Cassazione Civile, Ordinanza n. 19050/2022 del 13/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione maggiori redditi, ritenendo non giustificate alcune operazioni negoziali e bancarie. In primo grado il contribuente aveva ottenuto una decisione favorevole, poi riformata in appello dalla CTR della Puglia. In cassazione il contribuente ha proposto ventitré motivi. I primi due, connessi, denunciavano l'omessa pronuncia e/o la motivazione radicalmente omessa della sentenza di appello su una specifica eccezione di nullità dell'avviso per difetto di motivazione: secondo il ricorrente, l'atto impositivo non chiariva quali operazioni della tabella riepilogativa fossero state ritenute giustificate e come si fosse giunti all'importo effettivamente accertato di euro 322.778,00, a fronte di un totale di operazioni non giustificate indicato in altra parte dell'atto pari a euro 369.278,00, più una operazione extra conto di euro 3.500,00. Gli ulteriori motivi, dichiarati assorbiti, investivano anche la legittimità dell'acquisizione dei dati bancari ex art. 32 d.P.R. 600/1973, l'eventuale necessità di rinvio pregiudiziale alla CGUE e alla Corte costituzionale, la motivazione apparente della sentenza, la ripartizione dell'onere probatorio, la valutazione di alcuni assegni e di una dichiarazione sostitutiva, la dedotta erronea applicazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 e il preteso giudicato interno.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, accogliendoli perché la CTR non aveva esaminato la specifica eccezione di difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, questione pregiudiziale e assorbente. Ha affermato che l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo richiede una chiara ricostruzione degli elementi di fatto e istruttori posti a base della pretesa, così da consentire al contribuente un effettivo esercizio del diritto di difesa. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Tutti gli altri motivi sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte; la sua violazione ricorre quando la questione pregiudiziale dedotta non viene affatto esaminata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il vizio processuale denunciato per omessa pronuncia e nullità della sentenza per motivazione mancante o radicalmente omessa.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiede una motivazione idonea della sentenza tributaria; l'omesso esame della specifica eccezione integra vizio di motivazione della decisione.
art. 42, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come norma sulla motivazione dell'avviso di accertamento, che deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa.
art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nei motivi, in relazione all'accesso ai dati bancari e alla necessità di congrua motivazione e presupposti dell'autorizzazione.
art. 7, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in relazione alla valutazione delle prove nel processo tributario e al valore della dichiarazione sostitutiva.
richiamato nei motivi sulla ripartizione dell'onere della prova in ordine alla giustificazione delle operazioni bancarie.
richiamato nei motivi sulla prova presuntiva e sulla selezione del materiale probatorio rilevante.
richiamato nei motivi sulla valutazione delle prove acquisite e sul principio di disponibilità del materiale probatorio.
richiamato nel motivo finale per il dedotto giudicato interno.
art. 97 Cost.
evocato per sottolineare che una motivazione adeguata dell'atto fiscale è espressione dei principi di legalità, economicità, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa.
art. 8 CEDU
richiamato nei motivi per una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell'accesso ai dati bancari.
artt. 7 e 8 CDFUE
richiamati nei motivi come parametri di tutela dei dati e della vita privata nell'accesso alle informazioni bancarie.
art. 117, primo comma, Cost.
richiamato nei motivi come parametro per il sindacato di compatibilità con CEDU e diritto UE.
art. 6, secondo paragrafo, CEDU
richiamato nei motivi per la questione di legittimità costituzionale prospettata.
art. 27, primo comma, Cost.
richiamato nei motivi con riferimento alla sanzione per infedele dichiarazione.
artt. 24, 11 e 117 Cost.
richiamati nei motivi per la questione di compatibilità costituzionale dell'art. 7 d.lgs. 546/1992.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato solo se consente al contribuente di conoscere in modo chiaro e completo la pretesa tributaria, con indicazione del petitum, della causa petendi e degli elementi di fatto e istruttori posti a fondamento dell'atto.
- Quando il contribuente deduce in giudizio un vizio di nullità dell'atto impositivo per difetto di motivazione su un punto decisivo, il giudice di merito deve esaminare espressamente la questione; la sua totale omissione integra vizio di omessa pronuncia e nullità della sentenza.
- Nel processo tributario, la motivazione dell'atto e della decisione deve garantire un effettivo contraddittorio, poiché la difesa del contribuente è pienamente esercitabile solo se le ragioni dell'accertamento sono previamente e compiutamente conoscibili.
- La motivazione dell'atto fiscale è funzionale anche ai principi di trasparenza, legalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.
- Se una questione preliminare o pregiudiziale relativa alla validità dell'atto impositivo è fondata, essa assorbe le ulteriori doglianze riferite al merito dell'accertamento.
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