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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25820/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposta per l'irragionevole durata di un giudizio amministrativo pendente davanti al TAR Lazio dal 1998 al 2011. In sede di rinvio dopo un primo giudizio di legittimità, la Corte d'appello ha liquidato l'indennizzo per il danno non patrimoniale, ma ha compensato per metà le spese del primo giudizio di merito e ha liquidato le spese del rinvio e del giudizio di legittimità in misura ritenuta inferiore ai minimi tariffari, applicando inoltre in modo contestato i parametri del d.m. n. 55/2014. Il ricorrente ha quindi dedotto: 1) violazione degli artt. 92 e 336 c.p.c. per la compensazione parziale delle spese del primo giudizio di merito, nonostante il capo sulle spese fosse già coperto da giudicato interno e il Ministero non avesse proposto impugnazione sul punto; 2) violazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 2233 c.c. e dei parametri del d.m. 55/2014 e 37/2018 per avere la liquidazione delle spese del primo giudizio in misura inferiore ai minimi tabellari; 3) analoga violazione per la liquidazione delle spese del giudizio di rinvio, anche con contestazione del mancato riconoscimento della fase istruttoria/trattazione nonostante la costituzione del Ministero.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché la Corte d'appello non poteva ridurre d'ufficio, in assenza di impugnazione sul punto, la condanna alle spese del primo grado già favorevole al ricorrente, in presenza di giudicato interno e in difetto dei presupposti per una diversa regolazione derivante da riforma sul merito. Ha accolto anche il secondo e il terzo motivo, affermando che il giudizio ex L. n. 89/2001 è un procedimento contenzioso da liquidarsi secondo la tabella 12 del d.m. 55/2014, non secondo quella della volontaria giurisdizione, e che la liquidazione non poteva scendere sotto i minimi inderogabili introdotti dal d.m. 37/2018; inoltre, la fase di trattazione/istruttoria va compensata anche se non si è svolta istruzione probatoria, poiché la tabella la prevede come fase unitaria. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito condannando il Ministero al pagamento delle spese del primo giudizio di merito, del giudizio di rinvio e del presente giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, confermando la precedente liquidazione delle spese del primo giudizio di cassazione non specificamente censurata.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89

    Costituisce il fondamento della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo presupposto.

  • art. 54 d.l. 25 giugno 2008, n. 112

    La sua applicazione da parte della Corte territoriale era stata successivamente superata per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale.

  • d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133

    Richiamato quale base normativa della disciplina applicata dalla Corte d'appello prima della pronuncia costituzionale.

  • d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

    Richiamato per il mutamento della disciplina dell'istanza di prelievo nel periodo considerato.

  • sentenza Corte cost. n. 34 del 6 marzo 2019

    Ha espunto con اثر retroattivo la norma applicata dalla Corte d'appello, incidendo sulla decisione sulle spese e sulla proponibilità della domanda.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese non può essere disposta in violazione dei limiti derivanti dal giudicato interno e dal regime delle impugnazioni.

  • art. 336 c.p.c.

    L'effetto espansivo interno non consente la caducazione della condanna alle spese non impugnata quando vi sia solo accoglimento parziale dell'impugnazione principale.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese devono seguire la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri applicabili e nei limiti minimi previsti.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato a sostegno della pretesa di liquidazione conforme ai parametri tariffari minimi.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Le spese del procedimento ex L. n. 89/2001 vanno liquidate secondo la tabella n. 12, propria dei giudizi ordinari dinanzi alla Corte d'appello, e non secondo quella della volontaria giurisdizione; la fase di trattazione/istruttoria è dovuta anche senza istruzione probatoria.

  • d.m. 8 marzo 2018, n. 37

    Ha reso inderogabili i minimi tariffari dell'art. 4, comma 1, del d.m. 55/2014 per le liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore.

  • art. 384 c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione, in mancanza di ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito dopo la cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione, il capo sulle spese già favorevole a una parte non può essere modificato d'ufficio se non è stato specificamente devoluto con impugnazione; l'effetto espansivo interno non elimina il giudicato interno formatosi su quel capo.
  • Quando l'impugnazione è solo parzialmente accolta, il giudice del gravame può ridistribuire le spese solo nei limiti consentiti dal tema devoluto e dalla soccombenza complessiva; non può incidere su una statuizione sulle spese coperta da giudicato interno.
  • La domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 ha natura contenziosa e le relative spese devono essere liquidate secondo i parametri previsti per i giudizi ordinari dinanzi alla Corte d'appello, non secondo quelli della volontaria giurisdizione.
  • Ai fini della liquidazione dei compensi professionali, i minimi tariffari inderogabili introdotti dalla disciplina sopravvenuta si applicano alle liquidazioni effettuate dopo la loro entrata in vigore, secondo la disciplina transitoria del decreto stesso.
  • La fase di trattazione/istruttoria va remunerata anche se nel processo non si è svolta istruzione probatoria, quando la tariffa la considera come fase unitaria e la relativa attività processuale è comunque espletata.
  • Se non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito anche sulla regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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