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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17194/2021 del 16/06/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I lavoratori avevano chiesto l'accertamento della perdurante esistenza del rapporto di lavoro ritenendo illegittima e inefficace la successione di Fruendo S.r.l. nei loro rapporti in base all'art. 2112 c.c. in occasione della cessione di un ramo d'azienda da parte della banca (esternalizzazione di attività di back-office). Banca MPS e Fruendo hanno impugnato la sentenza di appello che aveva riconosciuto la mancata trasferibilità del ramo, sostenendo che fosse invece sussistente un ramo d'azienda trasferito (per autonomia funzionale e / o preesistenza), denunciano vizi di interpretazione dell'art. 2112 c.c., difetti di motivazione e chiedendo in via incidentale il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE su questioni interpretative della direttiva 2001/23/CE.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento ai lavoratori che hanno stipulato verbali di conciliazione. Quanto agli altri, ha respinto entrambi i ricorsi (della Banca e di Fruendo). La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice d'appello che aveva escluso il trasferimento di un ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. per assenza di autonomia funzionale e preesistenza idonee; ha confermato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto, ha rigettato le richieste di rinvio alla Corte di Giustizia ritenendo che la giurisprudenza comunitaria e nazionale fosse già sufficientemente consolidata e ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    La norma richiede, per l'applicabilità della successione nei rapporti di lavoro, che sia trasferita un'entità economica dotata di autonomia funzionale e che tale autonomia sia effettivamente preesistente al trasferimento; la verifica è fattuale e compete in primo luogo al giudice del merito

  • Direttiva 2001/23/CE

    Definisce il trasferimento di entità economica come trasferimento di un complesso organizzato che conserva la propria identità; la Corte di Cassazione interpreta la giurisprudenza comunitaria nel senso che l'autonomia e la preesistenza dell'entità devono essere valutate complessivamente e non possono essere create unilateralmente dalle parti

  • art. 1406 c.c.

    Se non opera l'art. 2112 (cioè non c'è trasferimento di ramo d'azienda), la cessione di singoli rapporti di lavoro richiede il consenso del lavoratore ai sensi dell'art. 1406 c.c.

  • art. 2697 c.c.

    Regola l'onere della prova: la Corte osserva che la censura su 2697 non è idonea in cassazione quando concerne la valutazione del materiale probatorio (merito) e non un erroneo trasferimento dell'onere probatorio

  • art. 360 c.p.c. (n. 3, n. 4, n. 5)

    La Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità: l'art. 360 n.3 consente il controllo per errore di diritto purché retto da una ricostruzione incontestata dei fatti; n.5 riguarda l'omesso esame di fatto decisivo; n.4 la nullità per vizi motivazionali gravi; molte doglianze erano in realtà censure di merito inammissibili in cassazione

Massime di principio

  • Per configurare un trasferimento ai sensi dell'art. 2112 c.c. (e della direttiva 2001/23/CE) è necessario che l'entità trasferita sia dotata di autonomia funzionale e che tale autonomia preesista al trasferimento; la valutazione è fattuale
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione degli elementi probatori e fattuali: la Cassazione interviene solo per errori di diritto, vizi motivazionali radicali o omesso esame di fatto decisivo secondo i parametri dell'art. 360 c.p.c.
  • Nessun elemento isolato e formale (es. trasferimento o meno di alcuni beni materiali o di software) è decisivo di per sé: occorre valutare globalmente il complesso delle circostanze (personale, organizzazione, clientela, mezzi, continuità delle attività)
  • Le parti non possono creare ex novo un "ramo d'azienda" con un accordo per far scattare automaticamente la disciplina protettiva: l'identificazione deve essere accertativa, non costitutiva
  • Se fallisce l'applicazione dell'art. 2112, la mobilitazione o il passaggio dei rapporti di lavoro richiede il consenso individuale dei lavoratori (art. 1406 c.c.)
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE è ammessa solo se la questione di diritto comunitario è rilevante e non già risolta da consolidata giurisprudenza; i giudici nazionali di ultima istanza possono rifiutare il rinvio quando l'interpretazione è chiara o già pacifica

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