Cassazione Civile, Sentenza n. 2735/2024 del 30/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4472/6/2018 che aveva accolto l'appello dell'Agenzia e rigettato l'appello della contribuente in relazione ad un avviso di accertamento per l'anno 2008 basato su indagini bancarie, con contestazione di maggior reddito d'impresa e IVA (anche con ricadute su Euro Ray Incoming s.r.l.). La ricorrente deduceva quattro motivi: 1) error in procedendo per ritenuta valida la notifica dell'appello dell'Ufficio via PEC nonostante il processo fosse stato formato in forma cartacea e fosse stata scelta la medesima forma da parte della ricorrente (rilevanza della scelta del rito e dell'introduzione sperimentale del processo tributario telematico); 2) omissione di pronuncia su fatti decisivi, in particolare sulla mancata instaurazione del contraddittorio preventivo nell'accertamento bancario (richiamo alla giurisprudenza comunitaria e di legittimità); 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/73 per carenza di motivazione dell'avviso di accertamento basato su movimentazioni bancarie non esplicitate nella loro rilevanza; 4) ultrapetizione e violazione del principio di non contestazione con riferimento alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio (CTU).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per tardività. In via preliminare la Corte ha ritenuto fondata l'eccezione dell'Agenzia delle entrate secondo cui la notificazione della citazione per la revocazione (spedita dalla ricorrente il 3/8/2018) equivale, ai fini della decorrenza del termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione (art. 325 c.p.c.), alla notificazione della sentenza stessa. Di conseguenza la ricorrente avrebbe dovuto notificare il ricorso per cassazione entro il termine breve; invece la notificazione è avvenuta il 22/10/2019, oltre il termine, tenuto conto anche della sospensione prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018. Per tale motivo la Corte non ha esaminato il merito delle doglianze sostanziali. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 14.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito; è stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1‑quater DPR n.115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Citato come base per il motivo relativo a presunto error in procedendo (invalidità della notifica via PEC); la Corte non è però entrata nel merito di questo motivo avendo dichiarato inammissibile il ricorso per tardività.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per lamentare omesso esame di fatti e questioni decisive (mancato esame dell'eccezione sul contraddittorio preventivo). Anche tale motivo non è stato esaminato nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme sostanziali (in particolare art. 32 DPR 600/73). Non valutato nel merito per sopravvenuta inammissibilità.
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata nelle censure della ricorrente: la CTR aveva ritenuto che l'accertamento bancario operasse una presunzione di maggiori ricavi ai sensi dell'art. 32 e che fosse onere della contribuente fornire elementi idonei a superarla. La Corte di legittimità non ha decidere sul punto per aver rigettato il ricorso per motivi procedurali.
art. 325, comma 2 c.p.c.
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la notificazione della citazione per la revocazione equivale, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, alla notificazione della sentenza impugnata; ciò determina l'obbligo di rispettare il termine breve di 60 giorni dalla notificazione della citazione per revocazione per chi intende proporre ricorso per cassazione.
art. 398, comma 4 c.p.c.
Richiamato come eccezione alla regola: il giudice della revocazione può, su istanza di parte, sospendere il termine per proporre ricorso per cassazione; la Corte segnala che tale sospensione opera solo se effettivamente disposta dal giudice della revoca.
art. 6, comma 11 d.l. n. 119/2018
Norma che ha disposto una sospensione generale dei termini processuali per nove mesi su alcune scadenze; la Corte ha tenuto conto di tale sospensione nel calcolo del termine breve, ma ha comunque ritenuto il ricorso notificato oltre il termine prorogato.
art. 13, comma 1‑quater D.P.R. n. 115/2002
Riferimento normativo relativo al contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte della ricorrente dell'importo previsto.
Massime di principio
- La notificazione di una citazione per revocazione equivale, ai fini della decorrenza del termine breve per la cassazione, alla notificazione della sentenza; chi propone revocazione deve considerare di conseguenza l'immediata decorrenza del termine di 60 giorni per ricorrere in cassazione, salvo che il giudice della revoca non sospenda espressamente tale termine.
- Se si propone ricorso per cassazione dopo aver avviato o notificato atti di revocazione, è essenziale curare la tempestività formale (data di notifica/di spedizione) e verificare eventuali sospensioni legislative applicabili; l'inosservanza di termini processuali di rito comporta l'inammissibilità senza esame del merito.
- Nel contenzioso tributario basato su indagini bancarie, le questioni di merito più ricorrenti sono la legittimità del contraddittorio preventivo prima dell'uso dei dati bancari, la motivazione dell'avviso di accertamento e l'onere della prova per superare la presunzione di maggiori ricavi prevista dall'art. 32 DPR 600/73: tali censure vanno comunque articolate e documentate tempestivamente.
- La scelta del mezzo di notificazione (cartaceo vs PEC) e la forma di processo (cartaceo vs processo tributario telematico) possono rilevare sulla validità degli atti processuali; è prudente attivare tempestivamente eccezioni procedurali e indicare chiaramente la scelta del rito per evitare questioni di inammissibilità.
- Il giudice di legittimità deciderà preliminarmente sulle questioni di ammissibilità procedurale; se il ricorso è inammissibile per motivi formali, i profili sostanziali non saranno esaminati: pertanto la cura delle formalità processuali è condizione necessaria per ottenere un esame di merito.
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