Cassazione Civile, Ordinanza n. 08566/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di un avviso di addebito e del presupposto verbale unico notificati dall’INPS per asserite omissioni contributive e conseguente perdita di agevolazioni contributive. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione annullando l’avviso; in appello l’INPS aveva ottenuto una riforma parziale, con conferma dell’annullamento dell’atto ma condanna della società al pagamento di una somma, a seguito di riconteggio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando nove motivi: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c. per mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello; 2) violazione degli artt. 112, 414 e 345 c.p.c. per decisione fondata su nuove allegazioni e nuovi documenti prodotti in appello dall’INPS; 3) violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per avere la Corte territoriale trascurato vizi amministrativi degli atti impugnati; 4) violazione degli artt. 112 e 345, comma 2, c.p.c. per avere trasformato il giudizio da impugnatorio a giudizio sul merito del rapporto contributivo; 5) violazione dell’art. 324 c.p.c. per mancato rispetto di un preteso giudicato su vicende e precedenti sentenze analoghe; 6) omesso esame di un fatto decisivo, sempre in relazione al dedotto giudicato; 7) violazione dell’art. 14, comma 2, l. 689/1981, per l’asserita applicabilità del termine decadenziale alle omissioni contributive; 8) violazione dell’art. 10 l. 30/2003, ritenuto erroneamente applicabile; 9) violazione degli artt. 4 e 5 l. 2248/1865 all. E, dell’art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001, degli artt. 3 e 7 l. 241/1990 e dell’art. 112 c.p.c. per non avere disapplicato il verbale di accertamento ritenuto illegittimo. L’INPS ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l’eccezione preliminare dell’INPS e ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. La sentenza d’appello era stata pubblicata il 3 luglio 2018, con lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione in udienza; il termine semestrale scadeva il 3 gennaio 2019, mentre il ricorso era stato notificato il 4 gennaio 2019. La Corte ha escluso l’applicabilità della sospensione feriale, trattandosi di controversia soggetta al rito lavoro e avente ad oggetto omissioni contributive e richiesta di contributi omessi. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato tardivo e inammissibile, con condanna della società ricorrente alle spese e con gli ulteriori oneri processuali previsti dal d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato come norma asseritamente violata nel primo motivo, in relazione alla dedotta inammissibilità dell'appello.
Richiamato nei motivi di ricorso per denunciare extrapetizione o omessa pronuncia e, nel contesto processuale, per contestare la trasformazione del giudizio e il mancato esame del verbale di accertamento.
Richiamato nel secondo motivo con riferimento alle allegazioni introdotte in appello.
Richiamato per contestare l'utilizzo in appello di nuove allegazioni e nuovi documenti e, nel quarto motivo, la pretesa mutazione del thema decidendum.
Invocato per censurare la presunta mancata considerazione dei vizi motivazionali/amministrativi degli atti impugnati.
Invocato per dedotta violazione del giudicato formatosi su precedenti decisioni concernenti la medesima vicenda.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo correlato al preteso giudicato.
Invocato per sostenere l'applicabilità di un termine decadenziale alle omissioni contributive; la Corte non entra nel merito perché dichiara il ricorso inammissibile per tardività.
Richiamato nel ricorso come disposizione ritenuta erroneamente applicabile dalla Corte territoriale.
artt. 4 e 5 l. 2248/1865, all. E
Richiamati insieme ad altre norme per sostenere l'illegittimità del verbale di accertamento e la sua disapplicazione.
art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001
Richiamato nel nono motivo, unitamente ad altre disposizioni, per la dedotta esigenza di disapplicazione dell'atto amministrativo.
Richiamati nel nono motivo per denunciare vizi di motivazione e di partecipazione procedimentale del verbale di accertamento.
La Corte afferma che il termine lungo per proporre ricorso decorre dalla pubblicazione della sentenza; nel rito lavoro, quando la decisione è letta in udienza con contestuale deposito della motivazione, la data della pronuncia coincide con la pubblicazione.
È la base del principio per cui, nel rito del lavoro, la lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto all'udienza equivale alla pubblicazione della sentenza e fa decorrere il termine lungo per impugnare.
Richiamato come ipotesi residuale: se il giudice, per particolare complessità, assegna un termine per il deposito della sentenza, il termine per impugnare decorre dalla comunicazione del deposito.
Richiamato in via comparativa per spiegare che, nel rito ordinario, la pubblicazione avviene secondo lo schema ordinario distinto da quello del rito lavoro.
Richiamato in analogia per spiegare che la pronuncia in udienza con lettura del dispositivo equivale alla pubblicazione ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale evocata in tutti i motivi di ricorso per incanalare i denunciati errori di diritto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma processuale evocata per il vizio di omesso esame di fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, quando la sentenza viene letta in udienza con contestuale deposito della motivazione, la pubblicazione coincide con la data della pronuncia e da tale data decorre il termine lungo per proporre impugnazione ex art. 327 c.p.c.
- La sospensione feriale dei termini non opera nelle controversie soggette al rito lavoro aventi ad oggetto omissioni contributive e richiesta di contributi omessi, con conseguente irrilevanza del periodo feriale ai fini del termine per il ricorso per cassazione.
- L'impugnazione proposta oltre il termine lungo è inammissibile a prescindere dall'esame dei motivi di merito, poiché la tardività assorbe ogni ulteriore censura.
- Ai fini della decorrenza del termine per impugnare, rileva la modalità di pubblicazione effettivamente adottata dal giudice; non è sufficiente allegare una diversa data di deposito se il verbale di udienza attesta la lettura del dispositivo e il deposito contestuale della motivazione.
- Quando l'inammissibilità del ricorso deriva da tardività, la Corte non è chiamata a pronunciarsi sulle censure sostanziali o processuali dedotte nei motivi, che restano assorbite.
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