Cassazione Civile, Ordinanza n. 20393/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda una domanda di differenze retributive proposta da una dirigente biologa nei confronti della propria azienda sanitaria, riferita al prolungamento dell'orario di lavoro nel periodo luglio 1998-agosto 2001, in relazione alle giornate di erogazione del c.d. ticket mensa. I giudici di merito hanno ritenuto prescritti i crediti, applicando il termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., sul presupposto che gli atti invocati come interruttivi della prescrizione non fossero stati provati nel loro effettivo recapito alla debitrice. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 132, co. 4, c.p.c. e dell'art. 2948 c.c., sostenendo che in primo grado erano stati depositati sia l'istanza di tentativo di conciliazione rivolta anche alla ASL sia la successiva lettera interruttiva del 22.12.2009; secondo la ricorrente, la ricevuta di spedizione della raccomandata sarebbe stata sufficiente a presumere la ricezione della comunicazione e quindi l'effetto interruttivo della prescrizione. La ricorrente ha anche richiamato la tardiva produzione in appello dell'avviso di ricevimento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, pur essendo astrattamente vero che la spedizione di una raccomandata può fondare, ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza della dichiarazione unilaterale, nel caso concreto tale presunzione era superata e comunque frustrata dal contenuto dell'avviso di ricevimento prodotto, recante il timbro di ricezione del Ministero del Lavoro e non della ASL destinataria. Ne è derivato che non risultava provata la ricezione da parte della debitrice della raccomandata del 2005 relativa al tentativo di conciliazione, sicché non poteva dirsi interrotta la prescrizione. La Corte ha inoltre osservato che, una volta acquisito in appello l'avviso di ricevimento, non era possibile prescinderne, anche alla luce dell'art. 437 c.p.c. e dei poteri acquisitivi del giudice. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché la ASL non ha svolto attività difensiva; è stato invece dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La norma è stata evocata dalla ricorrente come parametro del vizio di motivazione/ nullità della sentenza, ma la Corte ha respinto il motivo ritenendo corretta la decisione di merito.
prescrizione quinquennale
Per le differenze retributive rivendicate, maturate tra il 1998 e il 2001, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale.
La presunzione di conoscenza della dichiarazione unilaterale comunicata a mezzo raccomandata opera solo se gli elementi in atti consentono di ritenere provata la ricezione al recapito del destinatario; nel caso concreto la presunzione è stata esclusa dal contenuto dell'avviso di ricevimento.
La produzione in appello dell'avviso di ricevimento, ancorché tardiva, non poteva essere ignorata perché rilevante ai fini dell'accertamento della ricezione della comunicazione, rientrando nei poteri acquisitivi del giudice del lavoro.
È richiamato il procedimento camerale non partecipato per la trattazione del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Conseguenza processuale del rigetto del ricorso: sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'atto stragiudiziale idoneo a interrompere la prescrizione deve risultare effettivamente pervenuto al debitore; non basta, di regola, la mera spedizione se dagli atti emerge che il recapito al destinatario non è dimostrato.
- La presunzione di conoscenza prevista per la dichiarazione inviata a mezzo raccomandata opera solo in presenza di elementi coerenti con la ricezione da parte del destinatario e può essere superata da prova documentale contraria, come un avviso di ricevimento che indichi un soggetto diverso dal destinatario.
- Nel giudizio del lavoro, la produzione documentale tardiva in appello può essere valorizzata quando incida sull'accertamento dei fatti rilevanti e sia indispensabile alla decisione, senza che il giudice possa prescinderne.
- Per i crediti da differenze retributive si applica il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., con decorrenza e interruzione da verificare secondo le regole generali sulla conoscenza dell'atto interruttivo.
Come è indicizzato
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