Cassazione Civile, Sentenza n. 10587/2024 del 18/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Avviso di accertamento IRES per l'anno 2007 con rettifica del reddito per € 6.874.908,04 per disconoscimento di costi derivanti da operazioni con la collegata cinese Ufi Filters (Shanghai) Co. Ltd., ritenuti praticati a prezzi superiori al valore normale (transfer pricing). In primo grado la CTP respingeva il ricorso; in appello la Commissione regionale annullava l'atto ritenendolo nullo perché non sottoscritto da funzionario con qualifica dirigenziale alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015. L'Agenzia impugna in Cassazione sostenendo, tra l'altro, la corretta applicazione delle norme sulla sottoscrizione e la legittimità della delega di firma; la contribuente propone ricorso incidentale su questioni di merito relative alla metodologia di determinazione del valore normale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondati i motivi relativi all'errata applicazione della normativa sulla sottoscrizione degli atti (art. 42 DPR 600/1973) e ai principi consolidati sulla delega di firma a funzionari di carriera direttiva. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della contribuente (perché la parte che ha ottenuto integralmente l'accoglimento in appello non può proporre ricorso incidentale), ha cassato la sentenza della Commissione regionale e ha rinviato il giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame. Ha inoltre disposto che il ricorrente incidentale versi quanto previsto dall'art. 13, comma 1‑quater, DPR 115/2002 (accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento).
Norme richiamate
art. 110, comma 7 TUIR (D.P.R. 917/1986)
Norma sul transfer pricing che consente la riqualificazione dei corrispettivi al "valore normale"; è la base giuridica dell'accertamento relativo ai prezzi praticati dalla collegata estera
art. 42, commi 1 e 3, D.P.R. n. 600/1973
Prevede la sottoscrizione a pena di nullità degli avvisi di accertamento da parte del capo dell'ufficio o di altro funzionario delegato di carriera direttiva; la Corte ha affermato che la delega alla sottoscrizione ha natura di delega di firma e non di funzioni, per cui la sottoscrizione da parte di funzionario di area terza è valida anche in assenza di qualifica dirigenziale
art. 62, comma 2, D.P.R. n. 600/1973
Richiamata nei motivi del ricorso dell'Amministrazione in relazione alle formalità dell'atto impositivo (contenuto tecnico utilizzato come riferimento normativo)
art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamata tra le norme la cui applicazione era contestata in cassazione (riguarda competenze procedurali nel processo tributario)
D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 24, conv. L. 26 aprile 2012, n. 44
Disposizione dichiarata in parte incostituzionale dalla Corte cost. n. 37/2015 (riguardo alla procedura di attribuzione di incarichi dirigenziali all'Agenzia); la Corte di Cassazione ha però affermato che la declaratoria non incide sulla validità degli atti sottoscritti da funzionari di carriera direttiva
Corte Costituzionale, sentenza n. 37/2015
Ha dichiarato l'illegittimità di una parte della norma che regolava l'attribuzione di incarichi dirigenziali; la sentenza d'appello aveva ritenuto invalida l'avviso per effetto di tale decisione, ma la Cassazione ha escluso che ciò produca automaticamente la nullità degli atti firmati da funzionari di carriera direttiva
art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata in sentenza per riconoscere l'obbligo, ove ricorrenti i presupposti, del versamento da parte del ricorrente incidentale; la Corte prende atto della sussistenza dei presupposti per il versamento
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Fondamento dei motivi di cassazione (violazione e falsa applicazione di norme di diritto); utilizzato dall'Amministrazione per dedurre violazioni formali e di diritto nella sentenza impugnata
art. 110 e art. 9 D.P.R. n. 917/1986
Richiamati nel ricorso incidentale dalla contribuente in relazione alla metodologia di determinazione del valore normale e alla disciplina del transfer pricing
Richiamato dal ricorrente incidentale (con riguardo all'omessa pronuncia su punto decisivo), ma la Corte ha ritenuto il ricorso incidentale inammissibile per ragioni processuali
Massime di principio
- La mancata sottoscrizione da parte di un "dirigente" inteso come qualificazione derivante da procedure selettive non invalida automaticamente l'atto se la sottoscrizione è effettuata da un funzionario di carriera direttiva delegato: la delega alla firma è considerata delega di firma non di funzioni e può essere organizzata anche con ordini di servizio
- Una questione di nullità dell'atto tributario non può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità (Cassazione) se non era stata dedotta nelle forme processuali appropriate in precedenti gradi, per il carattere impugnatorio del processo tributario
- La decisione della Corte costituzionale che incide su norme organizzative dell'Amministrazione finanziaria non determina di per sé l'automatica invalidità degli atti amministrativi: va valutato se l'atto sia stato emanato da soggetti che soddisfano i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (es. funzionario di carriera direttiva)
- Il ricorso incidentale in Cassazione è inammissibile se proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio d'appello, perché tale parte non è soggetta all'onere di riproporre questioni non esaminate
- In caso di cassazione per vizi di diritto, la Corte rinvia il giudizio al grado di merito per un nuovo e motivato esame; ciò non risolve automaticamente le questioni di merito (es. transfer pricing), che dovranno essere nuovamente valutate dal giudice di rinvio
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