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Sentenza

Sentenza del 23/12/2015 n. 25914 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 1993, 1995, 1996 e 1997, contestando principalmente la motivazione degli atti, la decadenza del Comune dal potere impositivo, la qualificazione dei terreni come edificabili, la congruità dei valori accertati e il mancato riconoscimento dell'agevolazione prevista per coltivatori diretti o imprenditori agricoli. In Cassazione ha inoltre dedotto violazioni delle norme sull'onere della prova e vizi di motivazione. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili o non fondati, perché formulati in modo astratto, rivolti direttamente contro gli avvisi anziché contro la sentenza, privi di adeguato riferimento ai fatti concreti, diretti a riesaminare valutazioni di merito oppure basati su questioni nuove.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale aveva respinto i ricorsi e la Commissione tributaria regionale aveva confermato tale decisione, ritenendo correttamente motivati gli avvisi, non maturata la decadenza del Comune e qualificabili i terreni come edificabili perché inseriti nello strumento urbanistico generale e lottizzati, anche se la lottizzazione non era ancora stata approvata. La Corte di cassazione ha rigettato definitivamente il ricorso della contribuente. È rimasto fermo anche l'accertamento secondo cui i terreni non erano agricoli ma edificabili, circostanza incompatibile con l'agevolazione invocata. Il Comune non ha svolto difese in Cassazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2, 5, 9 e 11

    La qualificazione dell'area come edificabile e la relativa base imponibile ICI devono essere valutate secondo la disciplina dell'imposta. L'esenzione o agevolazione prevista per coltivatori diretti e imprenditori agricoli riguarda terreni agricoli e non opera quando il terreno è qualificato come edificabile.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58

    È stato richiamato in relazione alla qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo e alle condizioni per fruire dell'agevolazione.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    Riguarda l'obbligo di motivazione degli atti tributari; nel caso concreto i giudici di merito hanno ritenuto tale obbligo rispettato.

  • L. n. 241 del 1990, art. 2

    È stato invocato dalla contribuente in tema di obblighi dell'amministrazione, ma il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riferito direttamente all'atto tributario e non alla statuizione della sentenza.

  • Codice civile, art. 2697

    Disciplina l'onere della prova. Le censure della contribuente sono state ritenute inammissibili perché formulate in termini astratti e senza adeguato collegamento con i fatti accertati.

  • Codice di procedura civile, art. 115

    È stato richiamato in relazione alla valutazione delle prove, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per la genericità del quesito.

  • L. n. 9 del 1963, art. 11

    È stata richiamata con riferimento all'iscrizione negli elenchi comunali dei coltivatori diretti, quale possibile elemento probatorio della qualifica agricola.

  • D.Lgs. n. 374 del 1993, art. 2

    È stato richiamato con riferimento all'iscrizione nella sezione del registro delle imprese e alla tenuta del registro d'impresa, nell'ambito della prova della qualifica di imprenditore agricolo.

  • Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 25506 del 2006

    È stata richiamata per il principio secondo cui un'area può essere considerata edificabile ai fini ICI quando è inserita nello strumento urbanistico generale, anche se la concreta edificazione o la lottizzazione non sono ancora pienamente operative.

Massime di principio

  • In materia ICI, l'inserimento del terreno nello strumento urbanistico generale come area edificabile può essere sufficiente per qualificarlo come edificabile, anche se la lottizzazione non è ancora approvata o l'utilizzazione edilizia non è immediata.
  • L'agevolazione riservata ai coltivatori diretti o agli imprenditori agricoli presuppone non solo la prova della qualifica soggettiva, ma anche che il terreno sia agricolo; se il terreno è edificabile, la sola qualifica agricola non basta.
  • In Cassazione non è possibile ottenere un nuovo esame della congruità della stima o dei valori di mercato, perché si tratta normalmente di valutazioni di merito riservate ai giudici tributari.
  • I motivi di ricorso devono contestare specificamente la motivazione e la statuizione della sentenza impugnata, indicando il fatto concreto e la norma violata; quesiti astratti o generici conducono all'inammissibilità.
  • Una questione non contestata specificamente in Cassazione può diventare definitiva per giudicato interno e non può essere rimessa in discussione attraverso motivi collegati o indiretti.
  • Se si sostiene che l'edificabilità sia solo teorica o fortemente limitata, occorre allegare e provare concretamente gli ostacoli urbanistici, tecnici o economici, non essendo sufficiente una contestazione generica.

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