Ordinanza n. 1833/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di merito e successivi atti della procedura concorsuale per il posto di sostegno nella scuola secondaria di primo grado, nella parte in cui non è stato attribuito alla ricorrente il punteggio aggiuntivo per titoli, nonché gli atti successivi di rettifica, scorrimento, assegnazione delle province e avvio delle nomine
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito della procedura concorsuale per titoli ed esami relativa alla classe di concorso ADMM, sostenendo che non le fossero stati attribuiti ulteriori 12,50 punti previsti dal punto A.2.2 dell’Allegato B al D.M. n. 205/2023. Ha dedotto l’illegittimità della valutazione dei titoli, della graduatoria e degli atti successivi, compresi i provvedimenti di rettifica, lo scorrimento della graduatoria, l’assegnazione delle province e l’avvio della procedura informatizzata per le nomine in ruolo. Con motivi aggiunti del 5 settembre 2026 ha esteso l’impugnazione agli atti sopravvenuti della sequenza procedimentale, qualificandoli come consequenziali rispetto alla graduatoria impugnata. Nel giudizio è stata proposta anche istanza cautelare. Il testo dell’ordinanza non espone una valutazione di merito sui motivi relativi all’attribuzione dei 12,50 punti.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità della graduatoria né ha definito le istanze cautelari. Ha rilevato che, rispetto ai motivi aggiunti del 5 settembre 2026, non erano ancora decorsi i termini previsti dall’art. 55, comma 5, c.p.a. per la trattazione dell’istanza cautelare, termini posti anche a tutela dell’ordinato svolgimento dell’attività giurisdizionale. Poiché gli atti oggetto dei motivi aggiunti sono consequenziali rispetto alla graduatoria già impugnata, il Collegio ha ritenuto necessaria la trattazione contestuale di tutte le istanze cautelari e ha rinviato la discussione alla camera di consiglio del 15 ottobre 2026. Nelle more, ha disposto che l’Amministrazione depositi entro 15 giorni una relazione aggiornata sullo stato della procedura, sul punteggio attribuito alla ricorrente, sulla sua posizione in graduatoria anche dopo eventuali scorrimenti e sui titoli di preferenza eventualmente riconosciuti. Ha inoltre disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eventuali controinteressati, individuati nei soggetti inclusi nell’elenco dei vincitori, mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale dell’Amministrazione. La pubblicazione deve essere effettuata entro 5 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e la prova degli adempimenti deve essere depositata entro i successivi 10 giorni. L’ordinanza non contiene una decisione favorevole o sfavorevole sulla domanda di annullamento.
Norme richiamate
art. 55, comma 5, c.p.a.
termini previsti dall’art. 55, co. 5 c.p.a. per la trattazione dell’istanza cautelare
Il rispetto dei termini per la trattazione dell’istanza cautelare è necessario anche per garantire l’ordinato lavoro del giudice; quando sopravvengono motivi aggiunti relativi ad atti consequenziali, la trattazione cautelare deve essere organizzata in modo da consentire l’esame contestuale delle impugnazioni connesse.
art. 49 c.p.a.
La disposizione è richiamata implicitamente attraverso l’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eventuali controinteressati mediante pubblici proclami.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio cautelare, vengono proposti motivi aggiunti contro atti sopravvenuti e consequenziali rispetto all’atto originariamente impugnato, la trattazione delle istanze cautelari può essere rinviata per consentire il rispetto dei termini processuali e l’esame contestuale dell’intera sequenza procedimentale.
- La necessità di acquisire informazioni aggiornate sullo stato di una procedura concorsuale, sul punteggio del ricorrente, sulla posizione in graduatoria e sugli eventuali scorrimenti giustifica un ordine istruttorio rivolto all’Amministrazione, senza anticipare la decisione sulla fondatezza della domanda di annullamento.
- Quando il ricorso incide sulla posizione di una pluralità di vincitori di una procedura concorsuale, individuabili attraverso la graduatoria, il contraddittorio può essere integrato mediante notificazione per pubblici proclami secondo modalità idonee a rendere conoscibili l’autorità giudiziaria, il ricorso, gli atti impugnati, i motivi e le modalità di partecipazione al giudizio.
- L’ordine di pubblicare sul sito istituzionale il ricorso, i motivi aggiunti e l’ordinanza, mantenendo online la documentazione sino alla sentenza definitiva di primo grado e rilasciando un’attestazione della pubblicazione, costituisce modalità concreta di esecuzione della notificazione per pubblici proclami.
Come è indicizzato
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