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Ordinanza

Ordinanza n. 1836/2026 - Torino, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito e successivi atti della procedura concorsuale per la classe di concorso ADMM, nella parte in cui non sono stati attribuiti al ricorrente 12,50 punti per titoli, nonché i conseguenti atti di rettifica, scorrimento, assegnazione delle province e avvio delle nomine in ruolo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami relativo alla classe ADMM, sostenendo che non gli fossero stati attribuiti ulteriori 12,50 punti previsti dal punto A.2.2 dell’Allegato B al D.M. n. 205/2023. Ha quindi contestato, anche con motivi aggiunti, la valutazione dei titoli, il decreto di approvazione della graduatoria, i successivi decreti di rettifica e integrazione per scorrimento, nonché gli atti di assegnazione delle province e di avvio della procedura informatizzata per le nomine in ruolo, deducendone l’illegittimità derivata dalla graduatoria impugnata. Con i motivi aggiunti del 5 settembre 2026 ha esteso l’impugnazione agli atti di assegnazione dei candidati vincitori alle sedi di servizio. Il testo dell’ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di censura oltre alla contestazione del mancato riconoscimento del punteggio.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito né ha definito le istanze cautelari. Ha rilevato che, rispetto ai motivi aggiunti depositati il 5 settembre 2026, non era ancora decorso il termine previsto dall’art. 55, comma 5, c.p.a. per la trattazione dell’istanza cautelare. Tuttavia, poiché gli atti aggiunti sono consequenziali rispetto alla graduatoria già impugnata e la stessa parte ricorrente ha rappresentato l’unitarietà della sequenza procedimentale, il Collegio ha ritenuto imprescindibile una trattazione contestuale delle istanze cautelari. La camera di consiglio è stata quindi rinviata al 15 ottobre 2026. Nelle more, il TAR ha disposto che l’Amministrazione depositi entro 15 giorni una relazione aggiornata sullo stato della procedura, sul punteggio attribuito al ricorrente, sulla posizione in graduatoria anche dopo eventuali scorrimenti e sui titoli di preferenza riconosciuti. Ha inoltre ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eventuali controinteressati, individuati nei soggetti inclusi nell’elenco dei vincitori, mediante notificazione per pubblici proclami, da effettuarsi entro 5 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova entro i successivi 10 giorni.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 5, c.p.a.

    Il termine previsto per la trattazione dell’istanza cautelare tutela anche l’ordinato lavoro del giudice; quando motivi aggiunti introducono ulteriori impugnazioni cautelari e il termine non è decorso, la trattazione deve essere differita.

  • Allegato B, punto A.2.2, al D.M. 26 ottobre 2023, n. 205

    È la disposizione invocata dal ricorrente quale fondamento del diritto all’attribuzione di ulteriori 12,50 punti per titoli; l’ordinanza non ne esamina ancora l’applicazione nel merito.

Massime di principio

  • Quando i motivi aggiunti impugnano atti consequenziali rispetto a quelli già contestati e introducono una domanda cautelare per la quale non è ancora decorso il termine previsto dall’art. 55, comma 5, c.p.a., la trattazione cautelare può essere rinviata per consentire l’esame contestuale dell’intera sequenza procedimentale.
  • La consequenzialità tra gli atti di una procedura concorsuale può rendere necessaria la trattazione unitaria delle istanze cautelari proposte contro la graduatoria e contro gli atti successivi di scorrimento, assegnazione e nomina.
  • In presenza di una controversia concorsuale suscettibile di incidere sulla posizione di tutti i vincitori della graduatoria, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, individuando genericamente i controinteressati nella categoria dei soggetti inclusi nella graduatoria dei vincitori.
  • Ai fini della decisione cautelare, il giudice può ordinare all’amministrazione il deposito di una relazione aggiornata sullo stato della procedura, sul punteggio del ricorrente, sulla posizione in graduatoria, sugli eventuali scorrimenti e sui titoli di preferenza riconosciuti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela cautelareIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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