Cassazione Penale, Sentenza n. 32959/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso di cassazione, proposto dal difensore dell'imputato, censura: 1) la presunta illegittima utilizzazione dell'informativa di reato e la violazione dell'art. 191 c.p.p.; 2) l'erronea qualificazione dei locali come "luogo di lavoro" e la conseguente applicazione delle norme antinfortunistiche (artt. 46, 55, 64, 68, 70, 80, 87 d.lgs. 81/2008), sostenendo che si trattava di mero deposito; 3) l'erronea applicazione dell'art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 (deposito incontrollato di rifiuti) e la conseguente questione di prescrizione (art. 157 c.p.); 4) l'omessa pronuncia del Tribunale sulla richiesta, formulata in subordine, di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato o dichiarato inammissibili i primi quattro motivi (il primo per aspecificità/inammissibilità e perché dal verbale risultava acquisito solo il verbale di sequestro; il secondo per manifesta infondatezza ritenendo sussistenti elementi probatori che dimostrano l'operatività del luogo; il terzo e quarto per genericità e per la valutazione corretta della natura permanente del reato di deposito incontrollato, non risultando provata la decorrenza anteriore che avrebbe determinato la prescrizione). Tuttavia il quinto motivo è stato ritenuto fondato: il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. La sentenza impugnata è annullata limitatamente a tale omessa pronuncia e rinviata al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio esclusivamente sulla applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La restante parte della condanna è confermata. La Corte ha altresì richiamato il principio secondo cui, in caso di rinvio limitato per verifica della tenuità, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata dopo l'annullamento parziale (richiamo a Sez. 3, n. 30383/2016, Mazzoccoli).
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; l'omissione costituisce vizio di motivazione che legittima l'annullamento limitato e il rinvio per nuovo giudizio su tale questione
art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Il reato di deposito incontrollato di rifiuti può avere natura permanente se la condotta è funzionale al successivo recupero/smaltimento o se vi è pertinenza al ciclo produttivo e reiterazione nell'uso del sito; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la presenza di rifiuti e semilavorati pertinenti alla produzione giustificava la qualificazione come deposito collegato all'attività produttiva, escludendo la prescrizione
d.lgs. n. 81 del 2008 (normativa antinfortunistica)
artt. 46, 55, 64, 68, 70, 80, 87 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Per l'applicazione della normativa sulla sicurezza rileva la concreta attività svolta nei locali; la nozione di "luogo di lavoro" comprende ogni luogo in cui si svolga attività lavorativa, anche se non in corso al momento del sopralluogo; elementi materiali (macchinari, semilavorati, vernici/solventi) sono indici rilevanti dell'operatività
La censura relativa all'utilizzabilità dell'informativa di reato è risultata aspecifica: la Corte richiama che, per contestare l'utilizzabilità di un elemento probatorio, il ricorrente deve indicare l'incidenza della sua eventuale esclusione sulla prova di resistenza; nel caso specifico dal verbale risultava acquisito soltanto il verbale di sequestro
Il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione specifica dei motivi e degli elementi di fatto; argomentazioni generiche o aspecifiche sono inammissibili
Riferita alla disciplina della prescrizione; la Corte ha ritenuto che, dato il possibile carattere permanente del reato di deposito incontrollato in presenza di elementi produttivi, non risultano sussistenti gli elementi per affermare la prescrizione
art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20
art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20
Richiamo procedurale: il ricorso è stato trattato secondo la forma prevista dalla disposizione
Modifica normativa citata in motivi difensivi rispetto all'art. 131-bis; la Corte osserva che la modifica non era ancora operativa al momento della pronuncia di primo grado, pertanto non rilevante per la decisione
Massime di principio
- Se il difensore chiede l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis), il giudice è obbligato a pronunciarsi: l'omessa decisione configura vizio di motivazione con annullamento parziale e rinvio limitato a quella questione
- Nel reato di deposito incontrollato di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006) la qualificazione tra reato istantaneo o permanente dipende dalle circostanze: la pertinenza al ciclo produttivo, la reiterazione di condotte e l'uso sistematico del medesimo sito sono indici di naturalità permanente
- Per l'applicazione delle norme antinfortunistiche (d.lgs. 81/2008) rileva la concreta operatività del luogo: la presenza di macchinari, semilavorati e materiali di lavorazione può integrare un "luogo di lavoro" anche se l'attività non era in corso al momento dell'ispezione
- Le censure che mirano a escludere elementi probatori devono dimostrare come la loro esclusione incida sulla cosiddetta "prova di resistenza"; motivi aspecifici o senza indicazione degli elementi di fatto sono inammissibili in cassazione
- Un ricorso per cassazione deve essere dettagliato (art. 581 c.p.p.): deduzioni generiche relative a fatti o date (es. datazione della condotta) non superano il vaglio di ammissibilità
- In caso di annullamento parziale con rinvio limitato alla verifica della tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può estinguere il reato per prescrizione maturata dopo l'annullamento (principio consolidato dalla giurisprudenza)
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