Ordinanza n. 14736/2026 - Roma, Sezione 3B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie definitive, elenchi degli idonei e atti connessi delle procedure concorsuali PNRR 3 per le classi di concorso AM2B e AS2B nel Lazio, nonché atti preparatori e conseguenti alle immissioni in ruolo
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti di formazione delle graduatorie e degli elenchi degli idonei relativi alle classi di concorso AM2B e AS2B, contestando l’attribuzione del punteggio previsto dal punto B.4.1 dell’Allegato B al D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 a candidati che avrebbero superato precedenti concorsi ordinari relativi a classi di concorso o gradi di istruzione diversi da quelli oggetto della procedura. Secondo la ricorrente, il requisito del “medesimo specifico posto” avrebbe dovuto riferirsi alla medesima classe di concorso e al medesimo grado di istruzione. Sono stati inoltre dedotti profili di illegittimità concernenti la mancata trasparenza e verificabilità delle griglie e delle schede di valutazione dei titoli, per la presenza di dati incompleti, errori materiali, sigle, annotazioni e notazioni non intellegibili. È stata contestata anche l’interpretazione adottata dalla commissione giudicatrice, nonché l’illegittimità degli atti successivi fondati sulle graduatorie, comprese le operazioni di immissione in ruolo.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso né la domanda cautelare. Ha ritenuto che la controversia riguardasse una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e fosse pertanto soggetta al rito previsto dall’art. 12-bis del D.L. n. 68/2022, convertito dalla L. n. 108/2022. Di conseguenza, ha disposto la conversione del rito e ha fissato la prosecuzione della fase cautelare alla camera di consiglio del 25 novembre 2026. Il Collegio ha rilevato che sono parti necessarie la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR, ordinando alla ricorrente di notificare loro il ricorso entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e di depositare la prova della notifica nei successivi cinque giorni. È stata inoltre autorizzata l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell’amministrazione, secondo le modalità indicate nell’ordinanza n. 836 del 2019 del TAR Lazio. Il giudice ha precisato che entrambi i termini sono perentori e che il loro mancato rispetto comporta l’improcedibilità del ricorso. La decisione sulla cautelare è stata quindi rinviata, con riserva di eventuale definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata.
Norme richiamate
art. 12-bis D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2022
La disposizione è stata ritenuta applicabile alle controversie relative a procedure amministrative concernenti interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR; il giudice ha conseguentemente disposto la conversione del rito e applicato le regole speciali sul contraddittorio e sui termini.
art. 49 c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento del potere di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle amministrazioni e dei controinteressati necessari.
art. 2, comma 1, D.L. n. 45/2025
La disposizione è menzionata nell’individuazione degli elenchi degli idonei oggetto di impugnazione, senza che l’ordinanza ne svolga un’interpretazione.
D.M. 26 ottobre 2023, n. 205, Allegato B, punto B.4.1
La previsione costituisce il parametro sostanziale della contestazione relativa all’attribuzione del punteggio per il superamento di precedenti concorsi; la sua interpretazione non è stata ancora esaminata nel merito.
art. 400, comma 14, d.lgs. n. 297/1994
È indicato dalla ricorrente quale disciplina primaria che delimiterebbe la nozione di specifico posto; l’ordinanza non decide la questione interpretativa.
Massime di principio
- Quando una controversia amministrativa riguarda una procedura relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR, il giudice deve applicare il rito speciale previsto dall’art. 12-bis del D.L. n. 68/2022, disponendo, se necessario, la conversione del rito.
- Nel giudizio soggetto all’art. 12-bis del D.L. n. 68/2022 sono parti necessarie anche le amministrazioni specificamente individuate dalla disposizione, sicché il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
- Quando il numero dei controinteressati è elevato, l’integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami secondo le modalità stabilite dal giudice.
- I termini assegnati per la notificazione e per il deposito della prova dell’avvenuta notificazione nell’ambito dell’integrazione del contraddittorio sono perentori; il loro mancato rispetto comporta l’improcedibilità del ricorso.
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