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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37336/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di processo verbale della Guardia di Finanza, l'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, negando a una società la detrazione dell'IVA versata a una società di leasing in relazione a un'operazione qualificata dall'Ufficio come finanziamento esente IVA ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 633/1972. La società aveva stipulato un contratto di sale and lease back avente ad oggetto un terreno di sua proprietà, venduto alla società di leasing, la quale si era impegnata anche a realizzare un capannone industriale da concedere poi in locazione finanziaria con il terreno. L'IVA contestata riguardava in particolare gli oneri di prefinanziamento e i servizi pre-locazione fatturati prima dell'ultimazione del capannone. La CTP aveva accolto il ricorso della società, ma la CTR, in riforma, aveva ritenuto che l'operazione presentasse anomalie tali da rivelare un contratto di finanziamento mascherato, con intento elusivo e con sostanziale violazione del divieto di patto commissorio, escludendo così il diritto alla detrazione dell'IVA. Nel ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 1344, 1418, comma 2, e 2744 c.c., sostenendo che non vi fossero indici di vendita a scopo di garanzia: nessun pregresso rapporto debitorio, assenza di finalità di reperimento di liquidità, assenza di sproporzione tra valore del bene e corrispettivo, e operazione coerente con la necessità di edificare il capannone industriale. La censura mirava però, nella sostanza, a ottenere una nuova valutazione dei fatti e della qualificazione dell'operazione compiuta dal giudice di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza, formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare l'accertamento in fatto compiuto dalla CTR sulla natura dell'operazione, qualificata come contratto di finanziamento e non come vero sale and lease back. Poiché tale qualificazione comportava l'applicazione del regime di esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 1, d.P.R. n. 633/1972, non sorgeva il diritto alla detrazione dell'imposta contestata. La Corte ha osservato inoltre che nel ricorso non era stata sviluppata una specifica censura motivazionale nei limiti consentiti in cassazione. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 633/1972

    il contratto qualificato come finanziamento è operazione esente IVA, con conseguente esclusione del diritto alla detrazione dell'imposta.

  • art. 1344 c.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione alla pretesa illiceità/elusività dell'operazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a rimettere in discussione l'accertamento di fatto.

  • art. 1418, comma 2, c.c.

    richiamato insieme all'art. 1344 c.c. dalla ricorrente, ma la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma, ritenendo la doglianza meramente fattuale.

  • art. 2744 c.c.

    richiamato per sostenere la violazione del divieto di patto commissorio, ma la questione è stata trattata come contestazione della qualificazione concreta dell'operazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la censura di violazione di legge non è stata ritenuta specifica, perché sostanzialmente diretta contro l'accertamento in fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro del raddoppio del contributo unificato conseguente all'inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando il motivo di ricorso in cassazione, pur formalmente dedotto come violazione di legge, mira in realtà a contestare la ricostruzione fattuale e la qualificazione concreta del rapporto operata dal giudice di merito, la censura è inammissibile se non si traduce in una specifica doglianza motivazionale nei limiti consentiti.
  • Se il giudice di merito accerta che un'operazione apparentemente riconducibile a un contratto tipico maschera in concreto un contratto di finanziamento esente da IVA, non sorge il diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli esborsi connessi a tale finanziamento.
  • La verifica sulla reale natura economico-giuridica dell'operazione è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in sede di legittimità non può essere sostituito da una diversa lettura degli indici negoziali prospettati dalla parte soccombente.
  • La deduzione di violazione degli artt. 1344, 1418 e 2744 c.c. non è sufficiente, da sola, a superare una decisione che abbia accertato in fatto l'esistenza di un contratto di finanziamento in luogo di un sale and lease back, se la doglianza non censura puntualmente il percorso argomentativo del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiContratti
IstitutiOnere della provaNullità

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