Cassazione Civile, Ordinanza n. 31209/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso respinto integralmente. La Corte ha confermato la decisione impugnata e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (fideiussore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il recupero di un credito derivante in parte da un mutuo chirografario e in parte dallo scoperto di conto corrente acceso da una società, decreto esteso anche ai fideiussori nei limiti della garanzia prestata. Uno dei fideiussori ha proposto opposizione deducendo l'annullamento della fideiussione per errore sul contenuto del documento contrattuale. Il Tribunale, ritenendo non operante la mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, ha disposto mediazione delegata ex comma 2, ponendo l'onere di attivazione sulla banca; non essendo stata avviata la mediazione, ha dichiarato improcedibile la domanda dell'opposta e revocato il decreto ingiuntivo. La Corte d'appello ha confermato. Con il ricorso per cassazione la banca ha denunciato: (1) violazione dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, sostenendo che la controversia rientrasse comunque nella materia dei contratti bancari e che, pertanto, la mediazione avrebbe dovuto essere qualificata come obbligatoria; (2) violazione dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, contestando che il giudice potesse addossare alla banca l'onere di impulso della mediazione, anziché alla parte più diligente, specie in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto che, anche a voler ammettere l'operatività del comma 1-bis, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di attivare la mediazione obbligatoria grava sulla parte opposta, attore sostanziale; ha inoltre affermato che, nel caso di mediazione delegata ex comma 2, il giudice può porre l'onere di impulso a carico di una parte determinata e che, comunque, l'inerzia della banca avrebbe condotto al medesimo esito.
Norme richiamate
richiamato dalla parte opponente per chiedere l'annullamento della fideiussione per errore, ma la Corte non affronta nel merito tale profilo perché la decisione si concentra sulla questione della mediazione
art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010
prevede la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità per le controversie indicate; la Corte ne dà una lettura non estensiva e ricorda che, nei giudizi introdotti con decreto ingiuntivo, l'onere di attivazione grava sulla parte opposta
art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010
consente al giudice di disporre la mediazione delegata sulla base di una valutazione discrezionale della natura della causa, dello stato dell'istruzione e del comportamento delle parti; può essere posto a carico di una parte determinata l'onere di impulso
richiamato come base dei poteri direttivi del giudice, a sostegno della possibilità di assegnare a una parte l'onere di attivare la mediazione delegata
norma processuale utilizzata per incardinare i motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato in collegamento con il presupposto del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
disciplina generale della mediazione civile e commerciale, distinta tra mediazione obbligatoria e mediazione delegata
richiamato per delimitare la nozione di contratti bancari ai fini dell'obbligo di mediazione
richiamato per la contrattualistica relativa agli strumenti finanziari, ai fini della delimitazione della materia della mediazione obbligatoria
d.lgs. n. 179/2007
menzionato nel testo dell'art. 5, comma 1-bis, come uno dei procedimenti alternativi alla mediazione
richiamato per qualificare l'assegno come servizio di pagamento e per escluderne la riconducibilità ai contratti bancari in senso stretto
richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- La nozione di "contratti bancari e finanziari" ai fini della mediazione obbligatoria va interpretata in senso rigoroso e non estensivo, senza ricomprendere automaticamente rapporti solo funzionalmente collegati al finanziamento bancario.
- Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con ricorso per decreto ingiuntivo, una volta instaurato il giudizio di opposizione e decise le questioni sulla provvisoria esecuzione, l'onere di promuovere la mediazione grava sulla parte opposta, che è attore sostanziale.
- Nel regime della mediazione delegata ex art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, il giudice può assegnare l'onere di impulso a una parte determinata in base ai poteri direttivi del processo.
- La violazione della regola sull'assegnazione dell'onere di attivazione della mediazione non è rilevante se, in concreto, nessuna delle parti si sia comunque attivata e l'esito del procedimento non sarebbe mutato.
- In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata attivazione della mediazione da parte dell'opposta può determinare l'improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31092/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31093/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31094/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31095/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31096/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31098/2022 del 21/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →