Cassazione Civile, Ordinanza n. 13655/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore, originariamente inquadrato come lettore di lingua madre straniera e poi assunto con contratto a tempo indeterminato come collaboratore esperto linguistico, aveva ottenuto in un precedente giudizio una pronuncia di primo grado che accertava la decorrenza del rapporto dal 1988 anziché dal 2006 e condannava l'università alla "messa a regime" del trattamento economico oltre al pagamento di differenze retributive. L'appello dell'università era stato dichiarato estinto dalla Corte d'appello. In un successivo giudizio il lavoratore ha chiesto la condanna dell'università al pagamento delle ulteriori somme dovute in esecuzione della precedente pronuncia di primo grado, sostenendo che quella sentenza fosse passata in giudicato e che l'estinzione dell'appello non ne avesse travolto gli effetti. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno respinto la domanda, ritenendo che l'estinzione del giudizio di appello avesse travolto anche la sentenza di primo grado e, comunque, che la pretesa fosse infondata. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 2909 c.c., lamentando la mancata considerazione del giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado, nonostante la successiva estinzione dell'appello; con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 1 del d.l. n. 2 del 2004 e dell'art. 26 della legge n. 240 del 2010, insistendo sulla spettanza degli adeguamenti retributivi correlati all'anticipata decorrenza del rapporto.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, affermando che non vi era contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza d'appello che aveva dichiarato estinto il processo, poiché il dispositivo si limitava a dichiarare l'estinzione senza statuire sugli effetti; la motivazione, invece, escludeva che l'estinzione travolgesse le statuizioni su aspetti della lite diversi da quelli preclusi dall'evento estintivo. Ha quindi ritenuto che, nel caso concreto, la questione degli effetti dell'estinzione del processo dovesse considerarsi definitivamente risolta in favore della conservazione degli effetti della sentenza di primo grado, non essendo stata impugnata la sentenza d'appello estintiva. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello di Napoli, che dovrà riesaminare il gravame tenendo conto del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 11307/2009 e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
la Corte ne fa discendere la rilevanza del giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado, che non può essere eluso se la successiva declaratoria di estinzione dell'appello non ha travolto espressamente le statuizioni già rese sul merito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dal ricorrente
art. 26 della legge n. 240 del 2010
è la norma richiamata come causa di estinzione del precedente giudizio di appello; la Corte afferma che, nel caso concreto, la sua applicazione non ha travolto la sentenza di primo grado già resa sul merito
sono indicati come disciplina generale degli effetti dell'estinzione del processo, secondo la quale restano salvi gli effetti della sentenza impugnata e si forma il giudicato sulla decisione di primo grado
norma sostanziale richiamata nel secondo motivo, la cui applicazione dovrà essere rivalutata dal giudice del rinvio alla luce del giudicato
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude la debenza del raddoppio del contributo unificato in ragione dell'accoglimento del ricorso
Massime di principio
- Quando una sentenza d'appello si limita a dichiarare l'estinzione del processo, senza statuire espressamente sugli effetti estintivi rispetto alle decisioni di merito già pronunciate, non può presumersi un travolgimento automatico della sentenza di primo grado.
- Nel rito del lavoro, il principio di prevalenza del dispositivo sulla motivazione opera solo in presenza di un reale contrasto; se il dispositivo si limita a dichiarare l'estinzione e la motivazione chiarisce gli effetti dell'evento estintivo, non vi è contraddizione rilevante.
- Se la sentenza che dichiara l'estinzione del giudizio d'appello non viene impugnata nella parte in cui conserva gli effetti della decisione di primo grado, tale opzione interpretativa si consolida e vincola i giudizi successivi.
- In presenza di giudicato formatosi su una sentenza di primo grado, il giudice del successivo giudizio deve attenersi alla disciplina del rapporto risultante da quella decisione, senza rimettere in discussione ciò che è coperto da cosa giudicata.
- Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza impugnata per la preclusione del giudicato, i motivi successivi che ripropongono la questione sostanziale restano assorbiti.
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