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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33379/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (conduttore)

La controversia

La controversia riguarda un rapporto di affittanza agraria relativo a fondi rustici. In primo grado era stata dichiarata cessata, alla data del 15/07/2016, l'affittanza agraria intercorsa tra il conduttore e la originaria concedente poi dante causa della resistente, con ordine di rilascio dei fondi e con ritenuta rinuncia alla domanda riconvenzionale del conduttore sull'indennità per migliorie. In appello, il conduttore ha sostenuto, da un lato, che la data di decorrenza della disponibilità dei fondi doveva essere anticipata al 1/1/1999 in forza di un contratto di impresa familiare, oppure che comunque il rapporto di affitto dovesse ritenersi rinnovato per l'intero periodo legale; dall'altro, ha contestato la qualificazione della propria rinuncia alla riconvenzionale e ha chiesto di dichiararne l'improponibilità per mancato previo tentativo obbligatorio di conciliazione. La resistente ha replicato che il contratto di impresa familiare e quello di affitto erano autonomi e che la domanda riconvenzionale era stata correttamente decisa nel merito. In Cassazione, il ricorrente ha articolato due motivi: 1) vizio motivazionale sulla data di ingresso e presa di possesso dei fondi ai fini della durata del contratto di affitto, assumendo errata la separazione tra contratto di affitto e contratto di impresa familiare e deducendo anche una mancata verifica della volontà novativa ex art. 1230 c.c.; 2) violazione dell'art. 306 c.p.c. e dell'art. 46 l. n. 203/1982, per avere la Corte territoriale deciso nel merito sulla domanda riconvenzionale invece di dichiararla improponibile per mancato tentativo preventivo di conciliazione. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, ma ha accolto il secondo, rilevando che il tentativo di conciliazione in materia agraria ha natura preventiva e costituisce condizione di proponibilità anche per la domanda riconvenzionale quando essa ampli il thema decidendum con una pretesa autonoma fondata sul rapporto agrario. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e, decidendo nel merito, ha dichiarato improponibile la domanda riconvenzionale sulle migliorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo motivo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, ha dichiarato improponibile la domanda riconvenzionale relativa all'indennità per migliorie per difetto del previo tentativo obbligatorio di conciliazione. Le spese dei giudizi di appello e di legittimità sono state integralmente compensate per la parziale soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La mancata specifica indicazione della categoria di vizio non comporta necessariamente inammissibilità del motivo se dal contenuto della censura sia chiaramente desumibile il vizio denunciato.

  • art. 1230 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma sulla novazione, ma la relativa doglianza è stata ritenuta non decisiva perché riferita a un'affermazione della sentenza di appello svolta ad abundantiam e quindi non impugnabile per difetto di interesse.

  • art. 306 c.p.c.

    Richiamato dalla resistente e dal ricorrente in relazione alla rinuncia agli atti; la Corte non accoglie la tesi secondo cui la rinuncia alla riconvenzionale dovesse essere trattata come rinuncia agli atti soggetta ad accettazione della controparte, perché la decisione si fonda invece sul diverso tema della proponibilità della domanda riconvenzionale.

  • art. 46 l. n. 203 del 1982

    Il tentativo obbligatorio di conciliazione in materia agraria è preventivo e la sua mancanza integra una condizione di proponibilità della domanda, rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di merito.

  • d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 11

    Per le controversie introdotte nel luglio 2018, la disciplina applicabile è quella dell'art. 11, che riproduce senza significative alterazioni il contenuto precettivo dell'art. 46 l. n. 203/1982.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Il vizio motivazionale è inammissibile in presenza di doppia conforme se non viene dimostrata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito.

Massime di principio

  • In materia di cassazione, l'omessa indicazione formale del parametro dell'art. 360 c.p.c. non comporta di per sé l'inammissibilità del motivo se la sostanza della censura è chiaramente individuabile dal suo contenuto.
  • Il vizio di motivazione non è più configurabile, nel regime attuale, come mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, e comunque richiede una carenza tale da rendere logicamente insostenibile la decisione di merito.
  • Le argomentazioni della sentenza di merito che abbiano carattere meramente ad abundantiam non costituiscono ratio decidendi e non sono autonomamente censurabili per difetto di interesse.
  • Nel rapporto di affitto agrario, il tentativo obbligatorio di conciliazione è preventivo e costituisce condizione di proponibilità della domanda; la sua omissione consente la declaratoria di improponibilità anche rispetto a domande riconvenzionali che introducano un autonomo bene della vita collegato al rapporto agrario.
  • Ai fini della necessità del tentativo di conciliazione in materia agraria, rileva non la veste formale della domanda ma il contenuto sostanziale della pretesa, se volta al riconoscimento di diritti nascenti dal contratto agrario.
  • In presenza di doppia conforme, la censura sul vizio motivazionale è inammissibile se non è dedotta e dimostrata una diversa ricostruzione delle questioni di fatto nei due gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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