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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25530/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Due dirigenti medici hanno agito contro l'azienda sanitaria locale per contestare la decurtazione del trattamento economico accessorio variabile aziendale relativa agli anni successivi al 2010. La controversia riguardava l'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 ai fondi per la dirigenza medica e veterinaria: i ricorrenti sostenevano che la riduzione dovesse essere operata solo in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, senza tagli forfettari sul trattamento individuale, e che la ASL avesse invece applicato una riduzione del 30% basata su un criterio non conforme alla norma e alla contrattazione collettiva. Con il primo motivo hanno censurato la decisione d'appello per avere ritenuto sufficiente la mera riproposizione dell'eccezione di prescrizione da parte della ASL, senza appello incidentale. Con il secondo hanno denunciato errori nella valutazione della decorrenza della prescrizione e delle prove di costituzione in mora. Con il terzo hanno dedotto violazioni del d.l. 78/2010 e di varie disposizioni contrattuali collettive sull'assetto e sulla revisione delle graduazioni e dei fondi, sostenendo l'illegittimità del criterio di calcolo adottato dall'ente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Corte d'appello di Napoli e rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché accerti con compiutezza l'esatta riduzione del fondo accessorio variabile ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, quantifichi quanto dovuto per gli anni successivi al 2010 secondo i parametri di graduazione vigenti e determini il dare-avere tra le parti. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ma ha accolto gli ulteriori motivi richiamando un precedente recente della stessa sezione sulla corretta modalità di riduzione dei fondi e sull'illegittimità di un taglio forfettario del 30% operato sui singoli dirigenti.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la necessità di una specifica devoluzione in appello dell'eccezione di prescrizione; la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma, limitandosi a ricondurre la questione al regime delle eccezioni di merito e del giudicato interno.

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato per il tema del giudicato interno formatosi sulle questioni non impugnate o non devolute; la Corte lo evoca in collegamento con i principi delle Sezioni Unite sull'appello incidentale e sulla riproposizione delle eccezioni.

  • art. 340 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti nel primo motivo; il testo serve al coordinamento con le regole dell'appello e delle difese della parte vittoriosa in primo grado.

  • art. 343 c.p.c.

    la Corte chiarisce che, quando un'eccezione di merito è stata ritenuta infondata dal primo giudice, la sua devoluzione in appello da parte della parte rimasta vittoriosa richiede appello incidentale ex art. 342 c.p.c., non la mera riproposizione.

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti nel primo motivo; non costituisce il fulcro della decisione, che si concentra invece sulla qualificazione dell'eccezione di prescrizione e sul regime dell'appello incidentale.

  • art. 346 c.p.c.

    la Corte afferma che la mera riproposizione è sufficiente solo per le eccezioni di merito non esaminate o non ritenute infondate dal primo giudice; nel caso concreto, tuttavia, il motivo resta infondato perché il giudice di primo grado non aveva statuito sulla prescrizione e il principio di diritto delle Sezioni Unite è stato correttamente applicato.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 2935 c.c.

    la Corte d'appello aveva ritenuto che la copertura finanziaria fosse un ostacolo di mero fatto, quindi non idoneo a sospendere il decorso della prescrizione; tale passaggio è riportato nella ricostruzione dei fatti.

  • art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010

    prevede la cristallizzazione del trattamento accessorio al livello del 2010 e la riduzione automatica proporzionale alla riduzione del personale in servizio; la Corte interpreta la norma nel senso che non consente tagli forfettari sui singoli dipendenti, ma impone il ricalcolo del fondo e la distribuzione secondo i criteri vigenti.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la Corte richiama la motivazione del precedente giurisprudenziale al quale intende dare continuità.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per segnalare che la questione di diritto già era stata affrontata da questa sezione come questione di particolare rilevanza.

  • art. 51 CCNL 26.11.1996

    richiamato per affermare che la revisione delle graduazioni attiene alle proporzioni di riparto del fondo tra gli aventi diritto e non all'ammontare complessivo del fondo.

  • art. 39 CCNL area dirigenza medico-veterinaria

    richiamato dai ricorrenti quale fonte collettiva che dovrebbe regolare la determinazione delle componenti accessorie e la graduazione delle funzioni.

  • art. 51 comma 3 CCNL 05/12/1996

    richiamato per sostenere che la revisione delle graduazioni richiede un procedimento analogo a quello di originaria graduazione.

  • art. 55 comma 6 CCNL 05/12/1996

    richiamato dai ricorrenti nel terzo motivo quale fonte contrattuale pertinente al sistema di graduazione e riparto delle risorse accessorie.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno del vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma non è il fondamento della decisione di accoglimento.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dai ricorrenti nel terzo motivo quale parametro del dovere di motivazione e giusto processo.

  • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2

    norma richiamata nel testo dell'art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010 per delimitare le amministrazioni destinatarie del regime di contenimento della spesa.

Massime di principio

  • L'eccezione di prescrizione del credito è un'eccezione preliminare di merito, perché attiene all'estinzione del rapporto obbligatorio e non al rapporto processuale; la sua deduzione in appello segue le regole proprie delle eccezioni di merito e del giudicato interno.
  • Se il primo giudice ha ritenuto infondata, espressamente o implicitamente in modo chiaro e inequivoco, un'eccezione di merito, la parte totalmente vittoriosa in primo grado deve proporre appello incidentale per ottenerne la rivalutazione in appello; la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. non basta.
  • L'art. 346 c.p.c. opera solo per le eccezioni di merito non accolte perché non esaminate o non rigettate in motivazione dal primo giudice; in tale ipotesi la mera riproposizione è sufficiente a conservarne la rilevanza in appello.
  • L'art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010 impone la cristallizzazione del monte risorse del trattamento accessorio al livello 2010 e la successiva riduzione automatica proporzionale alla diminuzione del personale in servizio; non consente riduzioni forfettarie del trattamento individuale dei dipendenti.
  • La riduzione proporzionale prevista dalla norma va attuata tramite ricalcolo del fondo e successiva ripartizione secondo i criteri di graduazione vigenti, verificando il concreto dare-avere tra le parti; il giudice ordinario può accertare tale pretesa senza necessità di rimuovere atti di macro-organizzazione.
  • La revisione delle graduazioni incide sulle proporzioni di riparto tra gli aventi diritto e non sull'ammontare complessivo del fondo; un eventuale nuovo assetto richiede comunque un procedimento coerente con quello previsto dalla contrattazione collettiva e non può essere surrogato da tagli percentuali generalizzati sui singoli trattamenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

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