Cassazione Civile, Sentenza n. 17430/2021 del 17/06/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Trieste che, confermando il Tribunale, aveva accolto la domanda di Predonzani di riliquidazione della pensione in godimento dal 1.7.1997 entro i limiti della prescrizione quinquennale. L'INPS deduceva violazione dell'art. 47 del DPR 639/1970 (nella versione modificata dall'art. 38 d.l. 98/2011) e dell'art. 252 att. cod. civ., sostenendo che il nuovo termine decadenziale introdotto dall'art. 38 dovesse decorrere dall'entrata in vigore della norma (6 luglio 2011) e che, perciò, la decadenza si era già verificata sia rispetto alla domanda amministrativa che a quella giudiziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato principi di diritto: (i) la nuova decadenza introdotta dall'art. 38 d.l. 98/2011 si applica anche a prestazioni riconosciute prima dell'entrata in vigore, ma la decorrenza del termine va fissata dall'entrata in vigore della norma (nessuna retroattività); (ii) la proposizione dell'azione giudiziale è il solo atto idoneo a impedire la decadenza; (iii) la decadenza, una volta maturata, estingue il diritto solo ai ratei pregressi (ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale) e non travolge il nucleo essenziale della prestazione né le differenze future. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Venezia per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 38 d.l. 98/2011 (convertito in legge 111/2011)
introduce l'art. 47-bis e modifica l'art. 47 del DPR 639/1970 relativamente alla decadenza per prestazioni riconosciute solo in parte
La Corte ha interpretato che la disposizione si applica anche alle prestazioni già liquidate, ma la decorrenza del nuovo termine decadenziale va fissata dalla data di entrata in vigore della norma (no retroattività)
art. 47 bis DPR 639/1970 (nato dall'art. 38 d.l. 98/2011)
"si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto"
La norma stabilisce un termine prescrizionale quinquennale per i ratei arretrati; la Corte distingue tra prescrizione e decadenza ma ricava che l'intervento legislativo mira a incidere prevalentemente sui ratei pregressi
art. 47 DPR 639/1970
Prevede termini a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alle prestazioni previdenziali; la Corte ricorda che l'art. 47, comma 6, estende le regole alle azioni di riliquidazione
art. 6 d.l. 29.3.1991 n.103 (convertito in l. 1.6.1991 n.166)
"il decorso dei termini previsti dall'art. 47 ... determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale"
Soccorre la Corte per enucleare che la decadenza determina l'estinzione dei ratei pregressi, applicabile anche alle domande di riliquidazione
art. 252 att. cod. civ.
Rilevato dall'INPS nel ricorso; la Corte lo tiene presente nel confronto tra termini amministrativi e giudiziali ma la decisione centrale riguarda l'interpretazione della decadenza introdotta dall'art. 38
Sentenza Sezioni Unite Cass. n. 15352/2015
Richiamata come principio di portata generale: quando una legge introduce ex novo un termine di decadenza esso non può decorrere anteriormente all'entrata in vigore della legge; la nuova disciplina si applica alle situazioni già esistenti fissandone la decorrenza dall'entrata in vigore
Massime di principio
- Se il legislatore introduce un nuovo termine decadenziale, esso può essere applicato anche a situazioni pregresse, ma la decorrenza parte dalla data di entrata in vigore della norma (no retroattività).
- La proposizione dell'azione giudiziale entro il termine previsto costituisce il mezzo idoneo ad impedire la decadenza; la sola domanda amministrativa non sempre è sufficiente a impedire la decadenza.
- La decadenza determinata dalle norme in materia di pensioni incide prevalentemente sui ratei pregressi: una volta maturata, estingue il diritto ai soli ratei antecedenti il periodo decadenziale (ratei ultratriennali/ultraprevisti dal termine), senza travolgere il nucleo essenziale della prestazione o le differenze su ratei futuri.
- In caso di ricalcolo o riliquidazione pensionistica, verificare quale termine concreto (triennale o quinquennale) sia applicabile nella fattispecie e calcolare la perdita solo sui ratei anteriori al termine decorso; salvaguardare le differenze future e il diritto fondamentale alla pensione.
- Quando si agisce per ottenere riliquidazione, conviene proporre il ricorso giudiziale entro i termini stabiliti dalla nuova disciplina per evitare l'estinzione dei ratei pregressi; inoltre, in presenza di norme sopravvenute, controllare sempre la data di entrata in vigore per la decorrenza dei termini.
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