Cassazione Civile, Ordinanza n. 35391/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione, ai fini IRPEF, addizionali e IRAP, un maggiore reddito derivante dal disconoscimento della detrazione forfetaria del 25% prevista per i proventi da utilizzazione di opera d'ingegno. Secondo l'Amministrazione, le somme percepite dal contribuente da una società statunitense non erano integralmente compensi per sfruttamento di opera d'ingegno, ma in parte corrispettivi per attività di consulenza. La CTR ha confermato la legittimità dell'accertamento valorizzando un contratto in atti, una scheda contabile della società estera e l'estratto conto del contribuente. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi, ma nel testo fornito non sono specificati nel dettaglio; è invece indicato che, con memoria, ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per pretesa estinzione del debito fiscale ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, producendo un estratto di ruolo. La Corte ha interpretato tale istanza come rinuncia al ricorso, rilevando però che la rinuncia non era stata notificata alla controparte secondo i requisiti dell'art. 390 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la richiesta di cessazione della materia del contendere integrasse una rinuncia non rituale, non notificata all'Agenzia delle Entrate, quindi incapace di determinare l'estinzione del processo ma idonea a far venir meno l'interesse a coltivare l'impugnazione. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese e ha escluso, nell'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
la norma è richiamata come base del trattamento fiscale favorevole per i proventi da utilizzazione di opera d'ingegno, poi contestato dall'Ufficio mediante riqualificazione del compenso
è richiamato dal ricorrente a sostegno della richiesta di cessazione della materia del contendere per asserita definizione/estinzione del debito fiscale
art. 390, ultimo comma, c.p.c.
l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato ai rispettivi avvocati con visto; in difetto la rinuncia non estingue il processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude l'obbligo del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione
Massime di principio
- Quando il ricorrente in cassazione manifesta, anche implicitamente, il venir meno dell'interesse alla decisione, la richiesta può essere letta come rinuncia al ricorso; se però la rinuncia non rispetta le forme di comunicazione/notifica previste dall'art. 390 c.p.c., non produce estinzione del processo ma può comportare l'inammissibilità sopravvenuta per difetto d'interesse.
- In materia di rinuncia al ricorso per cassazione, il rispetto delle forme di notificazione o comunicazione alla controparte è requisito essenziale: la mancanza di tali formalità impedisce l'estinzione del giudizio.
- Se l'inammissibilità del ricorso per cassazione deriva da una sopravvenuta carenza di interesse manifestata dal ricorrente, le spese possono essere compensate quando ricorrano ragioni equitative emergenti dalla vicenda processuale.
- L'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione non determina automaticamente l'obbligo del raddoppio del contributo unificato.
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