Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31209/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Ricorso respinto integralmente. La Corte ha confermato la decisione impugnata e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fideiussore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il recupero di un credito derivante in parte da un mutuo chirografario e in parte dallo scoperto di conto corrente acceso da una società, decreto esteso anche ai fideiussori nei limiti della garanzia prestata. Uno dei fideiussori ha proposto opposizione deducendo l'annullamento della fideiussione per errore sul contenuto del documento contrattuale. Il Tribunale, ritenendo non operante la mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, ha disposto mediazione delegata ex comma 2, ponendo l'onere di attivazione sulla banca; non essendo stata avviata la mediazione, ha dichiarato improcedibile la domanda dell'opposta e revocato il decreto ingiuntivo. La Corte d'appello ha confermato. Con il ricorso per cassazione la banca ha denunciato: (1) violazione dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, sostenendo che la controversia rientrasse comunque nella materia dei contratti bancari e che, pertanto, la mediazione avrebbe dovuto essere qualificata come obbligatoria; (2) violazione dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, contestando che il giudice potesse addossare alla banca l'onere di impulso della mediazione, anziché alla parte più diligente, specie in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto che, anche a voler ammettere l'operatività del comma 1-bis, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di attivare la mediazione obbligatoria grava sulla parte opposta, attore sostanziale; ha inoltre affermato che, nel caso di mediazione delegata ex comma 2, il giudice può porre l'onere di impulso a carico di una parte determinata e che, comunque, l'inerzia della banca avrebbe condotto al medesimo esito.

Norme richiamate

  • art. 1427 c.c.

    richiamato dalla parte opponente per chiedere l'annullamento della fideiussione per errore, ma la Corte non affronta nel merito tale profilo perché la decisione si concentra sulla questione della mediazione

  • art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010

    prevede la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità per le controversie indicate; la Corte ne dà una lettura non estensiva e ricorda che, nei giudizi introdotti con decreto ingiuntivo, l'onere di attivazione grava sulla parte opposta

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010

    consente al giudice di disporre la mediazione delegata sulla base di una valutazione discrezionale della natura della causa, dello stato dell'istruzione e del comportamento delle parti; può essere posto a carico di una parte determinata l'onere di impulso

  • art. 175 c.p.c.

    richiamato come base dei poteri direttivi del giudice, a sostegno della possibilità di assegnare a una parte l'onere di attivare la mediazione delegata

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma processuale utilizzata per incardinare i motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato in collegamento con il presupposto del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • d.lgs. n. 28/2010

    disciplina generale della mediazione civile e commerciale, distinta tra mediazione obbligatoria e mediazione delegata

  • d.lgs. n. 385/1993

    richiamato per delimitare la nozione di contratti bancari ai fini dell'obbligo di mediazione

  • d.lgs. n. 58/1998

    richiamato per la contrattualistica relativa agli strumenti finanziari, ai fini della delimitazione della materia della mediazione obbligatoria

  • d.lgs. n. 179/2007

    menzionato nel testo dell'art. 5, comma 1-bis, come uno dei procedimenti alternativi alla mediazione

  • d.lgs. n. 11/2010

    richiamato per qualificare l'assegno come servizio di pagamento e per escluderne la riconducibilità ai contratti bancari in senso stretto

  • L. n. 228/2012

    richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • La nozione di "contratti bancari e finanziari" ai fini della mediazione obbligatoria va interpretata in senso rigoroso e non estensivo, senza ricomprendere automaticamente rapporti solo funzionalmente collegati al finanziamento bancario.
  • Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con ricorso per decreto ingiuntivo, una volta instaurato il giudizio di opposizione e decise le questioni sulla provvisoria esecuzione, l'onere di promuovere la mediazione grava sulla parte opposta, che è attore sostanziale.
  • Nel regime della mediazione delegata ex art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, il giudice può assegnare l'onere di impulso a una parte determinata in base ai poteri direttivi del processo.
  • La violazione della regola sull'assegnazione dell'onere di attivazione della mediazione non è rilevante se, in concreto, nessuna delle parti si sia comunque attivata e l'esito del procedimento non sarebbe mutato.
  • In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata attivazione della mediazione da parte dell'opposta può determinare l'improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMediazioneMutuoFideiussione
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.