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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34862/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite origina da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato la rendita catastale di un terreno sul quale era installata una pala eolica, nell'ambito della procedura DOCFA. La società contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, che aveva accolto il ricorso; in appello la CTR Calabria aveva confermato l'annullamento dell'atto, ritenendo la motivazione dell'Ufficio insufficiente perché non esplicitava lo sviluppo logico-matematico del criterio utilizzato, individuato nel costo di costruzione rettificato. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 7 L. n. 212/2000 e 3 L. n. 241/1990, sostenendo che, trattandosi di classamento DOCFA, l'obbligo motivazionale era assolto con la sola indicazione dei dati oggettivi accertati e della classe attribuita, senza necessità di una motivazione analitica ulteriore quando la divergenza rispetto alla rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica dei medesimi fatti.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ritiene fondato il motivo perché, in tema di classamento catastale effettuato mediante procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso è sufficiente con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se l'Ufficio non ha disatteso gli elementi di fatto indicati dal contribuente e la divergenza deriva da una valutazione tecnica del valore economico dei beni; nel caso deciso, invece, i giudici di merito avevano annullato l'atto per difetto di motivazione nonostante la rettifica discendesse solo da una diversa valutazione tecnica degli stessi fatti posti a base della proposta. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 7 L. n. 212/2000

    È richiamato come norma sulla motivazione degli atti impositivi; la Corte ritiene che, nella procedura DOCFA, la motivazione sia soddisfatta anche con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, nei limiti indicati dalla giurisprudenza consolidata.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    È richiamato quale norma generale sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi; la Corte la coordina con la disciplina del classamento DOCFA, escludendo la necessità di una motivazione più analitica quando la rettifica derivi da valutazione tecnica degli stessi fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la disposizione processuale invocata per denunciare violazione di legge in cassazione.

  • art. 2 del D.L. n. 16 del 1993

    È indicato come base normativa della procedura DOCFA di attribuzione della rendita catastale.

  • L. n. 75 del 1993

    È richiamata quale legge di conversione del D.L. n. 16 del 1993, rilevante per la procedura DOCFA.

  • D.M. 19 aprile 1994, n. 701

    È richiamato come disciplina regolamentare della procedura DOCFA.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale effettuato tramite procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso è sufficiente con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non abbia disatteso i fatti dichiarati dal contribuente e la divergenza derivi da una diversa valutazione tecnica.
  • Se la rettifica della rendita catastale si fonda solo su una rivalutazione tecnica dei medesimi elementi indicati nella proposta del contribuente, non è necessaria una motivazione analitica ulteriore sulla metodologia seguita.
  • L'annullamento per difetto di motivazione è illegittimo quando il giudice di merito pretende una spiegazione più articolata nonostante l'atto si inserisca in un procedimento DOCFA e la contestazione dell'Ufficio non riguardi fatti nuovi o diversi.
  • La motivazione dell'avviso deve essere tanto più specifica quanto più l'Ufficio disattenda gli elementi di fatto posti a base della dichiarazione del contribuente, per garantire il diritto di difesa e delimitare l'oggetto del contenzioso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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