Cassazione Civile, Sentenza n. 2783/2024 del 30/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Le società impugnavano la sentenza della CTR Lazio che aveva confermato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo all'affitto di un ramo d'azienda, ritenendo applicabile l'art. 35, comma 10‑quater, d.l. 4 luglio 2006 n. 223 perché il valore dei fabbricati superava il 50% del valore complessivo dell'azienda. Le ricorrenti deducevano, tra l'altro, errata applicazione della norma, carenza e difetto di motivazione (mancata valutazione dell'immobile e mancata indicazione dei valori nell'avviso), violazione dell'art.1306 c.c. in relazione al giudicato favorevole al notaio rogante e nullità del procedimento per mancata riunione dei ricorsi dei condebitori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art.384 c.p.c., ha accolto l'originario ricorso delle società. Ha ritenuto estendibili nei loro confronti gli effetti favorevoli del giudicato già formato a favore del notaio, in base al secondo comma dell'art.1306 cod. civ., perché la decisione favorevole al notaio era fondata su ragioni oggettive comuni ai coobbligati (l'omessa prova da parte dell'Agenzia e l'erronea valorizzazione del valore dell'immobile). La Corte ha quindi annullato l'imposizione, ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore delle ricorrenti (liquidate in Euro 2.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e accessori).
Norme richiamate
art. 35, comma 10‑quater, d.l. 4 luglio 2006, n. 223
La norma disciplina l'applicazione di determinate disposizioni in materia di imposte indirette per la locazione di fabbricati; la CTR l'aveva applicata ritenendo che il valore dei fabbricati superasse il 50% del valore aziendale, ma la Cassazione ha escluso l'operatività dell'imposizione alla luce del giudicato favorevole al notaio e della mancata prova dell'Agenzia circa il valore dell'immobile.
Tariffa, parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, comma 1, lett. a‑bis
Riferimento normativo per la determinazione dell'imposta di registro che la CTR aveva ritenuto applicabile; la Corte ha comunque annullato l'applicazione per mancanza di prova sul valore immobiliare.
Richiamato in tema di solidarietà tributaria tra debitori ai fini della registrazione; la Corte ha confermato che, in presenza di solidarietà, l'effetto favorevole di un giudicato può estendersi ai coobbligati se fondato su ragioni oggettive comuni.
Applicato nel secondo comma: la Corte ha ritenuto che la sentenza favorevole al notaio, non fondata su ragioni personali ma su elementi oggettivi comuni (omessa prova dell'Agenzia e errata valorizzazione dell'immobile), potesse essere opposta anche dai coobbligati in solido (le società ricorrenti).
Richiamato per distinguere il caso dal giudicato esterno; la Corte ha privilegiato l'ambito applicativo dell'art.1306 per estendere gli effetti favorevoli del giudicato ai coobbligati.
art. 14 d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633
Richiesto dalle ricorrenti come criterio di valutazione dell'immobile (valutazione ai fini fiscali), ma la Corte ha deciso nel merito senza ritenere necessari ulteriori accertamenti perché il giudicato già risolse la questione centrale (mancata prova dell'Ufficio).
Richiamato come base delle censure di cassazione (vizi di motivazione, violazione di norme), ma il motivo decisivo è stato l'estensione del giudicato ai sensi dell'art.1306.
art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato per censurare la nullità del procedimento per mancata riunione dei ricorsi dei condebitori; la Corte non ha ritenuto tale censura ostativa all'accoglimento del ricorso principale e ha comunque deciso nel merito.
Utilizzato dalla Corte per decidere nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Quando tra più soggetti sussiste solidarietà tributaria, l'effetto favorevole di una sentenza diventata irrevocabile nei confronti di un coobbligato può essere fatto valere anche dagli altri coobbligati ai sensi dell'art.1306 c.c., purché la decisione sia fondata su ragioni oggettive e non su profili personali del soggetto beneficiario.
- L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare i fatti costitutivi del credito tributario; l'omessa o insufficiente dimostrazione del valore aziendale o immobiliare può determinare l'annullamento dell'avviso di liquidazione.
- Il giudice di legittimità può decidere nel merito ex art.384 c.p.c. quando la questione è risolvibile senza ulteriori accertamenti di fatto; in tali casi il ricorso può essere accolto e la controversia definita favorevolmente al contribuente.
- La qualificazione del valore dei beni (es. se il valore dei fabbricati supera il 50% del valore dell'azienda) è cruciale per l'applicazione di norme specifiche sulle imposte indirette: senza prove concrete e valutazioni certe, l'Amministrazione non può presumere automaticamente l'ammontare imponibile.
- La distinzione tra giudicato 'esterno' e l'estensione degli effetti del giudicato ai coobbligati (art.1306) è sostanziale: per ottenere l'estensione è necessario dimostrare che il motivo della decisione favorevole sia comune e non basato su circostanze personali del soggetto che ha ottenuto il giudicato.
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