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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2734/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo a un decreto ingiuntivo munito della clausola di provvisoria esecutorietà: la ricorrente sosteneva che l'imposta non fosse dovuta per il principio di alternatività rispetto all'IVA (richiamando anche l'art. 3 d.P.R. 26/10/1972, n. 633), che l'operazione finanziaria sottostante e il decreto non fossero tassabili in misura proporzionale e che sussistesse una duplice imposizione (imposta di registro sull'operazione finanziaria e sul decreto). Inoltre la ricorrente ha dedotto l'effetto sopravvenuto della dichiarazione di fallimento della controparte per far venire meno l'esecutività del decreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale (3% secondo la tariffa) ai sensi degli artt. 37 e 8 della Tariffa del d.P.R. n. 131/1986, poiché rileva la natura esecutiva del titolo e non la sua concreta eseguibilità al momento dell'imposizione. La dichiarazione di fallimento sopravvenuta non elimina automaticamente l'obbligo di versamento dell'imposta; solo una decisione definitiva che revochi/annulli il decreto (esito definitivo dell'opposizione) dà titolo per conguaglio o rimborso. La questione della duplicazione della tassazione è stata ritenuta infondata: l'enunciazione del contratto di mutuo nel provvedimento monitorio determina l'imponibilità del mutuo ai sensi dell'art. 22 d.P.R. n. 131/1986; la ricorrente non ha provato l'assoggettabilità a IVA né possedeva partita IVA. È stata respinta anche l'istanza di rinvio dell'udienza per insufficiente documentazione sull'impedimento del difensore. Spese a carico della ricorrente (liquidate in euro 4.500,00 oltre spese).

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - art. 37

    Gli atti dell'autorità giudiziaria indicati (tra cui i decreti ingiuntivi esecutivi) sono soggetti all'imposta anche se impugnati o impugnabili; l'obbligo sorge per l'esistenza dell'atto e non per la sua definitiva efficacia: eventuali conguagli o rimborsi sono possibili solo dopo sentenza passata in giudicato.

  • Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986 - Parte I, art. 8, comma 1, lett. b)

    I decreti ingiuntivi esecutivi sono assoggettati all'imposta di registro in misura proporzionale (indicata dalla giurisprudenza nella misura del 3%), indipendentemente dal rapporto giuridico sottostante.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - art. 22

    La enunciazione in un atto soggetto a registrazione di disposizioni contenute in atti non registrati comporta l'applicazione dell'imposta anche agli atti enunciati (es. contratto di mutuo enunciato nel ricorso per decreto ingiuntivo).

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 57

    In appello sono precluse le nuove eccezioni 'in senso tecnico' che mutano gli elementi materiali della pretesa; tuttavia l'intervenuto fallimento può essere allegato in appello come eccezione in senso improprio quando sia mera contestazione delle censure iniziali (non sempre inammissibile).

  • codice di procedura civile - art. 647

    La clausola di provvisoria esecutorietà sul decreto ingiuntivo costituisce la condizione che ne qualifica la natura esecutiva ai fini dell'imposizione tributaria e può costituire titolo per l'ammissione del credito allo stato passivo.

  • r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) - art. 51

    La dichiarazione di fallimento impedisce le esecuzioni individuali contro il fallito, ma non elide l'esistenza del titolo esecutivo ai fini impositivi; la limitazione è soggettiva rispetto alla massa dei creditori.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 3

    Norma richiamata dalla ricorrente (territorialità e operazioni bancarie/IVA); la Corte ha ritenuto che la ricorrente non ha documentato l'imponibilità IVA, né possedeva partita IVA, per cui l'eccezione di alternatività IVA/registro non è stata dimostrata.

  • disposizioni processuali (art. 115 disp. att. c.p.c.)

    L'istanza di rinvio per impedimento del difensore richiede prova adeguata e specifica dell'impossibilità di sostituzione; motivazioni generiche e non documentate sono insufficienti.

Massime di principio

  • Un decreto ingiuntivo munito della clausola di provvisoria esecutorietà è soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale (tariffa), indipendentemente dal fatto che la sua esecuzione pratica sia possibile al momento dell'imposizione.
  • La sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore non annulla automaticamente l'obbligo tributario: solo una decisione definitiva (es. annullamento o revoca del decreto a seguito di opposizione) determina il diritto al conguaglio o al rimborso.
  • La enunciazione, in un atto soggetto a registrazione, di un contratto non registrato (es. mutuo) rende imponibile anche l'atto enunciato ai sensi dell'art. 22 d.P.R. n. 131/1986.
  • Per eccepire la duplicazione di imposizione rispetto all'IVA è necessario provare l'effettiva imponibilità IVA dell'operazione (partita IVA, documentazione probante); l'assenza di tale prova rende la censura infondata.
  • La Corte di legittimità non riesamina i fatti né valuta nuovamente le prove: le doglianze che chiedono una nuova valutazione probatoria sono inammissibili in sede di cassazione.
  • Le istanze di rinvio o di differimento dell'udienza per impedimento del difensore devono indicare e documentare l'effettiva impossibilità di sostituzione; motivazioni generiche non sono accolte.
  • Se l'atto giudiziario soggetto a registrazione viene successivamente e definitivamente annullato, l'Amministrazione può dover conguagliare o rimborsare l'imposta; fino a quella decisione definitiva l'imposta resta dovuta.

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