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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06780/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato da una società autostradale a un dipendente addetto alla viabilità e manutenzione dei tratti autostradali. L’addebito riguardava, in sintesi, l’essere rimasto fermo per alcune ore presso una stazione di servizio senza pattugliare il tratto di competenza, il mancato avviso alla Sala Radio dell’inattività, l’essersi addormentato nel mezzo di servizio e l’omessa compilazione del rapporto di percorrenza a fine turno. Il lavoratore impugnava il recesso sostenendo, tra l’altro, che i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto pacifici i fatti contestati, avessero mal valutato le prove e le presunzioni, non avessero ammesso la prova orale richiesta, e avessero male interpretato il codice disciplinare collettivo, che prevedeva una sanzione conservativa per il dipendente trovato addormentato in servizio. Deduceva inoltre l’omessa considerazione della circostanza relativa alla pausa minima di venti minuti nel turno di lavoro e sosteneva che tale profilo dovesse incidere sulla qualificazione del fatto e sulla proporzionalità della sanzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché diretti, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità; ha ribadito che la violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se l’onere della prova viene attribuito alla parte sbagliata, e che non vi è violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. quando si contesti soltanto la valutazione delle prove. Ha anche escluso vizi nella prova presuntiva, affermando che il ragionamento inferenziale è corretto se fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti. Il terzo motivo è stato respinto perché la condotta accertata non coincideva con la mera ipotesi del dipendente addormentato in servizio prevista dal codice disciplinare, ma integrava un comportamento più complesso e più grave, incompatibile con la sanzione conservativa e idoneo a ledere il vincolo fiduciario, quindi a giustificare la giusta causa ex art. 2119 c.c. Gli ultimi due motivi sono stati dichiarati inammissibili: la questione della pausa di venti minuti era stata ritenuta non decisiva o giuridicamente irrilevante, anche perché non incideva sulle ore di inattività contestate né sulla mancata attestazione dell’attività svolta. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 300/1970

    Richiamato come parametro della legittimità del procedimento disciplinare e della contestazione degli addebiti.

  • art. 2119 c.c.

    Usato per affermare che la condotta accertata integra una grave lesione del vincolo fiduciario e quindi giusta causa di licenziamento.

  • art. 2697 c.c.

    La sua violazione è configurabile solo se l’onere probatorio viene posto a carico della parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma senza rilievo decisivo nella decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è violato per la sola diversa valutazione del materiale istruttorio; occorrerebbe l’uso di prove non dedotte o fuori dai limiti di legge.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è violato se il giudice di merito apprezza liberamente le prove soggette a prudente apprezzamento.

  • art. 5 L. 604/1966

    Richiamato nel quadro delle censure sul riparto dell’onere della prova in materia di licenziamento.

  • art. 416 c.p.c.

    Invocato nel ricorso, ma non decisivo ai fini dell’esito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Utilizzato come parametro di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte esclude che sussista quando il fatto storico sia stato comunque considerato o sia irrilevante.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici; il giudice può inferire il fatto ignoto da quello noto secondo un criterio di probabilità.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni sono utilizzabili se gravi, precise e concordanti; non serve un nesso causale assolutamente necessario.

  • art. 2106 c.c.

    Richiamato in relazione alla sanzione disciplinare e alla proporzionalità dell’illecito rispetto alla misura espulsiva.

  • art. 18, comma 4, L. 300/1970

    Invocato dal ricorrente nel quadro della tutela contro il licenziamento illegittimo.

  • art. 36 CCNL Settore Autostrade e Trafori

    Richiamato per sostenere che il fatto dovesse essere sussunto nella fattispecie collettiva punita con sanzione conservativa.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per l’interpretazione del codice disciplinare collettivo.

  • art. 1363 c.c.

    Invocato per l’interpretazione sistematica delle disposizioni collettive.

  • art. 1367 c.c.

    Invocato per l’interpretazione conservativa delle clausole collettive.

  • art. 9 CCNL Settore Autostrade e Trafori

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’esistenza di una pausa minima nel turno di lavoro.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove: il giudizio di legittimità controlla solo la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre soltanto quando il giudice distribuisce erroneamente l’onere della prova; non quando, valutando il materiale probatorio, ritenga che la parte onerata abbia o non abbia assolto il proprio onere.
  • Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, prove fuori dai limiti di legge o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la possiedono; non bastano contestazioni sulla ponderazione delle risultanze istruttorie.
  • Nel giudizio di licenziamento disciplinare, la giusta causa richiede una valutazione concreta della gravità della condotta, della sua portata oggettiva e soggettiva, delle circostanze del fatto e del grado di lesione del vincolo fiduciario; tale valutazione è in larga parte di merito.
  • La sussunzione di un comportamento disciplinarmente rilevante nella previsione del codice disciplinare collettivo va compiuta secondo interpretazione letterale e sistematico-logica: non è sufficiente l’affinità generica con una fattispecie tipizzata quando il fatto accertato presenti un disvalore più ampio e diverso.
  • L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • La prova per presunzioni è corretta quando gli indizi consentano una inferenza univoca, secondo criteri di gravità, precisione e concordanza, senza che sia necessario un rapporto di necessità causale assoluta tra fatto noto e fatto ignoto.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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