Parere n. 1459/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con contestuale istanza cautelare, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS-, contro il Comune di -OMISSIS-per l’annullamento - dell'atto n. 15621/25, notificato il 07 gennaio 2026, di diffida a demolire ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, relative a opere edilizie in località -OMISSIS- (-OMISSIS- di -OMISSIS-- strada senza nome - -OMISSIS-- dati catastali: N.C.E.U. sez. Unificata, fg.47, mappa 388 parte), e - della comunicazione, notificata il 6 novembre 2024, di avvio del procedimento ai sensi della l.n. 241/1990 artt. 7 e 8 per l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 27 e art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 e art. 167 d.lgs. n. 42/2004.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiffida comunale a demolire opere edilizie ritenute abusive, adottata ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001, e comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio edilizio e paesaggistico.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la diffida a demolire e la comunicazione di avvio del procedimento, deducendo la violazione degli artt. 27 e 35 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004, l’inosservanza del principio di irretroattività e del principio tempus regit actum, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, sviamento, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, ha sostenuto che il rapporto concessorio demaniale, originato nel 1989 e protrattosi per oltre trentacinque anni, dovesse essere valutato secondo la disciplina vigente al momento della sua costituzione e che la successione normativa relativa al trasferimento delle funzioni sul demanio non potesse incidere retroattivamente sull’affidamento maturato. Ha inoltre contestato la qualificazione dei manufatti — container, veicoli storici, depositi e gazebo — come opere edilizie abusive o nuove costruzioni, deducendone la natura mobiliare, precaria, facilmente amovibile e priva di stabile incorporazione al suolo. Il Comune ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, determinando la necessità della trasposizione del ricorso davanti al giudice amministrativo competente.
Il parere
La Sezione non ha esaminato nel merito i motivi relativi alla legittimità della diffida a demolire, alla qualificazione edilizia dei manufatti, alla disciplina del rapporto concessorio, all’affidamento e ai dedotti vizi di istruttoria e motivazione. Ha ritenuto che l’opposizione del Comune ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 fosse tempestiva e comportasse la trasposizione del giudizio davanti al tribunale amministrativo regionale competente. Il ricorso straordinario è stato pertanto dichiarato improcedibile per trasposizione, con assorbimento della domanda cautelare. La Sezione ha inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione del ricorso
L’opposizione proposta dal controinteressato ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 impone la trasposizione del giudizio nella sede giurisdizionale amministrativa competente. Il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile, senza esame dei motivi di merito.
Domanda cautelare
La domanda cautelare proposta con il ricorso straordinario resta assorbita dalla dichiarazione di improcedibilità per trasposizione.
Norme richiamate
qualora il controinteressato proponga opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il giudizio deve essere trasposto dinanzi al giudice amministrativo competente
L’opposizione tempestiva determina il passaggio obbligatorio del giudizio alla sede giurisdizionale amministrativa; il ricorrente deve depositare entro sessanta giorni dalla notificazione dell’opposizione l’atto di costituzione o riassunzione presso il TAR competente, notificandolo all’amministrazione resistente e ai controinteressati.
È la base normativa della diffida comunale a demolire le opere ritenute abusive, ma la Sezione non ne esamina l’applicazione sostanziale a causa della trasposizione.
artt. 27 e 35 d.P.R. n. 380/2001
Sono richiamati dal ricorrente e dalla comunicazione di avvio del procedimento quali disposizioni relative alla vigilanza e alle sanzioni edilizie; il merito della loro applicazione non è stato valutato.
È richiamato quale fondamento della tutela sanzionatoria paesaggistica, senza esame nel merito da parte della Sezione.
Sono richiamati in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo; la validità della comunicazione non è stata scrutinata nel merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati idonei a identificare il ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’opposizione tempestiva proposta dal controinteressato ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 determina la trasposizione necessaria della controversia davanti al giudice amministrativo competente.
- La mancata costituzione o riassunzione del ricorrente nella sede giurisdizionale amministrativa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione dell’opposizione comporta l’improcedibilità del ricorso straordinario.
- Quando il ricorso straordinario è dichiarato improcedibile per trasposizione, il Consiglio di Stato non procede all’esame dei motivi di merito né della domanda cautelare proposta in quella sede, che resta assorbita.
Diffida a demolire opere su area demaniale
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un privato titolare di una concessione demaniale e di un laboratorio artistico contro un Comune. Sono state impugnate una diffida a demolire adottata ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001 e la precedente comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio edilizio e paesaggistico.
Fatti e rapporto concessorio
Il ricorrente aveva ottenuto nel 1989 una concessione su un’area demaniale destinata a laboratorio di scultura. Il rapporto concessorio era stato successivamente rinnovato o comunque mantenuto nel tempo, con prosecuzione dell’occupazione dell’area e corresponsione dei canoni o delle indennità richieste dall’amministrazione demaniale.
Nel 2015 era stato svolto un sopralluogo da parte dell’Agenzia del Demanio e del Genio militare per verificare la possibilità di rinnovare la concessione, senza che fossero formulate contestazioni sullo stato dei luoghi, sui manufatti presenti o su eventuali abusi edilizi.
Manufatti contestati e procedimento comunale
Durante un sopralluogo del 17 ottobre 2024, il Comune, la Polizia locale e l’Agenzia del Demanio avevano rilevato diversi manufatti sull’area, tra cui container rivestiti in legno, un veicolo militare adattato a laboratorio, un container adibito a ufficio o deposito, due depositi realizzati con materiali di recupero e un gazebo con struttura metallica e telo plastico.
Il Comune aveva quindi comunicato l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990, prospettando l’applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 27 e 35 d.P.R. n. 380/2001 e dall’art. 167 d.lgs. n. 42/2004. Con successiva diffida, notificata il 7 gennaio 2026, aveva ordinato la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni.
Motivi dedotti dal ricorrente
Il ricorrente aveva sostenuto che la posizione concessoria dovesse essere valutata alla luce della disciplina vigente al momento dell’instaurazione del rapporto, nel 1989, e che le modifiche successive relative al trasferimento delle funzioni amministrative sul demanio non potessero incidere retroattivamente sull’affidamento maturato in oltre trentacinque anni.
Aveva inoltre contestato la qualificazione dei manufatti come nuove costruzioni abusive, affermandone la natura di beni mobili o strutture precarie, facilmente amovibili, prive di fondazioni e di stabile incorporazione al suolo. Secondo il ricorrente, l’amministrazione comunale non avrebbe svolto un’adeguata verifica tecnica né fornito una motivazione sufficiente sulla consistenza edilizia delle opere.
Opposizione del Comune e trasposizione
Il Comune ha proposto opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971. La Sezione ha ritenuto l’opposizione tempestiva e ha richiamato la disciplina secondo cui, in presenza dell’opposizione del controinteressato, il ricorrente deve trasporre il giudizio davanti al TAR competente mediante deposito dell’atto di costituzione o riassunzione entro sessanta giorni dalla notificazione dell’opposizione, provvedendo anche alle notificazioni prescritte.
Decisione della Sezione
Poiché l’opposizione comportava la trasposizione necessaria del giudizio nella sede giurisdizionale amministrativa, la Sezione ha dichiarato il ricorso straordinario improcedibile per trasposizione. Non sono stati esaminati i motivi relativi alla legittimità della diffida, alla natura dei manufatti, all’affidamento derivante dal rapporto concessorio, ai vizi di istruttoria e motivazione o alla disciplina paesaggistica.
La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita. È stato infine disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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