Cassazione Civile, Ordinanza n. 04154/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un docente, già inserito per anni nelle Graduatorie ad Esaurimento di un ambito territoriale e destinatario nel 2016 di proposta di assunzione a tempo indeterminato con sede provvisoria, non prendeva servizio entro il termine e veniva dichiarato decaduto dalla nomina, con conseguente cancellazione dalla graduatoria. Nel 2022 presentava domanda di reinserimento nelle GAE, respinta dall’Amministrazione per due ragioni: mancato invio con modalità telematica prevista dal decreto ministeriale e, soprattutto, pretesa inapplicabilità del reinserimento a chi fosse decaduto dalla nomina in ruolo. Il docente chiedeva in giudizio l’accertamento del diritto al reinserimento nella GAE per il triennio 2022/2025 e, assumendo di avere sufficiente punteggio, anche all’assunzione a tempo indeterminato. In appello e poi in cassazione sosteneva che la regola del reinserimento prevista per i docenti cancellati per mancata domanda di aggiornamento dovesse applicarsi analogicamente o in via costituzionalmente orientata anche al suo caso, che non si trattava di norma eccezionale ma speciale, che non vi fosse alcun aggiramento della disciplina, che l’Amministrazione avesse già adottato soluzioni analoghe in altri casi e che comunque la cancellazione avrebbe dovuto avvenire solo all’esito positivo del periodo di prova, secondo la disciplina successiva.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il caso del docente decaduto per mancata presa di servizio non sia equiparabile a quello del docente cancellato per omessa domanda di aggiornamento delle graduatorie, fattispecie per la quale l’art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 97/2004 consente espressamente il reinserimento. Ha qualificato quella disciplina come eccezionale e quindi non estensibile oltre i casi previsti, escludendo anche l’analogia per mancanza di eadem ratio: la cancellazione per omessa presentazione della domanda esprime un disinteresse alla permanenza in graduatoria, mentre la decadenza per mancata assunzione del servizio tutela anche l’interesse pubblico alla rapida copertura del posto e gli interessi degli altri aspiranti. Ha inoltre ritenuto inammissibili o comunque infondate le censure fondate su asserite prassi amministrative e sull’art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 59/2017, perché norma successiva, non vigente al momento dei fatti e comunque attinente alla disciplina della cancellazione all’esito positivo del periodo di prova, non al diritto al reinserimento contestato in causa. Spese compensate per novità della questione; dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
artt. 12 e 14 preleggi
richiamati per sostenere un’interpretazione analogica o letterale della disciplina sul reinserimento; la Corte esclude l’analogia per difetto di eadem ratio e il travalicamento del caso eccezionale
D.M. n. 60/2022
richiamato dal ricorrente e dall’Amministrazione per la disciplina delle modalità di presentazione della domanda
art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 97/2004 conv. in L. n. 143/2004
"A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione"
norma eccezionale, applicabile al reinserimento dei docenti cancellati per mancata domanda di aggiornamento; non estensibile al docente decaduto per mancata presa di servizio
art. 13, comma 5, d.lgs. n. 59/2017
"In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento"
ritenuto non pertinente perché successivo ai fatti, relativo a una diversa disciplina di accesso al ruolo e comunque non attinente al preteso diritto al reinserimento
art. 3 Cost.
invocato dal ricorrente nel quadro delle censure di legittimità costituzionale/interpretativa
art. 57 Cost.
invocato dal ricorrente
art. 97 Cost.
richiamato dalla Corte per affermare l’interesse pubblico alla rapida ed efficiente copertura del posto e la discrezionalità della P.A. nella valutazione della presa di servizio
art. 101 Cost.
invocato dal ricorrente
art. 401, comma 8, d.lgs. n. 297/1994
"La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita"
richiamato come base della cancellazione dalla graduatoria conseguente alla rinuncia/mancata assunzione in ruolo
art. 436, comma 2, d.lgs. n. 297/1994
richiamato come disposizione reiterativa della decadenza dalla graduatoria in caso di mancata presa di servizio
art. 436, comma 4, d.lgs. n. 297/1994
richiamato per affermare che la decadenza dalla nomina consegue alla mancata assunzione del servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito
art. 399, comma 3-bis, d.lgs. n. 297/1994
"L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria..."
richiamato solo per escluderne l’applicabilità ratione temporis, poiché introdotto nel 2019 e non vigente al momento della cancellazione del ricorrente
art. 5, comma 20, lett. a), d.l. n. 44/2023 conv. in L. n. 7/2023
richiamato per la modifica successiva della disciplina della cancellazione dalle graduatorie
art. 1, comma 17-octies, d.l. n. 126/2019 conv. in L. n. 159/2019
richiamato come fonte dell’introduzione del comma 3-bis dell’art. 399 d.lgs. n. 297/1994
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- La disposizione che consente il reinserimento nella graduatoria del docente cancellato per mancata presentazione della domanda di aggiornamento ha natura eccezionale e non può essere estesa a fattispecie diverse da quelle espressamente previste.
- Il reinserimento in una graduatoria chiusa non è ammissibile per via analogica se manca una piena identità di ratio con la fattispecie tipizzata dal legislatore.
- La cancellazione dalla graduatoria per mancata presa di servizio dopo la nomina in ruolo non è equiparabile alla cancellazione per omissione della domanda di aggiornamento: nel primo caso rileva anche l’interesse pubblico alla rapida copertura del posto e alla corretta gestione del reclutamento.
- Quando una censura investe la legittimità del provvedimento di cancellazione o decadenza, essa non può essere convertita in un diverso diritto al reinserimento se quest’ultimo costituisce l’unico oggetto del giudizio.
- La sopravvenienza di una disciplina successiva sulla cancellazione dopo il periodo di prova non incide su una precedente decadenza già perfezionatasi, né fonda un diritto al reinserimento in assenza di espressa previsione normativa.
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