Cassazione Civile, Ordinanza n. 02626/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
Il soggetto ricorrente aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una società datrice di lavoro per due poste: retribuzioni non corrisposte, ammesse in privilegio, e accantonamenti non versati a un fondo di previdenza complementare integrativa, chiesti anch'essi in privilegio e anche in surrogazione del fondo. Il giudice delegato aveva ammesso solo il credito per retribuzioni e rigettato la seconda posta per insufficienza documentale. L'opposizione allo stato passivo era stata respinta dal Tribunale, che aveva ritenuto: che i versamenti al fondo avessero natura previdenziale e non retributiva; che la titolarità del credito dipendesse dalla qualificazione del rapporto negoziale sottostante (delegazione di pagamento oppure cessione del credito); che tale qualificazione non fosse possibile per mancata allegazione del contratto di finanziamento; che la domanda surrogatoria fosse infondata per mancata prova dell'inerzia del fondo e per l'incompatibilità del litisconsorzio necessario con la sede dell'insinuazione al passivo. Con il ricorso per cassazione il creditore ha denunciato violazione degli artt. 112, 113 e 116 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto ricavare in via presuntiva, dal complesso degli atti di causa e da specifici documenti richiamati, l'esistenza di una delegazione di pagamento tra lavoratore e datore di lavoro finalizzata al versamento del TFR al fondo, così da riconoscere la sua legittimazione/titolarità attiva; in subordine ha censurato la mancata valorizzazione di presunzioni gravi, precise e concordanti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale si fosse mosso in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, perché la titolarità del credito era tema di merito e andava provata dalla parte che lo allega; il giudice di merito aveva legittimamente rilevato il difetto di titolarità in base agli atti, in assenza del contratto di finanziamento. La censura sulla prova presuntiva è stata ritenuta non ammissibile in cassazione, poiché spetta al giudice di merito decidere se ricorrere alle presunzioni e apprezzarne precisione, gravità e concordanza. Parimenti non era denunciabile il cattivo apprezzamento delle prove non legali né l'omesso esame di singoli elementi istruttori, quando il fatto storico sia stato comunque considerato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione del curatore, ma è stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come titolo di privilegio per le retribuzioni richieste dal lavoratore
evocato dal Tribunale come possibile disciplina di scioglimento della delegazione di pagamento in ambito concorsuale
richiamato per escludere la surrogazione del creditore per mancata prova dell'inerzia del terzo e per i limiti del litisconsorzio nella sede concorsuale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge
invocato per censurare l'omessa considerazione di elementi che avrebbero consentito una qualificazione presuntiva del rapporto
richiamato dal ricorrente per contestare l'iter decisorio del giudice di merito
la Corte ribadisce che la violazione della norma è deducibile solo se il giudice attribuisca ad una prova un regime legale diverso da quello previsto, non per il mero cattivo apprezzamento delle risultanze
richiamato per sostenere la prova presuntiva della delegazione di pagamento; la Corte ribadisce che l'uso delle presunzioni e la valutazione dei relativi requisiti appartengono al giudice di merito
evocato implicitamente nel principio per cui la titolarità del credito costituisce elemento costitutivo della domanda e deve essere allegata e provata dalla parte che agisce
richiamato in relazione ai limiti del sindacato sulla motivazione, ammissibile solo per anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 755, L. n. 296/2006
citato solo per distinguere la fattispecie decisa da un precedente relativo al Fondo Tesoreria INPS e ai TFR maturati dopo il 1.1.2007
Massime di principio
- La titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio costituisce elemento costitutivo della domanda: chi agisce deve allegarla e provarla, salvo riconoscimento della controparte o difese incompatibili con la contestazione.
- La carenza di titolarità attiva o passiva può essere rilevata d'ufficio dal giudice se emerge dagli atti di causa.
- In presenza di un credito collegato a strumenti come delegazione di pagamento o cessione del credito, occorre accertare la natura concreta del mezzo negoziale utilizzato, perché la qualificazione incide sulla titolarità del credito verso il debitore fallito.
- La scelta di ricorrere alla prova presuntiva, nonché la valutazione della precisione, gravità e concordanza degli indizi, appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come mero cattivo apprezzamento delle prove.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé vizio di legittimità quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice disapplichi il regime legale di valutazione della prova o attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge, non per una diversa lettura delle risultanze probatorie.
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