Ordinanza n. 1831/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento dell’ordinanza di diffida prot. n. -OMISSIS-, adottata dal Dirigente dell’Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Biella, notificata a mezzo PEC in pari data, ai sensi dell’art. 244, comma 2, del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, con cui è stato ingiunto alla società ricorrente di attuare, per il sito della concessione mineraria “-OMISSIS-”, le procedure di bonifica di cui alla Parte Quarta, Titolo V, del D.Lgs. 152/2006 e di presentare, entro 120 giorni dalla ricezione del provvedimento, il piano di caratterizzazione ex art. 242 del medesimo decreto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza provinciale di diffida adottata ai sensi dell’art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006, recante l’ordine di attuare le procedure di bonifica di un sito minerario e di presentare il piano di caratterizzazione
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza di diffida con cui la Provincia di Biella le ha ingiunto, con riferimento al sito della concessione mineraria, di attuare le procedure di bonifica previste dalla Parte Quarta, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 e di presentare entro 120 giorni il piano di caratterizzazione previsto dall’art. 242 del medesimo decreto. Nel corso della fase cautelare la ricorrente ha inoltre chiesto l’acquisizione e l’ostensione di documentazione istruttoria non prodotta dall’Amministrazione, dichiarando che permaneva l’interesse alla relativa conoscenza. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente esposti gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti contro l’atto impugnato.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza istruttoria nei limiti indicati in motivazione, ordinando alle Amministrazioni intimate, ciascuna per quanto di competenza, di rendere disponibile alla ricorrente e depositare in giudizio la documentazione richiesta entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza. Ha invece respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora poiché il pregiudizio allegato dalla ricorrente era di natura prettamente economica e, come tale, suscettibile di integrale ristoro. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L’ordinanza dispone inoltre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006
Costituisce la base normativa dell’ordinanza provinciale di diffida impugnata, con la quale è stato imposto l’avvio delle procedure di bonifica.
Prevede il piano di caratterizzazione che la società è stata ingiunta a presentare entro il termine assegnato.
Parte Quarta, Titolo V, d.lgs. 152/2006
Disciplina le procedure di bonifica richiamate nell’ordine provinciale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il periculum in mora non sussiste quando il pregiudizio allegato consiste esclusivamente in un danno economico suscettibile di ristoro, salvo che siano rappresentate ulteriori conseguenze non adeguatamente riparabili per equivalente.
- Il giudice amministrativo può accogliere un’istanza istruttoria e ordinare alle amministrazioni intimate di ostendere e depositare la documentazione rilevante per il giudizio entro un termine fissato nell’ordinanza, anche quando la domanda cautelare viene respinta.
- La richiesta istruttoria permane procedibile quando la parte ricorrente dichiara espressamente, nella memoria depositata per la camera di consiglio, il proprio interesse alla conoscenza della documentazione non prodotta dall’amministrazione.
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