Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34362/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un comitato organizzatore in liquidazione aveva impugnato un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2008, emesso all'esito di PVC della Guardia di Finanza. Il ricorso introduttivo era stato dichiarato inammissibile dalla CTP per tardività, e la CTR aveva confermato tale decisione. In cassazione il contribuente deduceva, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 145 c.p.c. e dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la notifica dell'avviso di accertamento al legale rappresentante non si fosse perfezionata validamente in data 5 dicembre 2014; da ciò avrebbe dovuto conseguire la tempestività del ricorso proposto il 13 febbraio 2015. Il secondo motivo non è esaminato nel merito perché ritenuto privo di interesse, essendo a monte corretta la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la notifica dell'atto tributario alla persona fisica che rappresenta la persona giuridica è valida, in via alternativa alla notifica presso la sede, purché nell'atto siano indicati qualità e recapiti del rappresentante. Ha inoltre ribadito che la disciplina dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 non esclude tale modalità, che anzi è coerente con la finalità organizzativa della norma. Conseguentemente, essendo corretta la notifica del 5 dicembre 2014, il ricorso introduttivo era tardivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario rende inutile il sindacato sul merito. Il ricorso è stato quindi rigettato e la parte ricorrente condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 145 c.p.c.

    La notifica alle persone giuridiche può avvenire, in via alternativa a quella presso la sede, direttamente alla persona fisica che le rappresenta, purché siano indicati nell'atto qualità e residenza/domicilio/dimora del rappresentante.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    Il termine per proporre ricorso avverso l'atto impositivo decorre dalla valida notificazione dell'avviso di accertamento ed è perentorio, con conseguente tardività del ricorso se proposto oltre il termine.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    La disciplina della notificazione degli atti tributari nel comune del domicilio fiscale del contribuente è posta a tutela dell'operatività dell'Ufficio e non esclude la validità di modalità alternative di notifica al legale rappresentante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sono stati ravvisati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, secondo la disciplina richiamata in dispositivo.

Massime di principio

  • La notificazione di un avviso di accertamento destinato a una persona giuridica è validamente eseguita anche mediante consegna diretta al suo legale rappresentante, in via alternativa alla notifica presso la sede, quando l'atto rechi l'indicazione della qualità del destinatario e dei suoi recapiti.
  • La regola sulla notificazione nel comune del domicilio fiscale del contribuente non ha funzione di garanzia esclusiva del destinatario, ma disciplina organizzativa a favore dell'Amministrazione, che può scegliere anche forme di notificazione più garantiste.
  • Se la notificazione dell'atto impositivo è valida, il termine per impugnarlo decorre da tale data e il ricorso proposto oltre il termine è inammissibile.
  • Quando il ricorso introduttivo è dichiarato inammissibile per tardività, l'esame dei motivi di merito diventa privo di interesse e non può incidere sulla decisione di rito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.