Cassazione Civile, Sentenza n. 17193/2021 del 16/06/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti (la banca e la cessionaria Fruendo) hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato il primo grado riconoscendo ai lavoratori la perdurante titolarità del rapporto di lavoro in Banca, ritenendo inefficace la presunta successione di Fruendo nei rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c. Le censure lamentavano, tra l'altro, errata applicazione dell'art. 2112 c.c. per non aver riconosciuto l'autonomia funzionale e la preesistenza del ramo ceduto, carenza di motivazione, errata valutazione di prove relative a know‑how, sistemi informatici e alla natura "labour intensive" delle attività di back‑office, nonché la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE su interpretazione della direttiva 2001/23/CE.
La decisione
La Corte di Cassazione ha riunito i ricorsi, dichiarato la cessazione della materia del contendere per i lavoratori che hanno sottoscritto verbali di conciliazione e ha rigettato entrambi i ricorsi principali nella parte restante. Il Collegio ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 2112 c.c., avendo correttamente valutato la mancanza di autonomia funzionale e di preesistenza del ramo ceduto; ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto e ha respinto le istanze di rinvio alla Corte di Giustizia UE ritenendo la giurisprudenza comunitaria già consolidata. Ha inoltre dichiarato che, ove non operi l'art. 2112, la cessione dei singoli rapporti richiede il consenso dei lavoratori ai sensi dell'art. 1406 c.c. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti che hanno conciliato e liquidate in capo alle ricorrenti per le restanti.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
La Corte interpreta l'art. 2112 alla luce della giurisprudenza nazionale e comunitaria richiedendo, per l'applicazione della disciplina sulla successione nei rapporti di lavoro, la presenza dell'autonomia funzionale del ramo ceduto e la sua preesistenza al trasferimento; l'accertamento è rimesso al giudice di merito.
Direttiva 2001/23/CE
art. 1, n.1; art. 3; art. 6; art. 8
La direttiva definisce il trasferimento di "entità economica" come un complesso organizzato che conserva la propria identità; la Corte richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia che considera necessario che l'entità sia sufficientemente strutturata e che la sua autonomia funzionale preesista al trasferimento.
art. 1406 c.c.
La Corte conferma che, ove non si concretizzi un trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112, la cessione dei singoli contratti di lavoro richiede il consenso dei lavoratori (efficacia traslativa del contratto individuale).
art. 360 c.p.c.
Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità: errori di diritto (n.3), nullità per carenza di motivazione (n.4) e omesso esame di fatto decisivo (n.5) sono le tipologie di censure ammissibili; la Corte sottolinea i limiti del riesame dei fatti in cassazione.
art. 2697 c.c.
Citado dalle parti ma la Corte rimarca che la lamentata violazione è impropria se si contesta la valutazione delle prove anziché l'attribuzione dell'onere probatorio; la valutazione probatoria è questione di merito.
art. 115 c.p.c.
Riferito in tema di libero convincimento del giudice sulla valutazione delle prove; la Corte osserva che il sindacato di legittimità non può sostituirsi a tale apprezzamento.
art. 111 Cost.
Richiamato nelle censure sulla motivazione; la Corte ricorda i parametri costituzionali della motivazione e che la nullità per motivazione carente si ha solo in casi estremi (motivazione apparente o incomprensibile).
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in ordine all'obbligo di versamento del contributo unificato; la Corte dà atto dei presupposti per l'eventuale maggior contributo.
Massime di principio
- Per valutare se si sia verificato un trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. occorre una valutazione globale e di merito del complesso delle circostanze (personale trasferito, mezzi, clientela, continuità dell'attività, sistemi informatici, know‑how): nessun elemento preso isolatamente è decisivo.
- L'autonomia funzionale del ramo ceduto e la sua preesistenza al trasferimento sono elementi centrali e, secondo giurisprudenza consolidata, devono essere accertati dal giudice di merito; la Cassazione non sostituisce la valutazione dei fatti salvo errori di diritto o omissioni decisive.
- La mera qualificazione contrattuale tra cedente e cessionario non può creare ex novo la nozione di "ramo d'azienda": l'identificazione deve essere accertativa e non costitutiva.
- Se manca il trasferimento di un ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., la cessione dei singoli contratti di lavoro richiede il consenso dei lavoratori (art. 1406 c.c.).
- Le questioni interpretative della direttiva 2001/23/CE possono richiedere un rinvio alla Corte di Giustizia solo se non esiste un consolidato orientamento comunitario (obbligo di rinvio non automatico); quando la giurisprudenza comunitaria è chiara, il rinvio può essere evitato.
- In sede di cassazione le doglianze sulla motivazione devono essere formulate nei termini previsti dall'art. 360 c.p.c.: si ottengono risultati solo per vizî formali gravi o per omesso esame di un fatto decisivo che, se valutato diversamente, avrebbe cambiato l'esito.
- In casi pratici di esternalizzazione di servizi IT/back‑office si presti attenzione al trasferimento di sistemi informatici, contratti con clienti, continuità dell'organizzazione e know‑how: l'assenza di questi elementi può indurre a ritenere che non sussista trasferimento di ramo.
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