Ordinanza n. 1835/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per la classe ADMM, unitamente agli atti successivi di assegnazione della provincia e della sede di servizio e agli atti di rettifica e scorrimento della graduatoria
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito della procedura concorsuale per titoli ed esami relativa alla classe di concorso ADMM, sostenendo che le fosse illegittimamente negata l'attribuzione di ulteriori 12,50 punti previsti dal punto A.2.2 dell'Allegato B al D.M. 26 ottobre 2023, n. 205. Ha dedotto che la mancata attribuzione del punteggio determinasse una posizione deteriore in graduatoria e, per illegittimità derivata, l'illegittimità degli atti successivi di assegnazione delle province e delle sedi. Con motivi aggiunti ha contestato, in particolare, l'assegnazione dell'Istituto Comprensivo Cairoli di Torino a una controinteressata, sostenendo che tale sede le sarebbe spettata qualora le fossero stati riconosciuti i 12,50 punti. Con ulteriori motivi aggiunti ha impugnato gli atti di valutazione dei titoli, di approvazione e rettifica della graduatoria, di scorrimento e di avvio delle procedure informatizzate per le nomine in ruolo, chiedendo anche la sospensione cautelare degli atti di assegnazione della sede.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né ha esaminato definitivamente la fondatezza della pretesa all'attribuzione dei 12,50 punti. Ha rilevato che, rispetto ai motivi aggiunti depositati il 27 agosto e il 4 settembre 2026, non erano ancora decorsi i termini previsti dall'art. 55, comma 5, c.p.a. per la trattazione dell'istanza cautelare. Ha ritenuto tuttavia necessaria la trattazione contestuale delle istanze cautelari, poiché tutti gli atti impugnati sono collegati da un rapporto di consequenzialità e la stessa ricorrente li ha prospettati come sviluppi della graduatoria principale. Il TAR ha quindi rinviato la trattazione cautelare alla camera di consiglio del 15 ottobre 2026. Nelle more ha disposto che l'amministrazione depositi, entro 15 giorni, una relazione aggiornata sullo stato della procedura, sul punteggio attribuito alla ricorrente, sulla sua posizione in graduatoria anche a seguito degli eventuali scorrimenti e sugli eventuali titoli di preferenza. Ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eventuali controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami, stabilendo modalità e termini per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione e per il deposito della prova degli adempimenti. La questione relativa all'ammissibilità del ricorso introduttivo è stata espressamente lasciata impregiudicata.
Norme richiamate
art. 55, comma 5, c.p.a.
Il termine per la trattazione dell'istanza cautelare deve essere rispettato; quando più impugnazioni cautelari riguardano atti tra loro consequenziali, la trattazione può essere rinviata per consentirne l'esame contestuale.
art. 56 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della domanda cautelare monocratica proposta dalla ricorrente; l'ordinanza non decide tale domanda nel merito.
D.M. 26 ottobre 2023, n. 205, Allegato B, punto A.2.2
È la disposizione invocata dalla ricorrente quale base per la richiesta di attribuzione di ulteriori 12,50 punti nella valutazione dei titoli concorsuali.
Massime di principio
- Quando nel medesimo giudizio sono impugnati, con ricorso principale e motivi aggiunti, atti successivi tra loro consequenziali, le relative istanze cautelari devono essere trattate contestualmente, ove ciò sia necessario per una valutazione unitaria della sequenza procedimentale.
- Il mancato decorso del termine previsto dall'art. 55, comma 5, c.p.a. per la trattazione dell'istanza cautelare giustifica il rinvio della camera di consiglio, anche per garantire l'ordinato svolgimento dell'attività giurisdizionale e il pieno contraddittorio.
- Quando l'esito del giudizio può incidere sulla posizione di una pluralità di soggetti inclusi in una graduatoria concorsuale, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati genericamente individuati.
- In presenza di una controversia concernente una procedura concorsuale ancora in corso o interessata da scorrimenti e assegnazioni successive, il giudice può disporre l'acquisizione di una relazione aggiornata dell'amministrazione sul punteggio, sulla posizione in graduatoria e sugli sviluppi procedimentali rilevanti per la decisione cautelare.
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