Ordinanza n. 1834/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di merito e successivi atti di rettifica, scorrimento, assegnazione delle province e avvio delle operazioni di nomina relativi al concorso per docenti di sostegno nella scuola secondaria di primo grado
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito della procedura concorsuale per titoli ed esami, classe di concorso ADMM, sostenendo che non le fossero stati attribuiti ulteriori 12,50 punti previsti dal punto A.2.2 dell’Allegato B al D.M. n. 205/2023. Ha dedotto l’illegittimità della valutazione dei titoli e, per illegittimità derivata, degli atti successivi della procedura, inclusi i provvedimenti di approvazione e rettifica della graduatoria, l’integrazione della graduatoria per scorrimento, l’assegnazione delle province e l’avvio delle operazioni informatizzate di nomina in ruolo. Con motivi aggiunti del 4 settembre 2026 ha impugnato anche gli atti sopravvenuti di assegnazione dei candidati vincitori alle sedi di servizio. La ricorrente ha proposto istanze cautelari rispetto all’intera sequenza procedimentale.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità della mancata attribuzione dei 12,50 punti né le istanze cautelari. Ha rilevato che, rispetto ai motivi aggiunti del 4 settembre 2026, non era ancora decorso il termine previsto dall’art. 55, comma 5, c.p.a. per la trattazione dell’istanza cautelare. Poiché gli atti sopravvenuti di assegnazione delle sedi sono consequenziali agli atti già impugnati e la stessa ricorrente ha prospettato il rapporto di consequenzialità tra l’intera sequenza procedimentale, il TAR ha ritenuto imprescindibile la trattazione contestuale di tutte le istanze cautelari. Ha quindi rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 15 ottobre 2026. Nelle more ha disposto l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, di una relazione aggiornata sullo stato della procedura, sul punteggio attribuito alla ricorrente, sulla sua posizione in graduatoria, sugli eventuali scorrimenti e sui titoli di preferenza. Ha inoltre disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eventuali controinteressati, individuati nei soggetti inclusi nell’elenco dei vincitori, mediante notificazione per pubblici proclami secondo le modalità e i termini indicati in motivazione.
Norme richiamate
art. 55, comma 5, c.p.a.
non decorsi i termini previsti dall’art. 55, co. 5 c.p.a. per la trattazione dell’istanza cautelare
Il termine per la trattazione dell’istanza cautelare, riferito anche agli atti impugnati con motivi aggiunti, deve essere rispettato; la sua mancata decorrenza impedisce la decisione cautelare immediata.
punto A.2.2 dell’Allegato B al D.M. 26 ottobre 2023, n. 205
È la disposizione invocata dalla ricorrente quale fonte del diritto all’attribuzione di ulteriori punti per i titoli posseduti; l’ordinanza non ne definisce però l’interpretazione né la fondatezza dell’applicazione al caso concreto.
art. 99 c.p.a.
Massime di principio
- Quando un ricorso per motivi aggiunti impugna atti sopravvenuti consequenziali agli atti già gravati, la trattazione delle relative istanze cautelari deve rispettare il termine previsto dall’art. 55, comma 5, c.p.a.; il giudice può rinviare la decisione cautelare per assicurare il rispetto del termine e una trattazione ordinata.
- La consequenzialità tra gli atti di una medesima procedura amministrativa può rendere necessaria la trattazione contestuale delle istanze cautelari riferite agli atti originari e a quelli sopravvenuti, evitando decisioni cautelari frammentarie.
- Quando la decisione cautelare dipende dall’assetto aggiornato di una procedura concorsuale, il giudice può ordinare all’amministrazione il deposito di una relazione sull’evoluzione procedimentale, sui punteggi, sulla posizione in graduatoria, sugli scorrimenti e sui titoli di preferenza.
- Nel giudizio amministrativo avente a oggetto una graduatoria concorsuale, qualora siano individuabili potenziali controinteressati nella generalità dei vincitori, il giudice può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, prescrivendo la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del ricorso, degli atti impugnati, dei motivi e delle informazioni essenziali sul processo.
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