Cassazione Civile, Ordinanza n. 38269/2021 del 03/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di vendita di un terreno, poi oggetto di lodo rituale che: ha dichiarato valido il preliminare, ha disposto il trasferimento del bene ex art. 2932 c.c. e ha condannato i promittenti acquirenti al risarcimento dei danni. La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione del lodo proposta dagli acquirenti; questi hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. Con il primo hanno denunciato violazione dell'art. 829 c.p.c., comma 3, e dell'art. 30 d.P.R. 380/2001, sostenendo che il certificato di destinazione urbanistica, necessario ai fini della validità/trascrivibilità dell'atto, dovesse essere allegato al lodo con apposita dichiarazione di permanenza degli strumenti urbanistici, e non soltanto prodotto nel giudizio arbitrale. Con il secondo hanno dedotto violazione dell'art. 829 c.p.c., comma 3 e comma 1, n. 12, e dell'art. 1453 c.c., assumendo che il collegio arbitrale avesse erroneamente ritenuto ammissibile la domanda di esecuzione specifica del preliminare nonostante la pretesa precedente volontà dei venditori di risolvere il contratto per inadempimento degli acquirenti. Con il terzo hanno denunciato violazione dell'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., lamentando che il lodo avesse ecceduto i limiti della convenzione arbitrale. I resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per irritualità della notificazione e per violazione dell'art. 366 c.p.c., eccezioni respinte dalla Corte.
La decisione
La Corte ha preliminarmente respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso. Nel merito ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: ha affermato che il certificato di destinazione urbanistica deve essere allegato al giudizio ai fini della decisione, ma non necessariamente al lodo, essendo sufficiente che sia consegnato con esso al momento della trascrizione; ha osservato che la censura sul modo in cui il collegio arbitrale aveva deciso l'eccezione di improcedibilità/inammissibilità della domanda di esecuzione del preliminare non era scrutinabile nel giudizio di nullità, essendo stata la questione effettivamente trattata dagli arbitri; ha infine precisato che l'impugnazione per nullità del lodo per eccesso rispetto ai limiti della convenzione arbitrale richiede che la parte abbia eccepito nel corso dell'arbitrato l'esorbitanza delle conclusioni avversarie, oppure che il lodo sia andato oltre le conclusioni delle parti, circostanze non dedotte nel caso concreto. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese e con declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel giudizio di nullità del lodo arbitrale, il sindacato è limitato ai vizi tipizzati; l'eccesso dai limiti della convenzione arbitrale è deducibile solo nei limiti previsti dalla norma e in presenza delle condizioni processuali indicate dalla Corte.
Richiede la presenza del certificato di destinazione urbanistica ai fini degli atti relativi a terreni, ma la Corte esclude che esso debba essere allegato materialmente al lodo, essendo sufficiente la sua acquisizione nel giudizio e la consegna con il lodo per la trascrizione.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi sull'allegazione del certificato, ma non ritenuto dirimente dalla Corte.
Il lodo aveva disposto il trasferimento del bene in esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla pretesa risoluzione del preliminare per inadempimento; la Corte non entra nel merito della correttezza della decisione arbitrale su tale profilo nel giudizio di nullità.
La Corte respinge l'eccezione di inammissibilità, ritenendo il ricorso sufficientemente autosufficiente e specifico nei punti rilevanti.
Invocato per lamentare ultrapetizione del lodo; la Corte lo considera non decisivo in assenza delle condizioni richieste per l'impugnazione del lodo per eccesso di potere rispetto alla convenzione arbitrale.
La Corte ne ricava, in combinazione con l'art. 829 c.p.c., che l'eccezione di esorbitanza delle domande rispetto ai limiti dell'arbitrato deve essere sollevata nel corso del procedimento arbitrale, salvo che il lodo ecceda le conclusioni delle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale non è consentito un sindacato sul merito della decisione arbitrale, ma solo la verifica dei vizi tipici previsti dall'art. 829 c.p.c.
- Il certificato di destinazione urbanistica deve risultare acquisito nel procedimento ai fini della decisione e dell'eventuale trasferimento del bene, ma non è necessario che sia materialmente allegato al lodo, essendo sufficiente la sua disponibilità nel fascicolo e la sua consegna al momento della trascrizione.
- L'impugnazione del lodo per asserito superamento dei limiti della convenzione arbitrale richiede, di regola, che la parte abbia eccepito in arbitrato l'esorbitanza delle conclusioni avversarie; in mancanza, la censura è inammissibile o comunque infondata, salvo che il lodo abbia pronunciato oltre le domande effettivamente formulate.
- La notificazione del ricorso per cassazione alla parte personalmente, anziché al difensore, integra nullità sanabile per costituzione della controparte e non determina automaticamente inammissibilità.
- Nel giudizio di legittimità, il requisito di autosufficienza è soddisfatto quando il ricorso consente di comprendere oggetto della lite, svolgimento del processo e contenuto essenziale delle censure, senza necessità di trascrizioni integrali di ogni atto richiamato.
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