Cassazione Civile, Sentenza n. 17428/2021 del 17/06/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso di Mennillo contestava la decisione della Corte d'Appello nella parte in cui era stata applicata la tutela indennitaria prevista dal comma 5 dell'art. 18 della L. n. 300/1970 (come modificato dalla L. n. 92/2012) in luogo della reintegrazione prevista dal comma 4, deducendo violazione e falsa applicazione di norme civili e processuali e sostenendo, in sostanza, che la Corte territoriale non avrebbe dovuto ritenere sussistente l'inadempimento posto a base del licenziamento. La società A.S.I.A. proponeva ricorso incidentale sostenendo che la Corte di Appello aveva errato nel ritenere tardiva la contestazione disciplinare e omesso di valutare elementi decisivi (in particolare l'intervento della Guardia di Finanza che avrebbe comunque fatto emergere i fatti prima della contestazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto sia il ricorso principale del Mennillo sia il ricorso incidentale della società, compensando le spese. Sul merito la Corte ha confermato il principio secondo cui, quando vi sia un ritardo notevole e non giustificato nella contestazione disciplinare, la sanzione applicabile è l'indennità prevista dal comma 5 dell'art. 18 (modificato dalla L. n. 92/2012). Ha inoltre dichiarato inammissibili o non fondate le censure che, in realtà, chiedevano una rivalutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti che è rimessa al giudice di merito; ha rilevato inoltre l'inammissibilità/formalità del motivo del ricorrente per carenza di specificità. Infine ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato supplementare ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (come modificato dalla L. n. 228/2012).
Norme richiamate
art. 18, legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), commi 4 e 5
Il comma 5 è stato ritenuto applicabile quando la contestazione disciplinare è tardiva e non giustificata: in tal caso la sanzione è l'indennità (18 mensilità nel caso di merito), non la reintegrazione prevista dal comma 4. La Corte ha confermato l'interpretazione consolidata dalle Sezioni Unite (sent. n. 30985/2017).
legge n. 92/2012, art. 1, comma 42
Norma di modifica dell'art. 18 Statuto: rilevante per definire il regime sanzionatorio applicabile ai licenziamenti disciplinari alla data degli eventi (disciplina 'ratio temporis').
art. 360 c.p.c. (vizi di cassazione), nn. 3 e 5
Il giudice di legittimità ha richiamato i limiti di ammissibilità delle censure: il ricorso per cassazione non può essere usato per una rivalutazione delle prove (art. 360 n. 5) e le doglianze generiche e non specificate possono essere dichiarate inammissibili (art. 360 n. 3).
art. 13 d.P.R. n. 115/2002, commi 1-bis e 1-quater
Regole sul contributo unificato: la Corte ha attestato l'obbligo, per entrambe le parti ricorrenti, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo la disciplina introdotta dalla legge n. 228/2012.
legge n. 604/1966, artt. 1 e 5
Richiamata dal ricorrente nella elencazione di norme contestate; la Corte non ha ritenuto fondata una violazione di tali disposizioni separatamente, trattandosi di doglianze generiche e non specifiche.
Richiamati dal ricorrente nella esposizione delle censure ma la Corte ha ritenuto che l'impugnazione fosse generica e non specificasse come tali norme sarebbero state violate; la valutazione delle prove e della ricostruzione fattuale rimane di competenza del giudice di merito.
Massime di principio
- La tempestività e la specificità della contestazione disciplinare sono decisive: un ritardo notevole e non giustificato nella contestazione porta all'applicazione dell'indennità prevista dall'art. 18, comma 5 (e non alla reintegrazione del lavoratore).
- La Cassazione non è sede per la rivalutazione delle prove di merito: le censure che, in sostanza, richiedono una diversa valutazione delle testimonianze o dei fatti sono inammissibili o infondate se non indicate con specificità ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
- I motivi di cassazione devono essere formulati con chiarezza e specificità: l'elencazione generica di norme senza indicare l'errore concreto di diritto porta all'inammissibilità o al rigetto della doglianza.
- La giurisprudenza consolidata (Sezioni Unite) stabilisce che, ratione temporis, alla data degli eventi deve applicarsi la disciplina vigente e che il ritardo nella contestazione determina la diversa tutela (comma 5) rispetto alla reintegrazione (comma 4).
- Quando entrambe le parti propongono rimedi in cassazione (ricorso principale e incidentale) la Corte può compensare le spese; inoltre va verificato l'obbligo del versamento del contributo unificato supplementare secondo l'art. 13 d.P.R. n. 115/2002 come modificato.
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