Cassazione Penale, Sentenza n. 32950/2023 del 28/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la dichiarazione di inammissibilità per tardività dell'appello (depositato il 18/11/2020 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 29/10/2019). I motivi sostanziali del ricorso per cassazione miravano alla nullità del decreto di citazione a giudizio, per effetto della presunta nullità del decreto di irreperibilità emesso durante le indagini preliminari (insufficienza/inesistenza delle ricerche), con dedotta inidoneità di tale atto alla notificazione ex art.160, comma 1, c.p.p.; mancata esecuzione degli ordini del giudice (rinnovazione della notifica disposta alle udienze 19/04/2017 e 20/12/2017); errata dichiarazione di assenza dell'imputato all'udienza del 20/06/2019. Con un secondo motivo si denunciava violazione degli artt.420-bis c.p.p. e 15-bis legge n.67/2014 per la mancata notifica dell'estratto contumaciale dopo la sentenza di primo grado, oltre a questioni sulla qualificazione del processo (citazione diretta vs. processo contumaciale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il costante principio secondo cui, quando l'appello è stato dichiarato inammissibile per tardività, in cassazione sono proponibili solo questioni dirette a contestare specificamente quella declaratoria preliminare; questioni processuali diverse (anche nullità assolute) restano precluse se "coperte" dal giudicato. Il ricorrente non ha impugnato la declaratoria di tardività e non ha allegato/esibito nel fascicolo gli atti delle indagini preliminari su cui fondava la nullità del decreto di irreperibilità. La Corte ha inoltre rilevato che la procedura era una citazione diretta (processo in assenza), non un processo contumaciale, e che il termine per impugnare la sentenza di primo grado era già decorso (termine di impugnazione scaduto il 27/01/2020; appello depositato il 18/11/2020). Le eventuali questioni sul processo in assenza avrebbero dovuto essere esperite mediante la rescissione del giudicato ex art.629-bis c.p.p., entro 30 giorni dalla conoscenza, termine non rispettato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 160, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorrente sosteneva che il decreto di irreperibilità non poteva reggere la notificazione del decreto di citazione a giudizio; la Corte ha invece ritenuto prevalente la qualificazione del processo come citazione diretta (processo in assenza) e ha ritenuto irrilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso la discussione sulla presunta inefficacia del decreto non documentata nel fascicolo.
art. 420-bis, cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente in relazione alla mancata notifica dell'estratto contumaciale; la Corte ha osservato che, trattandosi di citazione diretta, non si applica la disciplina del processo contumaciale e che la questione poteva esser sollevata mediante rescissione del giudicato (art.629-bis) e non con appello tardivo.
art. 15-bis legge n. 67/2014
Invocata insieme all'art.420-bis per la tutela della parte offesa/notificazioni; la Corte ha ritenuto comunque che le doglianze circa le notifiche non potevano superare l'ostacolo dell'inammissibilità dell'appello tardivo e che il rimedio corretto sarebbe stato la rescissione del giudicato.
art. 629-bis, cod. proc. pen.
Individua la procedura di rescissione del giudicato per fatti nuovi o vizi relativi al procedimento in assenza; la Corte ha ricordato che le questioni relative alla correttezza del processo in assenza andavano valutate mediante tale rimedio, da proporre entro 30 giorni dalla conoscenza, termine che nel caso non è stato rispettato.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese del gravame in cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n.186
Richiamata in punto di quantificazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle Ammende; utilizzata dalla Corte per giustificare la somma liquidata.
Massime di principio
- Quando l'appello in sede di merito è stato dichiarato inammissibile per tardività, in Cassazione si possono proporre motivi solo per contestare specificamente tale declaratoria preliminare; questioni processuali diverse risultano precluse.
- Se il ricorrente deduce la nullità di atti formatisi in fase di indagini preliminari che non fanno parte del fascicolo trasmesso in Cassazione, ha l'onere di indicare e allegare quegli atti al ricorso; altrimenti il motivo è inammissibile.
- Difetti relativi alla partecipazione dell'imputato (processo in assenza vs. processo contumaciale) e la mancata notifica dell'estratto contumaciale trovano normalmente rimedio tramite la rescissione del giudicato ex art.629-bis c.p.p., che va proposta entro i termini previsti (30 giorni dalla conoscenza).
- La nomina tardiva del difensore e l'elezione di domicilio dopo il decorso dei termini non sanano l'inammissibilità dell'impugnazione già maturata; i termini di impugnazione decorrono e producono i loro effetti anche rispetto alla conoscenza che il difensore ha dell'atto.
- In presenza di pronuncia di inammissibilità per tardività, la Corte di Cassazione, se accerta la tardività, deve dichiarare inammissibile sia l'atto d'appello che il ricorso per cassazione, senza entrare nel merito delle questioni sostanziali non attinenti alla declaratoria preliminare.
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