Cassazione Civile, Ordinanza n. 19808/2021 del 12/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva rideterminato in via sintetica, ai fini IRPEF e addizionali, un maggior reddito imponibile per l'anno 2007 rispetto a quello dichiarato. La CTP aveva annullato l'atto ritenendo illegittimo l'accertamento, anche perché non sarebbe stato considerato il decremento patrimoniale dell'anno successivo e perché il contribuente avrebbe dimostrato, con documentazione, che le abitazioni erano state utilizzate gratuitamente e che le spese erano state sostenute dai genitori e da altri soggetti. La CTR aveva confermato l'esito. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, dei dd.mm. 10 settembre e 19 novembre 1992, dell'art. 6 t.u.i.r. e delle regole sull'onere della prova, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso lo scostamento rilevante e aveva attribuito valore reddituale alla vendita dell'autovettura, nonché aveva erroneamente ritenuto superata la presunzione legale senza una prova contraria idonea; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, per asserita insufficienza dell'apparato argomentativo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo la nullità per motivazione apparente perché dalla sentenza regionale emergeva, sia pure sinteticamente, la ratio decidendi. Ha invece accolto il primo motivo, affermando che la CTR aveva mal governato i principi dell'accertamento sintetico e della prova contraria: la vendita dell'autovettura non costituiva, di per sé, elemento idoneo a vincere la presunzione di maggior reddito, e la prova documentale del contribuente doveva essere scrutinata secondo i principi consolidati in tema di redditometro. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disciplina l'accertamento sintetico del reddito e la prova contraria a carico del contribuente nel contenzioso da redditometro.
dd.mm. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992
Individuano gli indici e i parametri di capacità contributiva utilizzati dall'Ufficio per l'accertamento sintetico.
La vendita dell'autovettura non è stata ritenuta fonte di reddito fiscalmente rilevante in quanto non derivante da attività produttiva.
Richiamati dalla ricorrente nel quadro delle presunzioni e delle regole probatorie, ma non decisivi nella motivazione accolta.
Richiamato dalla ricorrente come parametro della decisione conforme a diritto.
Richiamato dalla ricorrente in tema di disponibilità e valutazione delle prove.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norma sul ricorso per cassazione invocata per dedurre violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 36, comma 2, d.P.R. n. 546 del 1992
Richiamato per il vizio di motivazione apparente della sentenza tributaria.
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza.
Richiamato quale parametro del contenuto della motivazione.
art. 111 Cost.
Richiamato a fondamento dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 276, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per l'ordine logico di esame dei motivi, con priorità del vizio che investe l'intera sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio contro l'accertamento sintetico, la motivazione del giudice tributario è sufficiente quando consente di individuare la ratio decidendi, anche se concisa; la nullità per motivazione apparente ricorre solo quando l'argomentazione sia del tutto mancante o meramente apparente.
- Nell'accertamento sintetico fondato su indici di capacità contributiva, opera una presunzione legale a favore dell'Amministrazione, che il contribuente può vincere solo mediante prova contraria documentale idonea, specifica e coerente con i parametri contestati.
- La prova contraria nel redditometro non si esaurisce nella mera allegazione di disponibilità patrimoniale o nella generica indicazione di entrate: occorre che la documentazione consenta di collegare le spese contestate a redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, nonché, secondo l'orientamento consolidato richiamato, alla loro entità e durata di possesso.
- La vendita di un bene di proprietà non integra automaticamente un reddito fiscalmente rilevante idoneo, da sola, a superare la presunzione di maggior reddito derivante dagli indici di spesa, se non nei limiti in cui sia dimostrata la sua effettiva pertinenza rispetto alla capacità contributiva contestata.
- Quando il contribuente allega prova contraria agli indici di spesa, il giudice deve svolgere un esame analitico della documentazione acquisita e non può limitarsi a valutazioni sommarie o apodittiche.
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