Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1179/2026 - Lecce, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600811

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico e provvedimento della Motorizzazione civile che disponeva la revisione della patente mediante nuovo esame di idoneità psico-fisica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto della Direzione Generale Territoriale del Sud del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che aveva rigettato il ricorso gerarchico contro il provvedimento dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di Taranto, con cui era stata disposta la revisione della patente di guida categoria B mediante nuovo esame di idoneità psico-fisica. Il TAR ha rilevato preliminarmente che il ricorso era stato notificato al Ministero presso la sede reale dell'amministrazione, mediante PEC inviata all'indirizzo di un'articolazione periferica, anziché presso la competente Avvocatura dello Stato, come previsto per le amministrazioni statali soggette al patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato. Il Ministero non si è costituito in giudizio e, pertanto, non si è verificata la sanatoria della nullità della notificazione per spontanea costituzione.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito le censure rivolte contro la revisione della patente e il rigetto del ricorso gerarchico. Ha ordinato alla ricorrente di rinnovare la notificazione del ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso la competente Avvocatura dello Stato entro il termine perentorio di 7 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, con deposito della prova della notificazione entro il successivo termine perentorio di 10 giorni. Il TAR ha precisato che, alla luce dell'art. 44, comma 4, c.p.a., come riformulato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 148 del 2021, il rinnovo della notificazione nulla deve essere autorizzato senza accertare se l'errore sia imputabile o meno al notificante, così da preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda ed evitare le preclusioni derivanti dalla scadenza dei termini decadenziali. In mancanza di tempestivo rinnovo e deposito della relativa prova, il ricorso sarà dichiarato improcedibile. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 4 novembre 2026 e non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, in ragione del carattere interlocutorio dell'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente

    La notificazione degli atti introduttivi del giudizio nei confronti di un'amministrazione statale soggetta al patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato deve essere effettuata presso la competente Avvocatura dello Stato, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    La notificazione nulla può essere rinnovata su ordine del giudice senza che sia necessario accertare l'imputabilità dell'errore al notificante; il rinnovo è funzionale a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda ed evitare le preclusioni derivanti dalla scadenza dei termini decadenziali.

  • sentenza Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021

    Ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 44, comma 4, c.p.a. nella parte in cui subordinava la rinnovazione della notificazione nulla alla non imputabilità della causa dell'esito negativo al notificante.

Massime di principio

  • La notificazione del ricorso introduttivo contro un'amministrazione statale soggetta al patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato deve essere eseguita presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente per il distretto dell'autorità giudiziaria adita; la notificazione presso la sede reale dell'amministrazione o presso una sua articolazione periferica è nulla.
  • In presenza di una notificazione nulla del ricorso e della mancata costituzione dell'amministrazione intimata, il giudice deve ordinare il rinnovo della notificazione ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., senza svolgere un accertamento sull'imputabilità dell'errore al notificante.
  • Il rinnovo della notificazione nulla disposto ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a. è finalizzato a conservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda, anche quando la nullità sia riconducibile a una condotta imputabile al notificante.
  • L'omesso rinnovo della notificazione entro il termine perentorio assegnato dal giudice, oppure il mancato deposito tempestivo della prova del rinnovo, comporta l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.