Cassazione Civile, Ordinanza n. 34937/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di somme asseritamente dovute in forza di contratti di finanziamento. I soggetti ingiunti hanno proposto opposizione, respinta in primo grado; anche l’appello è stato respinto. In cassazione hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la Corte d’appello si fosse limitata a qualificare generici i motivi di gravame senza spiegazioni; 2) nullità per violazione degli artt. 40 e 274 c.p.c., lamentando che non fosse stata riconosciuta la connessione con altro giudizio pendente tra le stesse parti relativo ai conti correnti, assunto come pregiudiziale rispetto ai finanziamenti; 3) e 4) violazioni in tema di tassi di interesse, usura, anatocismo, commissione di massimo scoperto, TEG, ius variandi, prova del credito, interessi moratori e criteri di calcolo, deducendo anche la rilevabilità d’ufficio dell’usurarietà; 5) richiesta conseguenziale di riforma del capo sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la sentenza impugnata era sorretta da motivazione articolata e il ricorso non individuava specificamente il passaggio censurato; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché la Corte di merito aveva escluso, in fatto, che vi fosse stata allegazione e prova del nesso di pregiudizialità tra il giudizio sui conti correnti e quello sui finanziamenti, e tale apprezzamento non è stato censurato in modo ammissibile; ha ritenuto inammissibili i motivi su usura e interessi perché cumulativi, confusi e non confrontati con la ratio decidendi, che aveva escluso la pertinenza di quelle doglianze ai contratti di finanziamento e aveva inoltre rilevato la genericità della censura sugli interessi moratori; ha infine considerato il quinto motivo privo di autonoma rubricazione e quindi non idoneo a integrare un motivo di impugnazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La censura di nullità per motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza impugnata era in realtà dotata di motivazione articolata e riferita ai singoli motivi di appello.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferiti alla decisione impugnata; la mancanza di specifica attinenza al decisum comporta inammissibilità.
La dedotta connessione non è stata ritenuta utile, poiché mancava allegazione e prova del nesso di pregiudizialità tra i due giudizi.
L’omessa riunione o coordinazione dei procedimenti non è censurabile quando la connessione tra le cause non risulti allegata e provata in modo decisivo.
Richiamato nel contesto delle doglianze su tassi di interesse, ma senza accoglimento del motivo.
Richiamato nel contesto delle doglianze su usura e interessi, senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità.
Richiamata in relazione alla dedotta usurarietà degli interessi, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché generica e non aderente alla sentenza impugnata.
Richiamato nelle doglianze su commissione di massimo scoperto e TEG, senza superare il vaglio di ammissibilità.
Richiamato in tema di prova del credito e delle allegazioni sulla usurarietà, ma la Corte ha ritenuto le doglianze non specifiche e non pertinenti al decisum.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non individua con precisione il capo della decisione impugnata e non espone in modo specifico la violazione denunciata o il vizio di motivazione.
- La denuncia di motivazione apparente non può tradursi in una generica contestazione della decisione: occorre confrontarsi con la motivazione effettivamente resa dalla sentenza impugnata.
- Le censure che mescolano più questioni eterogenee in un unico motivo, senza consentirne un esame separato, sono inammissibili per difetto di specificità.
- È inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché equivale alla mancata enunciazione dei motivi ex art. 366, n. 4, c.p.c.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare in errore processuale una doglianza che richiede in realtà una rivalutazione del fatto o della prova, come l’accertamento della prova del nesso di pregiudizialità tra due giudizi.
- La doglianza relativa all’usurarietà degli interessi deve essere specifica e riferita al rapporto dedotto in giudizio; se le contestazioni riguardano rapporti diversi da quello azionato, il motivo non è pertinente.
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