Cassazione Civile, Sentenza n. 33214/2023 del 29/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso riguarda la cassazione della sentenza della CTR Toscana che aveva annullato le cartelle di pagamento dei contributi consortili anno 2009 per difetto di motivazione. La CTR aveva ritenuto insufficiente la motivazione delle cartelle perché mancavano allegati e indicazioni: documentazione sulle opere realizzate, costi degli interventi, benefici per ogni immobile, parametri di calcolo del contributo e distinta indicazione dei contribuenti per categoria. Il Consorzio sosteneva che tali informazioni erano richiamate con una nota integrativa che rimandava ai piani di classifica approvati e pubblicati, e contestava anche questioni processuali relative allammissibilità del ricorso cumulativo-collettivo e l'inclusione delle spese di funzionamento nella determinazione del contributo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (contestazione sullomessa pronuncia circa lammissibilità del ricorso cumulativo), ritenendo che la CTR si fosse comunque pronunciata implicitamente sullammissibilità. Ha accolto il secondo, terzo, quinto, sesto e settimo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR avesse erroneamente richiesto alle cartelle allegazioni e dettagli non necessari quando la cartella rimanda a un piano di classifica previamente approvato e conoscibile; ha affermato che la motivazione della cartella può essere assolta per relationem indicando gli estremi dellatto richiamato e della sua pubblicazione, e che ove la cartella si riferisca a un piano di classifica approvato la prova del beneficio è presunta ma può essere contestata dal contribuente. Ha inoltre stabilito che la CTR ha sbagliato escludendo dalle poste di riparto le spese per il funzionamento amministrativo del Consorzio, le quali sono ricomprese nel contributo ai sensi dellart. 16 L.R. Toscana n.34/1994. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile in relazione ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione in Cassazione. Conseguentemente la sentenza della CTR è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata alla Corte territoriale per il riesame delle questioni residue e per la regolamentazione delle spese di giudizio.
Norme richiamate
Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215
La cartella per contributi consortili che costituisce primo atto impositivo deve permettere il controllo del contribuente; l'inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza è rilevante per l'esigibilità ma il quantum dipende dal piano di classifica
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
La motivazione dell'atto impositivo può essere assolta per relationem richiamando altro atto purché nella cartella siano indicati gli estremi e le modalità di pubblicazione o notificazione in modo che il contribuente possa conoscerne il contenuto
Legge regionale Toscana n. 34/1994
Definisce perimetro di contribuenza, obbligo di partecipazione, piano di classifica e stabilisce che il contributo consortile comprende anche le spese di funzionamento del Consorzio; le deliberazioni e il perimetro sono resi conoscibili tramite pubblicazione/affissione
artt. 857, 860, 862; art. 2697
Gli artt. 857 e segg. regolano il regime dei consorzi e i rapporti di contribuenza; lart. 2697 riguarda l'onere della prova, che nel caso di piano di classifica approvato si inverte in senso che il contribuente può contestare ma non grava sul consorzio dimostrare il beneficio
art. 112; art. 360, primo comma (nn. 3,4,5); art. 103
Art.112 e norme sul procedimento; art.360 regola i motivi di cassazione (con i limiti odierni per il sindacato sulla motivazione); art.103 c.p.c. richiamato in tema di litisconsorzio facoltativo e ammissibilità del ricorso congiunto se questioni identiche di diritto e fatto
Richiede specificità del rapporto tra l'atto impugnato e la contestazione del contribuente, criterio rilevante nella valutazione dellammissibilità dei ricorsi collettivi/cumulativi
Richiamata in relazione al principio di motivazione degli atti amministrativi, ma qui valutata congiuntamente allo Statuto del contribuente per il contenuto informativo della cartella
Costituzione
Limite del sindacato di legittimità sulla motivazione in cassazione: la motivazione è sindacabile solo se del tutto mancante, meramente apparente o irragionevolmente contraddittoria
Massime di principio
- Se la cartella esattoriale rappresenta il primo e unico atto impositivo deve contenere elementi sufficienti per permettere al contribuente di controllarne la correttezza; tale obbligo può essere assolto per relationem richiamando un atto antecedente purché nella cartella siano indicati gli estremi di notificazione o pubblicazione che rendano l'atto conoscibile
- Quando la cartella fa riferimento a un piano di classifica approvato da autorità competente, l'ente impositore è esonerato dall'onere di provare l'esistenza del beneficio per ciascun immobile; tuttavia si tratta di una presunzione iuris tantum che il contribuente può controprovarre, contestando specificamente la legittimità o il contenuto del piano
- Non è necessario che il consorzio alleghi alla cartella tutta la documentazione tecnica e il dettaglio dei singoli interventi se indica con chiarezza gli estremi del provvedimento (piano di classifica, deliberazioni, pubblicazioni) che giustifica la pretesa
- Le spese di funzionamento e mantenimento dell'apparato amministrativo del consorzio, se previste dalla normativa regionale applicabile ratione temporis, rientrano nella base di riparto del contributo consortile e non possono essere automaticamente escluse dal calcolo del contributo
- L'ammissibilità di ricorsi congiunti/cumulativi è possibile quando sussistono questioni identiche non solo in diritto ma anche in fatto: occorre che le impugnazioni derivino da un identico fatto storico che giustifichi un giudizio unitario (applicazione in tal senso dell'art.103 c.p.c.)
- In cassazione le doglianze sulla insufficienza o contraddittorietà della motivazione della decisione di merito sono oggi ammesse solo nei casi in cui la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente o presenti un contrasto irriducibile; le contestazioni meramente argomentative della valutazione di merito sono, di regola, inammissibili
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