Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31514/2024 del 08/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dall'azione promossa da un'azienda sanitaria nei confronti di un medico convenzionato, deducendo che egli, in violazione degli obblighi derivanti dalla convenzione e dalla disciplina applicabile, aveva effettuato prescrizioni di farmaci rimborsabili dal servizio sanitario nazionale in misura eccedente rispetto alle condizioni e limitazioni previste. Il medico ha impugnato la sentenza d'appello con sette motivi: ha contestato la giurisdizione del giudice ordinario sostenendo che la domanda fosse in realtà una pretesa di danno erariale riservata alla Corte dei conti; ha negato la legittimazione dell'azienda ad agire in proprio, assumendo che questa avesse operato come sostituto processuale del SSN; ha contestato la fonte negoziale dell'obbligo richiamando accordo collettivo e d.P.R. senza che fossero stati ritualmente indicati come fondamento della domanda; ha dedotto l'erronea applicazione della prescrizione, sostenendo che dovesse valere il termine quinquennale della responsabilità erariale e che la decorrenza dovesse partire da controlli anteriori; ha contestato la quantificazione del danno per non avere la Corte considerato il ritardo nella contestazione e la mancata formazione professionale; ha infine denunciato carenza di prova sia sul titolo contrattuale sia sull'entità del danno liquidato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla giurisdizione, sulla qualificazione della domanda, sulla prescrizione e sulla quantificazione del danno, e ha dichiarato inammissibili quelli relativi alla legittimazione ad agire, alla fonte negoziale dell'obbligo e alla carenza probatoria. Ha affermato che l'azione proposta dall'azienda sanitaria era un'azione risarcitoria da inadempimento contrattuale, autonoma e distinta dall'azione di responsabilità erariale davanti alla Corte dei conti; che il termine di prescrizione era decennale e decorreva, in ogni caso, dal momento in cui si era conclusa la procedura interna di contestazione prevista dall'accordo collettivo; che le ulteriori censure miravano in realtà a una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 1, 3, 5, c.p.c.

    Le doglianze formulate in modo promiscuo e senza specifica deduzione del vizio risultano inammissibili o infondate; il n. 5 consente solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non una rivalutazione del merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve essere dedotta in modo specifico e con puntuale richiamo del contenuto della domanda avversaria; altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 81 c.p.c.

    È stata evocata dal ricorrente per negare la legittimazione ad agire dell'azienda sanitaria, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 1374 c.c.

    Il contenuto del rapporto di convenzione è integrato dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicabile.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere; nel caso concreto ciò avviene solo dopo la conclusione della procedura interna di contestazione prevista dal rapporto convenzionale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la carenza probatoria; la Corte ha respinto la censura perché diretta sostanzialmente a contestare l'apprezzamento delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non può essere invocata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, ma solo nei limiti propri del vizio processuale dedotto.

  • art. 116 c.p.c.

    Non consente di censurare in cassazione il mero diverso apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato per contestare il contenuto della domanda introduttiva; la censura è stata ritenuta priva di specificità.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla fonte negoziale dell'obbligo, senza però un effettivo sviluppo argomentativo idoneo.

  • art. 1, comma 4, legge n. 323/1996

    Imposta che le prescrizioni di farmaci rimborsabili siano conformi alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco.

  • art. 1, comma 2, legge n. 20/1994

    La Corte esclude la sua applicazione al caso concreto perché l'azione non è di responsabilità erariale ma civile contrattuale.

  • art. 15-bis dell'accordo collettivo allegato al d.P.R. n. 270/2000

    Prevede una preventiva procedura di contestazione e garanzia per il medico, vincolante per l'azienda sanitaria, rilevante anche ai fini della decorrenza della prescrizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione camerale del ricorso in sede di legittimità.

Massime di principio

  • L'azione risarcitoria proposta da una pubblica amministrazione davanti al giudice ordinario per il recupero del danno derivante dall'inadempimento di un soggetto convenzionato è autonoma e distinta dall'azione di responsabilità erariale davanti alla Corte dei conti, anche se i fatti materiali coincidono.
  • La qualificazione della domanda dipende dai fatti allegati nell'atto introduttivo: se sono dedotti rapporto contrattuale, obblighi convenzionali e loro violazione, la domanda può essere correttamente sussunta nell'inadempimento contrattuale senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • La decorrenza della prescrizione va individuata ex art. 2935 c.c. dal momento in cui il diritto può essere effettivamente esercitato; se il rapporto prevede una preventiva procedura obbligatoria di contestazione e difesa, il termine non può iniziare prima della conclusione di tale fase.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito attraverso censure formalmente costruite come violazioni di legge o omesso esame di fatti decisivi: il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o la pretesa insufficienza della motivazione.
  • Le doglianze sulla prova e sulla quantificazione del danno devono confrontarsi con l'accertamento di merito e con il principio di specificità dei motivi; la mera contestazione dell'esito probatorio non integra di per sé un vizio denunciabile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.