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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32942/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Brescia sotto plurimi profili: 1) vizio di motivazione e contestazione della qualificazione delle inserzioni pubblicitarie come evocative di prestazioni sessuali (contestazione del reato di favoreggiamento/sfruttamento ex art. 3 n.8 L. 75/1958); 2) censura dell'assorbimento del reato di favoreggiamento nello ius puniendi dell'esercizio di una casa di prostituzione (art. 3 n.1 L. 75/1958) per continuatività/rapporto di stretta connessione; 3) mancata motivazione sulla sussistenza delle aggravanti ex art. 4 nn.5 e 7 L. 75/1958; 4) vizio nella determinazione della pena (compresa la valutazione delle attenuanti e il calcolo della continuazione secondo le Sezioni Unite Rizzane); 5) violazione del divieto di reformatio in peius ex art. 597 c.p.p. e illegittimità della confisca disposta ex art. 240 c.p.; 6) mancata motivazione sull'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 235 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi (dichiarandoli inammissibili ove si trattava di valutazioni di merito e infondati negli altri punti). In particolare: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché prospettava una diversa valutazione delle prove; gli altri motivi sono stati ritenuti non fondati. È stata confermata la valutazione di concorso tra il reato di esercizio di casa di prostituzione e il favoreggiamento/sfruttamento quando le condotte (pubblicità, accompagnamento, fornitura di alloggi, riscossione dei proventi) siano autonome rispetto all"esercizio della casa; è stata ritenuta corretta la qualificazione delle aggravanti ex art. 4 L. 75/1958 alla stregua del rapporto di impiego "di fatto"; è stata confermata la confisca delle somme rinvenute (C 52.965,00 e C 331,55) ai sensi dell"art. 240 c.p.; la censura sulla reformatio in peius è stata respinta (nessuna illegittima maggiorazione in danno dei ricorrenti); la doglianza sull"espulsione è inammissibile perché il relativo capo non era stato specificamente impugnato. Di conseguenza è stato accertato il mancato merito dei ricorsi e sono state confermate le statuizioni della Corte d"appello come ricostruite dalla cassazione.

Norme richiamate

  • Legge 20 febbraio 1958 n. 75 ("Merlin"), art. 3 n.1

    Definisce il delitto di esercizio di una casa di prostituzione; la Corte ricorda che, secondo linea più recente, la nozione di "casa di prostituzione" implica pluralità di persone, ma la questione è controversa e va valutata caso per caso

  • Legge 20 febbraio 1958 n. 75, art. 3 n.8

    Regola il reato di favoreggiamento/sfruttamento della prostituzione; in concreto può concorrere con l'esercizio di una casa di prostituzione quando le condotte poste in essere (es. pubblicità, accompagnamento, fornitura alloggi, riscossione proventi) sono autonome e non strettamente limitate alla mera destinazione dell'immobile

  • Legge 20 febbraio 1958 n. 75, art. 4 n.5

    Aggravante per fatti commessi nei confronti di persone con rapporto di servizio o di impiego: la Corte accetta una lettura estesa al rapporto di fatto ("rapporto di impiego di fatto"), valutabile sulla base delle modalità di gestione e dell"impiego delle persone

  • Legge 20 febbraio 1958 n. 75, art. 4 n.7

    Aggravante per il fatto commesso ai danni di più persone; giurisprudenza contrastante ma la Corte ritiene maggiormente condivisibile l'orientamento recente che considera la pluralità come elemento della fattispecie di esercizio di casa di prostituzione

  • Codice penale, art. 240

    Permette la confisca del profitto del reato; la Corte ha ritenuto legittima la confisca delle somme rinvenute come provento dell"attività illecita, anche se il denaro non era formalmente entrato nel patrimonio degli imputati

  • Codice penale, art. 235

    Consente l"applicazione della misura di sicurezza dell"espulsione; la Corte osserva che la valutazione della pericolosità legata all'espulsione non è rinnovabile in sede di appello se il relativo capo non è impugnato

  • Codice di procedura penale, art. 597

    Divieto di reformatio in peius: la Corte ha ritenuto non sussistente la violazione perché la decisione impugnata non ha cagionato un peggioramento illegittimo a carico dei soli appellanti

  • Codice di procedura penale, art. 606

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ricorda che non sono consentite nuove valutazioni di merito o alternative letture delle prove in Cassazione, salvo il vizio del travisamento probatorio

  • Sezioni Unite, sentenza n. 47127 del 24/06/2021 (Rizzane/Pizzone)

    Principio: nel reato continuato il giudice deve calcolare e motivare distintamente l"aumento di pena per ciascun reato satellite; il grado di motivazione richiesto è proporzionale all"entità dell"aumento

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti e le prove: i ricorsi che chiedono una diversa valutazione probatoria senza dimostrare un travisamento probatorio sono inammissibili.
  • Il reato di favoreggiamento/sfruttamento della prostituzione può concorrere con il reato di esercizio di una casa di prostituzione quando le condotte che agevolano la prostituzione sono autonome rispetto alla mera gestione dell"immobile (es. pubblicità ambigua, accompagnamento, fornitura di alloggi, contabilità separata).
  • L"aggravante ex art. 4 n.5 L. 75/1958 richiede un rapporto di impiego, ma la giurisprudenza ammette anche l"esistenza di un rapporto di fatto comprovato dalle modalità di gestione e dall"organizzazione del lavoro.
  • Sulla qualificazione dell"art. 4 n.7 L. 75/1958 esiste contrasto: bisogna verificare in concreto se la pluralità di meretrici costituisce elemento costitutivo della casa di prostituzione oppure una circostanza aggravante; la giurisprudenza recente tende a considerare la pluralità parte della fattispecie, ma la valutazione è caso‑specifica.
  • La confisca ex art. 240 c.p. è possibile anche per somme ritenute profitto di negozi giuridici contrari a norme imperative, se emerge contabilità e documentazione indicativa del lucro illecito.
  • Il divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) tutela l"imputato che impugna la sentenza; le eccezioni vanno verificate puntualmente a seconda dei capi effettivamente impugnati.
  • In caso di reato continuato il giudice deve quantificare e motivare separatamente gli aumenti di pena per i reati satellite secondo il principio di proporzionalità stabilito dalle Sezioni Unite.

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