Cassazione Civile, Ordinanza n. 34362/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un comitato organizzatore in liquidazione aveva impugnato un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2008, emesso all'esito di PVC della Guardia di Finanza. Il ricorso introduttivo era stato dichiarato inammissibile dalla CTP per tardività, e la CTR aveva confermato tale decisione. In cassazione il contribuente deduceva, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 145 c.p.c. e dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la notifica dell'avviso di accertamento al legale rappresentante non si fosse perfezionata validamente in data 5 dicembre 2014; da ciò avrebbe dovuto conseguire la tempestività del ricorso proposto il 13 febbraio 2015. Il secondo motivo non è esaminato nel merito perché ritenuto privo di interesse, essendo a monte corretta la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la notifica dell'atto tributario alla persona fisica che rappresenta la persona giuridica è valida, in via alternativa alla notifica presso la sede, purché nell'atto siano indicati qualità e recapiti del rappresentante. Ha inoltre ribadito che la disciplina dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 non esclude tale modalità, che anzi è coerente con la finalità organizzativa della norma. Conseguentemente, essendo corretta la notifica del 5 dicembre 2014, il ricorso introduttivo era tardivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario rende inutile il sindacato sul merito. Il ricorso è stato quindi rigettato e la parte ricorrente condannata alle spese.
Norme richiamate
La notifica alle persone giuridiche può avvenire, in via alternativa a quella presso la sede, direttamente alla persona fisica che le rappresenta, purché siano indicati nell'atto qualità e residenza/domicilio/dimora del rappresentante.
Il termine per proporre ricorso avverso l'atto impositivo decorre dalla valida notificazione dell'avviso di accertamento ed è perentorio, con conseguente tardività del ricorso se proposto oltre il termine.
La disciplina della notificazione degli atti tributari nel comune del domicilio fiscale del contribuente è posta a tutela dell'operatività dell'Ufficio e non esclude la validità di modalità alternative di notifica al legale rappresentante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sono stati ravvisati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, secondo la disciplina richiamata in dispositivo.
Massime di principio
- La notificazione di un avviso di accertamento destinato a una persona giuridica è validamente eseguita anche mediante consegna diretta al suo legale rappresentante, in via alternativa alla notifica presso la sede, quando l'atto rechi l'indicazione della qualità del destinatario e dei suoi recapiti.
- La regola sulla notificazione nel comune del domicilio fiscale del contribuente non ha funzione di garanzia esclusiva del destinatario, ma disciplina organizzativa a favore dell'Amministrazione, che può scegliere anche forme di notificazione più garantiste.
- Se la notificazione dell'atto impositivo è valida, il termine per impugnarlo decorre da tale data e il ricorso proposto oltre il termine è inammissibile.
- Quando il ricorso introduttivo è dichiarato inammissibile per tardività, l'esame dei motivi di merito diventa privo di interesse e non può incidere sulla decisione di rito.
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