Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25452/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della CTR che aveva annullato un avviso di accertamento relativo a IVA, IRAP e IRES per il 2008 e IRAP per il 2007. La CTR aveva ritenuto illegittimo l'atto perché emesso nei confronti dell'associazione non riconosciuta quando questa era già cessata. Con un solo motivo, l'Ufficio ha denunciato la violazione dell'art. 38 c.c., sostenendo che l'avviso, pur intestato all'associazione estinta, era stato notificato al suo ultimo legale rappresentante, il quale risponde personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'ente; pertanto, l'atto non era rivolto solo al soggetto cessato ma anche al responsabile solidale/successore, e doveva essere ritenuto valido.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che la cessazione di un'associazione non riconosciuta non impedisce all'Amministrazione di far valere le pretese fiscali maturate nel periodo di attività, ma, una volta estinto l'ente, l'avviso non può essere notificato all'associazione non più esistente bensì a chi abbia agito in nome e per conto della stessa, in particolare all'ultimo legale rappresentante, responsabile ai sensi dell'art. 38 c.c. Nel caso concreto, poiché l'atto risultava notificato al soggetto che aveva rappresentato l'associazione e conteneva l'esplicito richiamo alla responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c., la CTR aveva errato nel dichiararne la radicale nullità/inesistenza per difetto del destinatario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 38 c.c.

    "Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione"

    Per le obbligazioni dell'associazione non riconosciuta, dopo l'estinzione dell'ente, la pretesa può essere fatta valere nei confronti di chi abbia agito in nome e per conto dell'associazione, in particolare dell'ultimo legale rappresentante, quale responsabile personale e solidale.

  • art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato per evidenziare che i termini di accertamento IVA decorrono dall'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e non possono essere abbreviati dalla cessazione sopravvenuta del soggetto.

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato per affermare che anche per le imposte dirette il termine di accertamento decorre secondo la disciplina ordinaria e non è inciso dall'estinzione del soggetto nelle more.

  • art. 28, comma 5, d.lgs. n. 175 del 2014

    Indicata come ipotesi speciale non rilevante e comunque non applicabile ratione temporis.

  • art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973

    "La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso"

    Richiamato in via analogica per supportare la validità della notifica di atti intestati al soggetto cessato al successore o al rappresentante che subentra nella posizione sostanziale rilevante.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma processuale evocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • L'estinzione di un'associazione non riconosciuta non estingue il potere dell'Amministrazione finanziaria di accertare e far valere tributi maturati durante la sua esistenza, purché l'azione sia rivolta ai soggetti che ne rispondono secondo legge.
  • Dopo la cessazione di un'associazione non riconosciuta, l'avviso di accertamento non può essere utilmente notificato all'ente ormai inesistente, ma deve essere indirizzato a chi ha agito in nome e per conto dell'associazione, in particolare all'ultimo legale rappresentante, che risponde personalmente e solidalmente ex art. 38 c.c.
  • La validità dell'atto non è esclusa dalla sola intestazione al soggetto estinto, quando dal contenuto dell'avviso risulti chiaramente che la pretesa è fatta valere anche nei confronti del responsabile solidale o successore sostanziale e l'atto gli sia stato notificato.
  • L'estinzione sopravvenuta del soggetto passivo non può comportare una riduzione dei termini di accertamento previsti dalla normativa tributaria ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.