Cassazione Civile, Ordinanza n. 35137/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Comune aveva notificato alla Città metropolitana un avviso di accertamento IMU per l'anno 2016. L'ente proprietario aveva contestato l'imposizione sostenendo di avere diritto all'esenzione prevista per gli immobili destinati a compiti istituzionali. In primo grado la pretesa dell'ente era stata accolta; in appello, invece, la CTR aveva accolto il gravame del Comune ritenendo che l'esenzione non spettasse per alcuni immobili perché concessi in uso a terzi o a soggetti senza fine di lucro, e comunque perché il beneficio richiede l'utilizzo diretto e immediato dell'immobile da parte dell'ente proprietario. In cassazione la Città metropolitana ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 9, comma 8, d.lgs. 23/2011 e dell'art. 7 d.lgs. 504/1992, sostenendo che il requisito oggettivo sarebbe integrato anche quando l'immobile è strumentale a funzioni istituzionali dell'ente, pur se utilizzato da terzi nell'ambito di compiti pubblici dell'ente stesso; 2) omessa pronuncia sulla richiesta di applicare anche l'esenzione di cui alla lett. i) dell'art. 7, per immobili utilizzati da soggetti pubblici e destinati ad attività didattiche, culturali, ricreative e sportive; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., deducendo che non sarebbe stata provata l'utilizzazione da parte di terzi degli immobili rimasti tassati e che il Comune non avrebbe prodotto la convenzione richiamata dalla CTR. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per genericità e per mancato confronto con la ratio decidendi, il secondo infondato perché la decisione impugnata conteneva un rigetto implicito della domanda ulteriore, essendo assorbita dalla mancanza del requisito dell'uso diretto, e il terzo infondato poiché l'onere di provare i presupposti dell'esenzione grava sul contribuente e, in ogni caso, il motivo difettava di specificità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della CTR che aveva escluso l'esenzione IMU per gli immobili oggetto di lite perché non adibiti a uso diretto e immediato dell'ente proprietario, ma concessi in uso a terzi o comunque non dimostrati come destinati, in modo diretto, a un compito istituzionale dell'ente. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'esenzione IMU/ICI per gli enti spetta solo quando l'immobile è adibito a un compito istituzionale dell'ente in via diretta e immediata; non basta una destinazione mediata o l'utilizzo da parte di soggetti terzi.
art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011
Richiamato quale norma sull'esenzione IMU degli enti; la Corte ne conferma la lettura in coordinamento con l'art. 7 d.lgs. 504/1992, nel senso dell'uso diretto dell'immobile.
È il parametro per i motivi di violazione di legge dedotti, ma la censura è inammissibile se generica o non confrontata con la ratio decidendi.
L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione contenga un rigetto implicito della domanda ulteriore, assorbita dal rigetto del presupposto logico-giuridico comune.
La prova dei requisiti per fruire dell'esenzione incombe sul contribuente che la invoca, non sull'amministrazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma richiamata quale base dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'esenzione fiscale prevista per gli enti pubblici sugli immobili richiede un utilizzo diretto e immediato del bene da parte dell'ente proprietario per lo svolgimento di un compito istituzionale; l'impiego indiretto, o tramite concessione a terzi, non è sufficiente salvo diversa espressa previsione.
- Quando il giudice d'appello fonda la decisione su un requisito mancante comune a più domande di esenzione, il mancato esame espresso di una domanda ulteriore non integra omessa pronuncia se la domanda è logicamente assorbita dal rigetto del presupposto principale.
- Nei giudizi tributari l'onere di provare i presupposti dell'esenzione incombe sul contribuente che la invoca; la contestazione in cassazione deve inoltre confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, altrimenti è inammissibile.
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