Cassazione Civile, Sentenza n. 2733/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva il rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica versata per gli anni 2010-2011 ritenendola indebitamente pagata. La CTR aveva escluso la legittimazione del consumatore finale a chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione, sostenendo che l'obbligato al pagamento è il fornitore; la società impugnava questa decisione in Cassazione deducendo violazione degli artt. 14 e 53 del TUA e richiamando la possibilità, secondo la giurisprudenza e i principi UE, che il consumatore ottenga il rimborso quando l'imposta è stata a lui addebitata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ratione materiae e ratione temporis, l'obbligato verso l'Amministrazione per accise e addizionali sull'energia elettrica è il fornitore (venditore) e che il diritto al rimborso spetta prioritariamente e tipicamente a tale soggetto. Il consumatore che abbia subito l'addebito può esercitare l'azione civile di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore; solo in via eccezionale, se l'azione contro il fornitore risulti impossibile o eccessivamente difficoltosa (es. insolvenza/fallimento), il consumatore può essere ammesso a chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione, ma deve provare tale impossibilità o difficoltà. La ricorrente non ha fornito la prova richiesta; sono state respinte anche le richieste di rimessione alla Corte di Giustizia e alla Corte Costituzionale. Ricorrente condannata alle spese (euro 1.800 oltre spese prenotate a debito).
Norme richiamate
d.lgs. n. 504/1995 (TUA) - art. 14, comma 2
l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata
La Corte interpreta l'art. 14 come norma che regola il diritto al rimborso ma non attribuisce automaticamente la legittimazione a tutti coloro che abbiano materialmente pagato l'imposta; il rimborso è primariamente esperibile dal soggetto passivo tributario (fornitore), salvo eccezioni comprovate.
d.lgs. n. 504/1995 (TUA) - art. 53
i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori
Individua i fornitori/venditori come soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica e, quindi, come i principali titolari dell'azione di rimborso verso l'Amministrazione.
d.lgs. n. 504/1995 (TUA) - art. 16, comma 3
i crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa
Riconosce la possibilità per il fornitore di trasferire economicamente l'onere dell'accisa al consumatore mediante rivalsa, distinguendo il rapporto tributario (fornitore - Amministrazione) da quello civilistico (fornitore - consumatore).
d.l. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, comma 1 (richiamato)
chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo o diritti erariali (...) ha diritto al rimborso delle somme pagate quando prova documentalmente che l'onere non è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti, salvo il caso di errore materiale
Norma applicabile limitatamente ai tributi che non rilevano per l'ordinamento comunitario; sottolinea la regola secondo cui il rimborso può richiedere la prova che l'onere non sia stato trasferito ad altri, differenziandosi però rispetto alla disciplina dei tributi rilevanti per l'UE.
legge 29 dicembre 1990, n. 428 - art. 29, commi 2 e 3
I diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo ... riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti, circostanza che non può essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni
Per i tributi rilevanti in ambito comunitario la normativa nazionale non può presumere il trasferimento del costo sul consumatore; tuttavia la procedura e i soggetti legittimati al rimborso sono regolati dall'ordinamento interno nel rispetto dei principi UE.
Direttiva 2008/118/CE (art. 9, par. 2) e giurisprudenza CUE richiamata
riferimento generale alle modalità stabilite dagli Stati membri per il rimborso
La disciplina UE impone il diritto al rimborso per imposte accise indebitamente riscosse ma lascia agli Stati membri le modalità; tali modalità non devono però violare i principi di equivalenza ed effettività sanciti dalla Corte di Giustizia.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (es. C-564/15 Farkas, C-35/05 Reemtsma)
La Corte di Giustizia ha affermato che gli Stati membri possono disciplinare chi può chiedere il rimborso purché non si violino i principi di equivalenza ed effettività; il consumatore può ottenere rimedio tramite azione civile contro il venditore e, solo in casi eccezionali (impossibilità o eccessiva difficoltà del rimedio contro il venditore), è giustificata un'azione diretta contro l'Erario.
Massime di principio
- Per accise e addizionali sull'energia elettrica il soggetto obbligato verso l'Amministrazione è il fornitore: in linea di regola solo il fornitore è legittimato a chiedere il rimborso all'Amministrazione.
- Il consumatore finale che abbia subito l'addebito dell'accisa/addizionale deve agire civilisticamente contro il fornitore con l'azione di ripetizione dell'indebito per recuperare le somme versate.
- Il consumatore può chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione solo in via eccezionale, quando dimostri che l'azione contro il fornitore è impossibile o eccessivamente difficoltosa (ad es. insolvenza o fallimento del fornitore); l'onere della prova grava sul consumatore.
- I termini procedurali rilevanti: il fornitore che non abbia addebitato l'imposta può chiedere il rimborso entro due anni dalla data del pagamento; se il consumatore ha ottenuto una sentenza favorevole contro il fornitore, quest'ultimo ha 90 giorni dal passaggio in giudicato per chiedere il rimborso all'Amministrazione.
- Le disposizioni nazionali che regolano chi può chiedere il rimborso devono rispettare i principi UE di equivalenza ed effettività: non possono rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione.
- In casi concreti è utile documentare tutti i pagamenti e i tentativi di recupero nei confronti del fornitore per poter provare l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà dell'azione civilistica nel caso si chieda il rimborso diretto all'Amministrazione.
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