dal contribuente: violazione di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione. La Corte ha accolto la censura di violazione di legge e ha dichiarato assorbite le altre.

Massime di principio

  • Nel regime dell’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973 applicabile alla controversia, l’accertamento sintetico basato sul redditometro richiedeva che il reddito dichiarato fosse non congruo per almeno due periodi d’imposta; una sola annualità incongrua non basta.
  • La disponibilità di beni o il sostenimento di spese patrimoniali non autorizza, da sola, il redditometro: devono ricorrere congiuntamente i presupposti normativi, compresa la soglia di scostamento e la reiterazione della non congruità per almeno due periodi d’imposta.
  • Se viene meno un presupposto necessario del redditometro, l’accertamento sintetico va dichiarato illegittimo; l’Amministrazione può eventualmente utilizzare un diverso metodo di accertamento, se ne ricorrono i presupposti di legge.
  • Il principio temporale affermato va applicato tenendo conto della versione della norma vigente per le annualità contestate: non va automaticamente esteso a periodi regolati da modifiche legislative successive.

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