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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32953/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello del 04/05/2022 con censure di violazione di legge e vizio di motivazione. D'ERRICO deduceva specificamente la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p.; SUSASSO denunciava la mancata concessione delle attenuanti generiche nonché violazione di legge e vizio di motivazione in generale. Entrambi avevano rinunciato, in sede di appello, a tutti gli altri motivi di gravame.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto decisive le storiche rinunce operate in appello, che hanno reso inammissibili le doglianze relative ai motivi non insistiti. Quanto alle residue censure, la Corte territoriale aveva già accordato una riduzione della pena tenendo conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e del comportamento processuale degli imputati (ammissione di alcuni fatti), argomentazione ritenuta insindacabile in sede di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • artt. 291-quater e 201-bis d.P.R. n. 43 del 1973

    Articoli che indicano i delitti per cui gli imputati erano stati condannati in primo grado; la Cassazione non ha esaminato il merito delle condanne, avendo dichiarato i ricorsi inammissibili

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante reclamata da D'ERRICO è stata oggetto di doglianza, ma la Corte di legittimità l'ha ritenuta inammissibile perché la questione riguardava motivi già rinunciati in appello

  • art. 62-bis c.p.

    Richiesta di attenuante comunque considerata dalla doglianza dei ricorrenti ma ritenuta inammissibile per le stesse ragioni di rinuncia

  • art. 133 c.p.

    Norma richiamata dalla Corte d'Appello per motivare la riduzione della pena; la Corte di Cassazione ha ritenuto congrua e non censurabile l'argomentazione territoriale fondata sui criteri di questa disposizione (valutazione del comportamento processuale e ammissioni)

Massime di principio

  • La rinuncia, in sede di appello, a specifici motivi di gravame impedisce di riproporli successivamente in Cassazione: le doglianze relative a motivi rinunciati sono inammissibili
  • Se la Corte territoriale applica i criteri di cui all'art. 133 c.p. e motiva la riduzione della pena con riferimento a elementi quali il comportamento processuale e le ammissioni dell'imputato, tale percorso argomentativo è difficilmente sindacabile in sede di legittimità
  • La Corte di Cassazione, quando rileva una rinuncia chiara e senza confutazione nel ricorso, può non esaminare ulteriormente le doglianze e dichiarare i ricorsi inammissibili
  • In casi simili conviene preservare per tempo le doglianze strategiche e non rinunciare a motivi che si intendono poi portare in Cassazione; viceversa la possibilità di riesame è fortemente limitata
  • La condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende costituiscono conseguenze pratiche della dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi

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