Cassazione Civile, Ordinanza n. 25627/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, per un’annualità d’imposta, recuperava a tassazione maggiori ricavi e minori costi nei confronti di una società, ritenendo inattendibile la contabilità per la presenza di saldi di cassa negativi e di apporti di cassa in contanti del legale rappresentante, qualificati come apparente capitalizzazione o finanziamento infruttifero. Su tale base veniva emesso anche un avviso nei confronti del socio, quale percettore di reddito da partecipazione. In primo grado il ricorso del contribuente veniva accolto solo in parte, con conferma del resto dell’accertamento; in appello la decisione veniva riformata in favore del contribuente quanto ai maggiori ricavi, con annullamento di tale recupero e conferma solo parziale del resto. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o per relationem a un diverso giudizio, ritenuta meramente di stile; 2) violazione delle norme sull’accertamento induttivo e sull’IVA, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso il valore presuntivo dei saldi di cassa negativi e richiesto all’Ufficio un onere probatorio ulteriore; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine al capo relativo ai costi e alla deducibilità/inerenza delle fatture contestate. La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo legittima la motivazione per relationem a un precedente conforme dello stesso ufficio, ma ha accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che il saldo negativo di cassa costituisce anomalia contabile che può fondare la presunzione di ricavi non contabilizzati e che la motivazione sul capo dei costi era meramente apparente perché non conteneva un effettivo confronto critico con le tesi delle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al secondo e al terzo motivo, ha rigettato il primo motivo, ha cassato la sentenza impugnata nei capi investiti dai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia per nuovo esame. La decisione di rinvio dovrà riesaminare la legittimità del recupero dei maggiori ricavi e la deducibilità dei costi contestati, alla luce dei principi di diritto richiamati dalla Corte. Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della censura di nullità della motivazione della sentenza
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1, 2 e 36
richiamati in tema di requisiti della sentenza tributaria e motivazione
richiamato per dedurre la nullità della sentenza con motivazione apparente
la Corte ribadisce che il rinvio ad altro precedente può costituire motivazione valida anche se il precedente è di merito
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma sull’accertamento induttivo del reddito d’impresa; la sussistenza di saldo di cassa negativo può fondare presunzione di ricavi non contabilizzati
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
norma sull’accertamento IVA richiamata per il medesimo principio presuntivo
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato per affermare che, in presenza di risultanze dei conti, l’onere della prova contraria grava sul contribuente
Massime di principio
- La motivazione per relationem è ammissibile anche quando rinvii a una decisione di merito dello stesso ufficio, purché il precedente richiamato sia effettivamente pertinente e la parte che impugna confronti anche le argomentazioni contenute nel provvedimento richiamato.
- In tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa, il saldo di cassa negativo costituisce anomalia contabile idonea a far presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati almeno pari al disavanzo, salvo prova contraria del contribuente.
- Quando l’accertamento si fonda su dati contabili o bancari, l’Amministrazione assolve il proprio onere probatorio mediante gli elementi risultanti dai conti; spetta poi al contribuente dimostrare in modo analitico e specifico che ciascun elemento non è riferibile a operazioni imponibili.
- La motivazione è solo apparente quando la decisione si limita a formule generiche o adesive, senza esaminare in modo critico le contrapposte argomentazioni delle parti e senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
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