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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17420/2021 del 17/06/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Trimarchi chiedeva il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro svolto nel periodo 30.10.1986 - 16.6.1996 e la condanna di Giovanni Rinciari al pagamento di Euro 106.088,84 a titolo di differenze retributive, mensilità, TFR, indennità per ferie non godute e lavoro straordinario. In Cassazione ha articolato due motivi: (1) violazione delle regole sulle preclusioni (artt. 414 e 420 c.p.c.) e della giurisprudenza di legittimità (Sez. Unite n. 8202/2005), lamentando che la Corte d'appello avesse illegittimamente escluso la produzione di documenti (due lettere del 13.6.2000 e 25.10.2000 e verbale di conciliazione del 12.3.2001) comprovanti l'interruzione della prescrizione; (2) violazione dell'art. 2094 c.c. e carenza/contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe escluso che la titolarità del rapporto fosse riconducibile esclusivamente a Giovanni Rinciari e avrebbe errato nel non riconoscere la subordinazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che il ricorrente non ha trascritto o allegato in cassazione i documenti cui si riferiva né indicato l'atto precedente in cui l'eccezione di prescrizione era stata sollevata, impedendo alla Corte di verificare ex actis la doglianza; inoltre non è stato specificato il parametro di cui al n.5 dell'art.360 c.p.c. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura inammissibile/infondato poiché consiste in una rilettura del materiale probabilistico e della valutazione di merito, sindacabile in Cassazione solo con riferimento alla congruità della motivazione, che qui è risultata plausibile e priva di vizi. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese di lite (Euro 4.200,00 oltre accessori) e agli eventuali oneri contributivi previsti dall'art.13 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato come norma del sistema delle preclusioni; la Corte sottolinea l'obbligo di rispettare i termini/processi di produzione documentale nei gradi successivi

  • art. 420 c.p.c.

    Indicato insieme all'art.414 quale disciplina delle preclusioni; la mancata produzione tempestiva rileva ai fini dell'ammissibilità probatoria

  • art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3, 5 e 6

    Parametro di riferimento per i motivi di cassazione; la Corte ha osservato la carenza di specificazione del parametro n.5 e ha richiamato l'onere del ricorrente (n.6) di indicare l'atto antecedente cui si riferisce la censura per consentire il controllo ex actis

  • art. 2094 c.c.

    Norma che fissa i criteri per individuare il soggetto titolare del rapporto di lavoro; la Corte ha ritenuto che la censura relativa alla sua applicazione richiedeva un sindacato di merito non consentito in sede di legittimità salvo vizio della motivazione

  • sentenza Sezioni Unite n. 8202/2005

    Richiamata dal ricorrente in tema di interruzione della prescrizione; la Corte ha osservato che la giurisprudenza va applicata solo se i documenti evocati sono prodotti e verificabili agli atti

  • D.I. n. 83/2012 convertito nella L. n. 134/2012

    Modifica normativa intervenuta sull'art.360 c.p.c. (n.5) che la Corte ritiene applicabile ratione temporis e utile a valutare la formulazione delle censure

  • art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata per l'eventuale obbligo del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio e della data di proposizione del ricorso

Massime di principio

  • In sede di Cassazione la parte che denuncia l'illegittima esclusione o l'ammissibilità di documenti deve allegare al ricorso i documenti stessi o indicare esattamente l'atto del processo in cui detti documenti sono stati prodotti, per consentire il controllo ex actis; l'assenza di tali elementi determina il rigetto della censura procedurale
  • La Cassazione non riesamina il materiale probatorio come nuovo giudice: le doglianze che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti o della prova sono inammissibili salvo che sia dedotto e dimostrato un vizio della motivazione nella sentenza impugnata
  • Per contestare la legittimazione passiva o la qualificazione del rapporto di lavoro (es. subordinato vs autonomo), occorre indicare nello specifico quali elementi probatori la Corte territoriale avrebbe trascurato o valutato erroneamente e perché questi sarebbero decisivi per un risultato diverso
  • Le regole sulle preclusioni e termini processuali (artt. 414 e 420 c.p.c.) vanno rispettate: la produzione documentale tardiva in secondo grado può essere considerata irrilevante se non è compatibile con il regime delle preclusioni
  • Quando si invoca un'interruzione della prescrizione è necessario dimostrare l'effettiva interruzione mediante documenti o atti processuali; l'evocazione generica di documenti senza allegazione non è sufficiente in Cassazione
  • È utile citare con precisione i precedenti giurisprudenziali invocati e spiegare la loro rilevanza concreta rispetto al caso, ma la loro efficacia dipende dall'effettiva disponibilità e rinvenibilità degli atti richiamati

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