Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02626/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

Il soggetto ricorrente aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una società datrice di lavoro per due poste: retribuzioni non corrisposte, ammesse in privilegio, e accantonamenti non versati a un fondo di previdenza complementare integrativa, chiesti anch'essi in privilegio e anche in surrogazione del fondo. Il giudice delegato aveva ammesso solo il credito per retribuzioni e rigettato la seconda posta per insufficienza documentale. L'opposizione allo stato passivo era stata respinta dal Tribunale, che aveva ritenuto: che i versamenti al fondo avessero natura previdenziale e non retributiva; che la titolarità del credito dipendesse dalla qualificazione del rapporto negoziale sottostante (delegazione di pagamento oppure cessione del credito); che tale qualificazione non fosse possibile per mancata allegazione del contratto di finanziamento; che la domanda surrogatoria fosse infondata per mancata prova dell'inerzia del fondo e per l'incompatibilità del litisconsorzio necessario con la sede dell'insinuazione al passivo. Con il ricorso per cassazione il creditore ha denunciato violazione degli artt. 112, 113 e 116 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto ricavare in via presuntiva, dal complesso degli atti di causa e da specifici documenti richiamati, l'esistenza di una delegazione di pagamento tra lavoratore e datore di lavoro finalizzata al versamento del TFR al fondo, così da riconoscere la sua legittimazione/titolarità attiva; in subordine ha censurato la mancata valorizzazione di presunzioni gravi, precise e concordanti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale si fosse mosso in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, perché la titolarità del credito era tema di merito e andava provata dalla parte che lo allega; il giudice di merito aveva legittimamente rilevato il difetto di titolarità in base agli atti, in assenza del contratto di finanziamento. La censura sulla prova presuntiva è stata ritenuta non ammissibile in cassazione, poiché spetta al giudice di merito decidere se ricorrere alle presunzioni e apprezzarne precisione, gravità e concordanza. Parimenti non era denunciabile il cattivo apprezzamento delle prove non legali né l'omesso esame di singoli elementi istruttori, quando il fatto storico sia stato comunque considerato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione del curatore, ma è stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2751 bis, n. 1, c.c.

    richiamato come titolo di privilegio per le retribuzioni richieste dal lavoratore

  • art. 78, comma 2, l.fall.

    evocato dal Tribunale come possibile disciplina di scioglimento della delegazione di pagamento in ambito concorsuale

  • art. 2900 c.c.

    richiamato per escludere la surrogazione del creditore per mancata prova dell'inerzia del terzo e per i limiti del litisconsorzio nella sede concorsuale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per censurare l'omessa considerazione di elementi che avrebbero consentito una qualificazione presuntiva del rapporto

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare l'iter decisorio del giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la violazione della norma è deducibile solo se il giudice attribuisca ad una prova un regime legale diverso da quello previsto, non per il mero cattivo apprezzamento delle risultanze

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per sostenere la prova presuntiva della delegazione di pagamento; la Corte ribadisce che l'uso delle presunzioni e la valutazione dei relativi requisiti appartengono al giudice di merito

  • art. 2697 c.c.

    evocato implicitamente nel principio per cui la titolarità del credito costituisce elemento costitutivo della domanda e deve essere allegata e provata dalla parte che agisce

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione ai limiti del sindacato sulla motivazione, ammissibile solo per anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 755, L. n. 296/2006

    citato solo per distinguere la fattispecie decisa da un precedente relativo al Fondo Tesoreria INPS e ai TFR maturati dopo il 1.1.2007

Massime di principio

  • La titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio costituisce elemento costitutivo della domanda: chi agisce deve allegarla e provarla, salvo riconoscimento della controparte o difese incompatibili con la contestazione.
  • La carenza di titolarità attiva o passiva può essere rilevata d'ufficio dal giudice se emerge dagli atti di causa.
  • In presenza di un credito collegato a strumenti come delegazione di pagamento o cessione del credito, occorre accertare la natura concreta del mezzo negoziale utilizzato, perché la qualificazione incide sulla titolarità del credito verso il debitore fallito.
  • La scelta di ricorrere alla prova presuntiva, nonché la valutazione della precisione, gravità e concordanza degli indizi, appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come mero cattivo apprezzamento delle prove.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé vizio di legittimità quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice disapplichi il regime legale di valutazione della prova o attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge, non per una diversa lettura delle risultanze probatorie.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.