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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32945/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 03-03-2020. Si contestavano tre profili: 1) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990, in quanto la droga non era stata sequestrata (cosiddetta 'droga parlata'), non potendosi valutare la purezza e sostenendo la carattere occasionale dell'episodio; 2) e 3) violazione di legge e vizio di motivazione circa l'applicazione della sanzione accessoria del ritiro della patente ai sensi dell'art. 85 d.P.R. n. 309/1990, deducendo che la disponibilità dell'autovettura non era strumentalmente collegata al reato, che non vi era utilità deterrente in ragione della cessazione dei rapporti criminali e che, essendo la misura facoltativa, mancava adeguata motivazione per la sua applicazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo e ha accolto il secondo e il terzo. Sul primo punto la Corte ha confermato che la valutazione della 'lieve entità' ex art. 73 comma 5 richiede un giudizio complessivo che non si fonda solo sulla quantità, ma anche su elementi quali ruolo del soggetto, relazioni con il mercato, entità della droga movimentata, numero di assuntori riforniti e modalità operative; la Corte di appello aveva adeguatamente motivato l'ostatività (circa 200 g di cocaina, indici di non occasionalità, precedenti con arresto per spaccio), per cui la censura difensiva è infondata. Sui motivi 2 e 3 la Corte ha rilevato una lacuna motivazionale: l'art. 85 DPR 309/1990 prevede pene accessorie di natura facoltativa e la loro irrogazione richiede motivazione specifica e individualizzata, assente nella sentenza impugnata e nella decisione di primo grado; perciò la sentenza è annullata limitatamente al ritiro della patente e rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio su quel profilo. Rimangono invariati e irrevocabili la condanna principale e la pena complessiva (3 anni e 4 mesi di reclusione e euro 14.000 di multa) relativamente al capo di imputazione per cui è stata pronunciata la condanna.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73

    L'art. 73 disciplina i reati in materia di stupefacenti; il comma 1-bis riguarda fattispecie di rilevante entità penale (es. cessioni di ingenti quantitativi). Il comma 5 prevede la possibilità di riconoscere la 'lieve entità' ma richiede una valutazione complessiva di molteplici indici (quantità, ruolo, frequenza, rete, numero di assuntori, modalità operative). La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui la valutazione non può basarsi solo sulla quantità né su un singolo indice.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 85

    L'art. 85 prevede tra le pene accessorie il ritiro della patente di guida e il divieto di espatrio per condanne per reati di stupefacenti. La giurisprudenza della Cassazione ribadisce che si tratta di misure facoltative: la loro applicazione è discrezionale e richiede motivazione specifica e individualizzata; la mancanza di tale motivazione è causa di annullamento limitato della statuizione.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 80, comma 2

    Richiamato dalla giurisprudenza come termine di confronto per il valore dell'elemento ponderale (quantitativo): la valutazione della quantità deve essere integrata e confrontata con gli altri indici rilevanti ai fini della qualificazione della fattispecie.

Massime di principio

  • La qualificazione della 'lieve entità' ex art. 73 comma 5 richiede un giudizio globale: non conta solo la quantità di stupefacente, ma anche il ruolo dell'imputato, la frequenza delle condotte, la rete di approvvigionamento/distribuzione e il numero di assuntori riforniti.
  • La sola assenza di sequestro fisico della sostanza ('droga parlata') e l'impossibilità di valutare la purezza non determinano automaticamente il riconoscimento della lieve entità: altri indici fattuali possono rendere la condotta non riconducibile alla fattispecie attenuata.
  • Le pene accessorie previste dall'art. 85 DPR 309/1990 (es. ritiro della patente) sono di natura facoltativa; la loro irrogazione richiede motivazione specifica e individuale che colleghi la misura agli scopi di prevenzione o alla particolare pericolosità o strumentalità del reato rispetto a mezzi di spostamento.
  • In caso di mancata o generica motivazione sull'applicazione di pene accessorie, la Cassazione annullerà quella parte della sentenza e disporrà il rinvio per un nuovo esame, mentre potrà confermare la responsabilità penale e la pena principale se adeguatamente motivate.
  • Alla luce della giurisprudenza di legittimità, in sede difensiva conviene chiedere sempre la specifica illustrazione e la contestazione degli indici valutati dal giudice sia per la 'lieve entità' sia per l'imposizione di misure accessorie, richiedendo motivazioni puntuali per opporsi efficacemente in sede di legittimità.

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