Cassazione Civile, Sentenza n. 17420/2021 del 17/06/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Trimarchi chiedeva il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro svolto nel periodo 30.10.1986 - 16.6.1996 e la condanna di Giovanni Rinciari al pagamento di Euro 106.088,84 a titolo di differenze retributive, mensilità, TFR, indennità per ferie non godute e lavoro straordinario. In Cassazione ha articolato due motivi: (1) violazione delle regole sulle preclusioni (artt. 414 e 420 c.p.c.) e della giurisprudenza di legittimità (Sez. Unite n. 8202/2005), lamentando che la Corte d'appello avesse illegittimamente escluso la produzione di documenti (due lettere del 13.6.2000 e 25.10.2000 e verbale di conciliazione del 12.3.2001) comprovanti l'interruzione della prescrizione; (2) violazione dell'art. 2094 c.c. e carenza/contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe escluso che la titolarità del rapporto fosse riconducibile esclusivamente a Giovanni Rinciari e avrebbe errato nel non riconoscere la subordinazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che il ricorrente non ha trascritto o allegato in cassazione i documenti cui si riferiva né indicato l'atto precedente in cui l'eccezione di prescrizione era stata sollevata, impedendo alla Corte di verificare ex actis la doglianza; inoltre non è stato specificato il parametro di cui al n.5 dell'art.360 c.p.c. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura inammissibile/infondato poiché consiste in una rilettura del materiale probabilistico e della valutazione di merito, sindacabile in Cassazione solo con riferimento alla congruità della motivazione, che qui è risultata plausibile e priva di vizi. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese di lite (Euro 4.200,00 oltre accessori) e agli eventuali oneri contributivi previsti dall'art.13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 414 c.p.c.
Richiamato come norma del sistema delle preclusioni; la Corte sottolinea l'obbligo di rispettare i termini/processi di produzione documentale nei gradi successivi
art. 420 c.p.c.
Indicato insieme all'art.414 quale disciplina delle preclusioni; la mancata produzione tempestiva rileva ai fini dell'ammissibilità probatoria
art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3, 5 e 6
Parametro di riferimento per i motivi di cassazione; la Corte ha osservato la carenza di specificazione del parametro n.5 e ha richiamato l'onere del ricorrente (n.6) di indicare l'atto antecedente cui si riferisce la censura per consentire il controllo ex actis
art. 2094 c.c.
Norma che fissa i criteri per individuare il soggetto titolare del rapporto di lavoro; la Corte ha ritenuto che la censura relativa alla sua applicazione richiedeva un sindacato di merito non consentito in sede di legittimità salvo vizio della motivazione
sentenza Sezioni Unite n. 8202/2005
Richiamata dal ricorrente in tema di interruzione della prescrizione; la Corte ha osservato che la giurisprudenza va applicata solo se i documenti evocati sono prodotti e verificabili agli atti
D.I. n. 83/2012 convertito nella L. n. 134/2012
Modifica normativa intervenuta sull'art.360 c.p.c. (n.5) che la Corte ritiene applicabile ratione temporis e utile a valutare la formulazione delle censure
art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata per l'eventuale obbligo del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio e della data di proposizione del ricorso
Massime di principio
- In sede di Cassazione la parte che denuncia l'illegittima esclusione o l'ammissibilità di documenti deve allegare al ricorso i documenti stessi o indicare esattamente l'atto del processo in cui detti documenti sono stati prodotti, per consentire il controllo ex actis; l'assenza di tali elementi determina il rigetto della censura procedurale
- La Cassazione non riesamina il materiale probatorio come nuovo giudice: le doglianze che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti o della prova sono inammissibili salvo che sia dedotto e dimostrato un vizio della motivazione nella sentenza impugnata
- Per contestare la legittimazione passiva o la qualificazione del rapporto di lavoro (es. subordinato vs autonomo), occorre indicare nello specifico quali elementi probatori la Corte territoriale avrebbe trascurato o valutato erroneamente e perché questi sarebbero decisivi per un risultato diverso
- Le regole sulle preclusioni e termini processuali (artt. 414 e 420 c.p.c.) vanno rispettate: la produzione documentale tardiva in secondo grado può essere considerata irrilevante se non è compatibile con il regime delle preclusioni
- Quando si invoca un'interruzione della prescrizione è necessario dimostrare l'effettiva interruzione mediante documenti o atti processuali; l'evocazione generica di documenti senza allegazione non è sufficiente in Cassazione
- È utile citare con precisione i precedenti giurisprudenziali invocati e spiegare la loro rilevanza concreta rispetto al caso, ma la loro efficacia dipende dall'effettiva disponibilità e rinvenibilità degli atti richiamati
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