Cassazione Civile, Ordinanza n. 18414/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia riguarda un accertamento sintetico IRPEF per l’anno d’imposta 2008, emesso ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, con cui l’Ufficio aveva determinato un reddito complessivo pari a euro 61.987,05. Il contribuente aveva impugnato l’avviso, ma sia la CTP sia la CTR avevano ritenuto generiche e non idonee le allegazioni difensive volte a superare la presunzione redditometrica. In cassazione il contribuente ha dedotto, con unico motivo, l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse considerato una memoria depositata in appello contenente il richiamo a una sopravvenuta disponibilità di euro 400.000,00 di provenienza non reddituale, derivante dal rinnovo di linee di credito bancarie con concessione di un nuovo mutuo; il ricorrente ha anche invocato il giudicato di una precedente sentenza della CTP di Reggio Emilia che avrebbe accertato tale circostanza in relazione ad altra annualità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché il fatto asseritamente trascurato non era decisivo rispetto all’accertamento relativo al 2008: la provvista di euro 400.000,00, anche secondo la stessa prospettazione del ricorrente, sarebbe intervenuta nel 2010, quindi in un momento successivo all’anno d’imposta oggetto del giudizio e privo di incidenza sull’accertamento sintetico contestato. La Corte ha inoltre rilevato che la CTR aveva comunque dato atto del deposito della memoria. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente l’accertamento sintetico del reddito; nel caso concreto l’avviso di accertamento era fondato su tale norma e la contestazione del contribuente mirava a vincere la relativa presunzione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio deducibile è l’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; la Corte ha escluso la decisività del fatto allegato perché riferito a un periodo successivo all’annualità accertata.
richiamato dal ricorrente per sostenere la vincolatività del giudicato esterno; la Corte non lo ha ritenuto rilevante ai fini della decisione, perché il fatto allegato non era comunque decisivo per il 2008.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione, ove ne ricorrano i presupposti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione per omesso esame di un fatto decisivo, il fatto dedotto deve essere realmente decisivo, cioè idoneo, se considerato, a determinare un esito diverso della controversia.
- Un elemento sopravvenuto e temporalmente successivo all’annualità oggetto di accertamento non può incidere sulla legittimità o sulla prova di un reddito riferito a un periodo d’imposta precedente.
- La mera allegazione di documenti o memorie nel merito non basta a fondare il vizio di omesso esame se il fatto prospettato non è pertinente al periodo impositivo controverso.
- Nel processo tributario l’accertamento sintetico può essere contrastato solo con elementi concreti e specifici idonei a superare la presunzione, non con deduzioni generiche o temporalmente inconferenti.
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